Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dal Pretore

di Orvieto nel procedimento penale a carico di Manciati Eloisa,

iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di

Manciati Eloisa, imputata del reato previsto dall'art. 403, secondo

comma, del codice penale, il Pretore di Orvieto ha sollevato, in

riferimento agli artt.2, 3, 21, 25, secondo comma, e 27, primo e

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

403, secondo comma, del codice penale, in forza del quale si applica

la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello

Stato mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata perché

sostanzialmente già dichiarata tale con la sentenza n. 188 del 1975;

Considerato che la questione viene proposta muovendo

dall'indimostrato presupposto che la fattispecie all'esame del

Pretore, integrata com'è da espressioni ritenute offensive nei

confronti del Capo della Chiesa cattolica, il quale è anche il Capo

dello Stato della Città del Vaticano, sia riconducibile nell'ambito

dell'art. 403, secondo comma, del codice penale (norma da porre, se

del caso, in relazione all'art. 406), anziché nell'ambito dell'art.

297 del codice penale, come si ricaverebbe dalla giurisprudenza della

Corte di cassazione;

che a tale premessa si accompagna l'erroneo rilievo che, con la

sentenza n. 925 del 1988, questa Corte avrebbe "riconosciuto...il

principio della religione cattolica come sola religione dello Stato",

mentre nella citata decisione è stato, invece, sottolineato

"l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione

'religione dello Stato'", così da averne "acquistato uno diverso",

"cioè, il significato di 'religione cattolica', in quanto già

religione dello Stato, qualificazione il cui superamento risulta

formalmente sancito con l'entrata in vigore della legge 25 marzo

1985, n. 121";

che la legittimità costituzionale della norma denunciata viene

posta in dubbio in base alla constatazione che nelle "manifestazioni

integranti vilipendio" il soggetto non sarebbe "in grado di

distinguere con sufficiente certezza il confine tra manifestazione di

pensiero consentita e manifestazione di pensiero non consentita e

quindi di valutare a priori la liceità o meno della propria

condotta", e ciò in quanto "la progressiva riduzione della

sensibilità della pubblica opinione soprattutto in materia

religiosa...ha indotto Giudici di merito ad espungere dall'ambito del

vilipendio comportamenti che vi rientrano a pieno titolo";

che, comunque, la lamentata indeterminatezza della fattispecie

criminosa, donde il denunciato contrasto dell'art. 403, secondo

comma, del codice penale, con i princìpi costituzionali invocati

(alcuni, peraltro, senza la minima motivazione: così si dica per gli

artt. 2, 3, 1° e 2° comma, e 27), non sembra conciliarsi con la

precedente affermazione che "il concetto di vilipendio ricomprende

etimologicamente come pure nell'interpretazione giurisprudenziale

ogni manifestazione pubblica di disprezzo o anche semplicemente di

scherno nei confronti dell'oggetto di tutela penale, a prescindere

dalla volgarità o meno delle espressioni dei gesti o dei disegni

utilizzati per manifestarla, rimanendone così escluse soltanto la

critica e la censura esposte in termini corretti";

che, di conseguenza, la questione prospettata risulta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 403, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo

comma, 21, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione dal Pretore di Orvieto con ordinanza 29 dicembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte