Sentenza n. 48/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 212/1956
- art. 8legge 212/1956
citata
- art. 21legge 212/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8,
quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per
la disciplina della propaganda elettorale, promosso con ordinanza
emessa il 15 ottobre 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale
a carico di Fusco Francesco e Scibilia Raffaello, iscritta al n. 202
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Pretura
di Lipari a carico dei signori Francesco Fusco e Raffaello Scibilia,
imputati di aver affisso, in concorso fra loro, manifesti di propaganda
elettorale fuori degli appositi spazi fissati dalla Giunta comunale, la
difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 8,
comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per
la disciplina della propaganda elettorale", perché contrastanti con
l'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Con ordinanza 15
ottobre 1963 il Pretore, dopo aver osservato che con gli articoli della
legge citata viene temporaneamente ed eccezionalmente limitata in
periodo elettorale la libertà di affiggere manifesti - libertà che
sussiste piena ed incondizionata in periodo extraelettorale - e che
pertanto appare menomato il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, ha rimesso a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale delle indicate
disposizioni.
L'ordinanza, emessa nell'udienza di dibattimento, è stata
notificata all'imputato contumace Francesco Fusco (atto 19 ottobre
1963) ed al Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 21 ottobre
1963), comunicata ai Presidenti delle due Camere (atto 15 ottobre 1963)
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 312 del 30 novembre 1963.
Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nel
relativo atto, depositato il 10 novembre 1963, si osserva che il
riconoscimento di un diritto da parte della Costituzione non vieta al
legislatore di disciplinarne l'esercizio, purché non ne riduca il
contenuto fino al punto da determinarne l'offesa in termini evidenti; e
si rileva che la legge 4 aprile 1956, n. 212, si è limitata a
disciplinare l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, e ciò al fine di evitare abusi destinati ad
offendere altri beni parimenti tutelati dalla Costituzione e, in
particolare, il diritto di proprietà che certamente sarebbe leso da
inconsulte ed incontrollate affissioni. L'Avvocatura ha concluso, in
conseguenza, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la sollevata
questione di legittimità costituzionale.
Le parti private non si sono costituite.
All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le
osservazioni svolte nell'atto di costituzione e le relative
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce che
durante la campagna elettorale l'affissione di stampati, di giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda (commi primo e terzo) è
consentita soltanto negli spazi a ciò destinati in ogni Comune,
distinti secondo che l'utilizzazione avvenga da parte di candidati,
partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni o da parte di
chiunque altro (comma secondo), e proibisce le iscrizioni murali o su
fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (ultimo comma);
l'art. 8, comma quarto, determina, fra l'altro, le sanzioni penali a
carico di chi contravvenga alle predette disposizioni.
La Corte è chiamata a decidere, in relazione alla questione
sollevata nell'ordinanza di rimessione, se le statuizioni dell'art. 1
e, conseguentemente, la norma penale contenuta nell'art. 8, comma
quarto, costituiscano violazione del diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di
diffusione (art. 21, comma primo, della Costituzione) e del divieto di
sottoporre la stampa ad autorizzazione o censura (art. 21, comma
secondo).
La questione appare infondata sotto entrambi gli aspetti.
2. - L'art. 21, comma primo, della Costituzione riconosce sia il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sia quello del
libero uso dei mezzi di divulgazione, e già nella prima sentenza del 5
giugno 1956 la Corte affermò che l'uno e l'altro godono della stessa
garanzia costituzionale: il nesso di indispensabile strumentalità del
secondo rispetto al primo esclude, sotto questo profilo, una
distinzione che l'art. 21 in nessun modo consente.
La Corte, nel confermare questo precedente, ritiene che le
disposizioni impugnate, che non toccano minimamente il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, non comportino neppure
violazione del diritto di usare liberamente dei mezzi che ne realizzano
la diffusione giacché, in quanto si limitano a disciplinarne
l'esercizio, esse appaiono estrinsecazione di un potere del legislatore
ordinario del quale la Corte, in riferimento a varie fattispecie e con
ripetute e costanti pronunzie, ha riconosciuto la piena legittimità
sempre che il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere
snaturato. E va ricordato che, proprio in applicazione di questo
principio allora per la prima volta affermato, la Corte nella citata
sentenza del 1956 ritenne che non fosse in contrasto con l'art. 21
della Costituzione il comma quinto dell'art. 113 del T.U. delle leggi
di p. s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nel quale è disposto che "le
affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità
competente".
L'ordinanza di rimessione afferma che la legge 4 aprile 1956, n.
212, limita "temporaneamente ed eccezionalmente", in occasione delle
elezioni, la libertà di affissione che, invece, è illimitata in
periodo extraelettorale, e da ciò fa discendere il dubbio sulla sua
legittimità costituzionale. Ora, a parte la considerazione che
l'affissione in genere incontra anche in altre leggi una serie di
divieti e di limitazioni a tutela di pubblici interessi, è da
osservare che proprio durante la campagna elettorale la concomitante e
più intensa partecipazione di partiti e di cittadini alla propaganda
politica determina una situazione che giustifica l'intervento del
legislatore ordinario diretto a regolarne il concorso. La legge 4
aprile 1956 ha dettato una disciplina contenuta entro questi limiti,
con norme che non sono ispirate, come sostiene l'Avvocatura dello
Stato, alla tutela della proprietà (e basta in proposito rilevare che
neppure col consenso del proprietario del muro, dell'edificio, ecc.
sarebbe lecito procedere all'affissione fuori degli appositi spazi), ma
tendono a porre tutti in condizione di parità: ad assicurare, cioè,
che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita
democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni
economiche di Svantaggio o politiche di minoranza.
Alla luce di queste considerazioni le norme impugnate, in quanto si
limitano a regolare l'esercizio del diritto attribuito dall'art. 21
della Costituzione e ciò fanno senza violarlo, ma anzi nel particolare
settore oggetto della loro disciplina - garantendone la effettività,
sono costituzionalmente legittime.
3. - La questione è infondata anche in riferimento al secondo
comma dell'art. 21 della Costituzione.
È di tutta evidenza, infatti, che le norme denunziate non
instaurano, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di
censura sulla stampa elettorale; ed è del pari certo che nessun potere
di autorizzazione esse conferiscono alla pubblica autorità. La legge,
infatti, determina direttamente le misure (art. 1, comma secondo) ed il
numero (art. 2, comma secondo) degli spazi da riservare all'affissione;
fissa i termini entro i quali occorre provvedere alla loro
individuazione (art. 2, comma primo) e ripartizione (artt. 4, comma
primo, e 5, comma secondo); indica i soggetti legittimati
all'affissione (art. 1, commi primo e secondo) e prescrive, in genere,
tutte le modalità di applicazione della disposta disciplina, senza
lasciare alla Giunta comunale il minimo potere discrezionale. E ciò è
a dirsi anche per la concreta assegnazione degli spazi, giacché questa
avviene, per quanto riguarda i partiti, i gruppi politici e i
candidati, secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle
candidature (art. 4, comma terzo) e, per quanto riguarda gli altri
soggetti che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, in
base a semplice domanda, che non ha altra funzione che quella di render
noto il proposito di procedere all'affissione e che determina ipso iure
l'obbligo dell'Amministrazione di assegnare gli spazi secondo modalità
anch'esse rigidamente stabilite dalla legge (art. 3, commi quarto e
quinto).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212,
contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale", in
riferimento all'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
-FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte