Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, quarto

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 18 marzo 1991 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Amato Antonino ed altri, iscritta al n. 402 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, adito - ai sensi degli artt.

304, terzo comma, e 310 del codice di procedura penale - in sede di

appello avverso l'ordinanza con cui la locale Corte d'assise aveva

disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia

cautelare ex art. 304, secondo comma, del codice di procedura penale,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304,

quarto comma, del medesimo codice, il quale fissa in due terzi del

massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in

sentenza la durata insuperabile della custodia cautelare, tenuto

conto anche delle sospensioni dei termini eventualmente disposte ai

sensi dei commi precedenti dello stesso articolo;

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola gli

artt. 76, 77 e 13, quinto comma, della Costituzione, "in entrambe le

interpretazioni possibili dell'art. 2, punto 61, della legge n.

81/8/7";

che, in particolare, il giudice a quo osserva che, se la legge

di delega, al punto 61, con la frase "previsione che in ogni caso la

durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte

le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza

definitiva", intendesse riferirsi anche alla durata della custodia

tenuto conto della sospensione dei termini di durata massima delle

misure cautelari, l'art. 304, quarto comma, del codice di procedura

penale sarebbe incostituzionale per violazione della norma delegante;

che se invece, prosegue il remittente, la legge di delega avesse

fissato soltanto il termine ultimo di custodia tenendo conto delle

proroghe senza nulla prevedere in riferimento alle sospensioni dello

stesso termine, la norma delegante (art. 2, punto 61, legge n. 81/87)

"potrebbe ritenersi viziata per violazione del combinato disposto

degli

artt. 13, quinto comma, e 76, della Costituzione, non avendo il

legislatore delegante fornito principi e criteri direttivi idonei a

stabilire per legge i limiti massimi della carcerazione preventiva";

e pur avendo il legislatore delegato introdotto tale limite con

l'art. 304, quarto comma, del codice di procedura penale, "permane

dubbia la legittimità costituzionale di questa norma in

considerazione del termine massimo, determinato in misura (anni 20)

tale da rischiare di vanificare di fatto la previsione costituzionale

dell'art. 13, quinto comma, ed in considerazione della carenza di

criteri direttivi in proposito nella legge delega";

che la questione è, infine, ritenuta rilevante in quanto "il

presente procedimento verte proprio sulla legittimità del

provvedimento che ha dato applicazione alla norma della cui

legittimità si dubita";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

(per contraddittorietà e perplessità di motivazione) o comunque

infondata.

Considerato che il giudice a quo è stato adito dalla difesa degli

imputati, ai sensi degli artt. 304, terzo comma, e 310 del codice di

procedura penale, quale giudice di appello avverso l'ordinanza della

locale corte d'assise, con cui è stata disposta, ex art. 304,

secondo e terzo comma, la sospensione dei termini di durata massima

della custodia cautelare durante il tempo in cui si terranno le

udienze e si delibererà la sentenza;

che il giudizio a quo verte, pertanto, esclusivamente sulla

legittimità di tale provvedimento in relazione ai requisiti indicati

nel citato art. 304, secondo comma, del codice di procedura penale;

che, ciò posto, appare evidente la irrilevanza della proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, quarto comma,

del codice di procedura penale (che fissa il termine massimo

insuperabile di durata della custodia cautelare, comprese le

eventuali sospensioni del termine stesso), in quanto non si comprende

quale nesso di pregiudizialità necessaria tale questione presenti ai

fini della decisione demandata al remittente; né, del resto, la

motivazione dell'ordinanza di rimessione fornisce alcun chiarimento

al riguardo, ed anzi conferma indirettamente quanto ora detto là

dove, in punto di rilevanza, il giudice a quo, con affermazione

chiaramente erronea, dichiara che "il presente procedimento verte

proprio sulla legittimità del provvedimento che ha dato applicazione

alla norma della cui legittimità si dubita";

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304, quarto comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, quinto

comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte