Sentenza n. 478/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 1551/1951
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 agosto
1985, n. 429, recante: "Norme per la gestione dei contributi di cui
all'art.11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli
studenti delle Università e degli Istituti Superiori", promosso con
ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria,
notificato il 19 settembre 1985, depositato in cancelleria il 27
settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1985;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Gian Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'avv.
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1985, e depositato il 27
settembre successivo, la Regione Liguria ha impugnato l'art. unico
della legge 3 agosto 1985 n. 429, che disciplina la gestione dei
contributi versati dagli studenti delle Università e degli Istituti
Superiori a norma dell'art. 11 della l. 18 dicembre 1951, n. 1551.
La ricorrente adduce innanzi tutto la violazione della competenza
legislativa regionale in materia di assistenza scolastica
universitaria, come definita dall'art. 117 Cost. e dalle norme
contenute negli artt. 42 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
norme con le quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni
attinenti all'assistenza scolastica ed alle Opere universitarie: in
tale materia la legge statale avrebbe potuto quindi ridefinire i
principi fondamentali della disciplina, ma non dettare come invece la
legge impugnata ha preteso fare - una normativa di dettaglio
"minuziosamente disciplinatrice" della attribuzione dei contributi,
della loro ripartizione, e della loro gestione ad opera di speciali
organi amministrativi.
La Regione ricorrente lamenta inoltre la lesione della propria
competenza amministrativa ( ex art. 118, primo comma Cost.) e della
propria autonomia finanziaria, (ex art. 119 Cost.), dal momento che
la legge in questione attribuisce a speciali organi amministrativi
universitari competenze amministrative regionali e sottrae alle
Regioni la potestà di disporre dei contributi di cui si discute, che
avrebbero acquisito, anche in virtù dell'art. 120 del d.P.R. n.
616/1977, "natura squisitamente paratributaria".
Un terzo profilo di censura riguarda, infine, la violazione
dell'art. 97 Cost., per avere la legge impugnata creato "una
duplicità di competenze in materia di assistenza scolastica
universitaria senza che sia stato previsto un adeguato momento di
coordinamento delle connesse funzioni" e per aver dettato una
disciplina finanziaria "che favorisce la dispersione degli interventi
diminuendone l'efficacia e rendendo probabili duplicazioni e
sperperi".
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto la
rivendicata competenza legislativa e amministrativa in materia di
assistenza scolastica universitaria sarebbe "cosa del tutto diversa
da quella attività assistenziale e sportiva delle organizzazioni
studentesche cui sono destinati i contributi", i quali peraltro
sarebbero versati dagli studenti alle Università e non alle Opere
Universitarie. Ad avviso del resistente dovrebbe parimenti escludersi
la violazione dell'art. 97 Cost., dato che il legislatore non avrebbe
nella specie superato i limiti di ragionevolezza che circoscrivono la
sua discrezionalità nella scelta dei criteri organizzativi della
p.a.
In prossimità dell'udienza la Regione ha presentato una memoria,
dove si ribadiscono le tesi formulate nel ricorso, con riferimento
particolare alla asserita natura assistenziale dei contributi di cui
all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 1551 del 1951. Considerato in diritto
1. - La Regione ricorrente lamenta l'illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost.,
dell'articolo unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che ha
disciplinato la gestione dei contributi versati dagli studenti delle
Università e degli Istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo
comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Secondo quest'ultima norma - adottata nel quadro di un
aggiornamento della disciplina in tema di contributi, tasse e
soprattasse universitarie già posta dal T.U. delle leggi
sull'istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) - tali
contributi possono essere richiesti dalle Università e dagli
Istituti Superiori, fino alla misura di 1.000 per ciascun studente,
"per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni
rappresentative studentesche".
La gestione dei contributi in esame è stata disciplinata dalla
legge di cui è causa mediante l'istituzione, presso ciascuna
Università, di una speciale commissione del consiglio di
amministrazione, composta pariteticamente da rappresentanti degli
studenti e dei docenti, con il compito di stabilire l'utilizzazione
dei fondi risultanti dalle contribuzioni in "attività culturali e
sociali attinenti alla realtà universitaria", secondo le proposte
formulate dalle associazioni studentesche rappresentate nei consigli
di facoltà, fatta in ogni caso salva la destinazione di una quota
pari al 50% dei contributi stessi per iniziative ed attività
sportive.
2. - Il ricorso è infondato.
La formulazione della disciplina richiamata rende evidente la non
pertinenza dei contributi di cui è causa alla materia
dell'assistenza scolastica gestita attraverso le opere universitarie
e trasferita alle Regioni ordinarie dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24
luglio 1977 n. 616. I contributi in esame si riferiscono, infatti, ad
attività che non sono svolte dalle opere universitarie, bensì dalle
organizzazioni rappresentative studentesche - attraverso cui si
esprime una particolare forma di autonomia connessa all'istituzione
universitaria - e che si realizzano in iniziative di carattere
culturale, sportivo e sociale oggettivamente diverse dalle attività
di assistenza in senso proprio (quali quelle connesse all'erogazione
di borse di studio, di servizi di mensa, di assistenza medica ecc.)
riferibili alle opere universitarie.
Data l'estraneità della disciplina posta dalla legge impugnata
rispetto alla sfera delle competenze regionali in tema di assistenza
scolastica ed opere universitarie, il ricorso si presenta, dunque,
infondato sotto tutti i profili enunciati, che muovono dalla comune
premessa relativa all'inquadramento della disciplina in esame entro
la sfera della assistenza scolastica gestita dalle opere
universitarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429 recante: "Norme per
la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18
dicembre 1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Università e
degli Istituti Superiori" sollevata in via principale dalla Regione
Liguria con riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte