Sentenza n. 48/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44r.d.l. 2033/1925
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo
comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1968 dal
pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Giri Livio,
iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1968 nel corso di un
procedimento penale a carico del signor Livio Giri il pretore di
Recanati ha sollevato una questione di legittimità costituzionale
concernente l'art. 44, secondo comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n.
2033.
Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in quanto
prescrive che, a seguito della denunzia presentata dal capo del
laboratorio che ha proceduto all'analisi di una sostanza di uso agrario
o di un prodotto agrario, l'autorità giudiziaria deve ordinare il
sequestro della merce ovunque questa si trovi, violerebbe tre norme
costituzionali: a) l'art. 3, a causa della mancanza di ogni ratio
giustificatrice della diversità di regime fra il sequestro reso
obbligatorio dalla legge denunziata ed il sequestro penale disciplinato
in via generale dall'art. 337 c.p.p. come facoltativo: b) l'art. 24,
comma secondo, in quanto, nulla potendo fare l'interessato per
scongiurare la adozione del sequestro, non sarebbe salvaguardato il
diritto di difesa in relazione ad un provvedimento che può avere
effetti negativi (ad es. per la distruzione pratica del valore dei
beni) irreversibili in caso di successiva pronunzia assolutoria; c)
l'art. 27; secondo comma, giacché potrebbe prospettarsi il dubbio che
l'obbligatorietà del dequestro, che si risolve in una soggezione del
denunziato ad una sanzione che per le sue conseguenze è sovente assai
più afflittiva della stessa pena edittale, si ispiri ad una
presunzione di colpevolezza.
2. - Innanzi a questa Corte non si è costituita la parte privata e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa,
pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - L'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla
"repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze
di uso agrario e di prodotti agrari" - già da questa Corte (sent. n.
149 del 1969) dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente
all'esclusione dell'intervento della difesa nella fase di revisione
delle analisi - viene impugnato dall'ordinanza in esame nella parte
(comma secondo) in cui si dispone che l'autorità giudiziaria, in base
alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto
all'analisi del campione, "deve ordinare il sequestro della merce
ovunque si trovi". La questione di legittimità costituzionale di tale
norma viene proposta dal pretore di Recanati con esclusivo riferimento
all'obbligatorietà del sequestro: il fatto che nel caso in esame
l'autorità giudiziaria - a differenza di quanto è in generale
previsto dall'art. 337 c.p.p. per il sequestro penale - è privata di
ogni potere discrezionale si risolverebbe in una evidente disparità di
trattamento fra i denunciati per i reati previsti dalla legge speciale
ed i denunciati per altri reati (con violazione dell'art. 3, comma
primo, Cost.); impedirebbe l'esercizio di difesa in occasione
dell'emanazione di un atto di notevole gravità (con violazione
dell'art. 24, comma secondo, Cost.); rivelerebbe, infine, che la
disposizione si ispira ad una non consentita presunzione di
colpevolezza dell'imputato (con violazione dell'art. 27, comma secondo,
Cost.).
2. - La questione non è fondata.
La Corte osserva, in primo luogo, che il sequestro penale svolge,
in generale, una funzione strumentale rispetto al processo ed ai
provvedimenti definitivi demandati alla competenza del giudice, sicché
esso non può in alcun modo essere assimilato ad una sanzione, così
come sanzione non è, di certo, la carcerazione preventiva: manca
perciò del tutto la possibilità di configurare un contrasto fra la
disposizione impugnata ed il principio costituzionale secondo il quale
"l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"
(art. 27, secondo comma, Cost.). Né può sostenersi che il sequestro,
mutando natura secondo che sia discrezionale o necessario, nel secondo
caso assuma funzione sanzionatoria di una responsabilità ancora da
accertare. Ed infatti, come è da escludere che il giudice, allorché
dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro di cose pertinenti
al reato, anticipi in qualche modo la pronunzia sull'imputazione, così
deve negarsi che la legge in esame, col rendere obbligatorio il
sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza
del denunciato.
Tenendo presenti le esigenze che il sequestro deve soddisfare, è
giustificabile che di regola venga affidato al giudice il potere
discrezionale di valutare caso per caso se ne sia necessaria od utile
l'adozione. Ma da ciò non deriva che il legislatore non possa imporne
l'obbligatorietà tutte le volte in cui, in base ad una valutazione
razionalmente valida, gli appaia indispensabile alla tutela del
pubblico interesse che nelle more del processo determinate cose vengano
sottratte alla disponibilità del privato. Nel caso in esame la
divergenza fra la disciplina speciale contenuta nell'impugnato art. 44
del decreto del 1925 (obbligatorietà del sequestro) e la disciplina
generale dettata dall'art. 337 c.p.p. (discrezionalità del sequestro)
non dà luogo ad una disparità di trattamento con conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché le due disposizioni
messe a raffronto non regolano diversamente situazioni identiche. La
prima, infatti, valutata nel sistema dei controlli previsti dalla
legge, trova la sua particolarità nella circostanza che alla denunzia
si perviene quando dall'analisi condotta da istituti specializzati ed
inquadrati nella pubblica amministrazione "risulti che le sostanze
analizzate non rispondono, in tutto od in parte, alle condizioni o ai
requisiti richiesti". Non può ritenersi, perciò, che irrazionalmente
il legislatore abbia collegato a tale risultato, ancorché non
definitivo, l'esigenza della salvaguardia di quel pubblico interesse a
tutela del quale l'intera legge è predisposta: interesse che potrebbe
essere compromesso ove le sostanze od i prodotti non venissero
sottoposti a sequestro in attesa della definizione del giudizio e
dell'eventuale adozione del provvedimento di confisca previsto
nell'art. 58 dello stesso decreto.
3. - Altrettanto infondata appare la denunzia di illegittimità
concernente la violazione dell'art. 24 della Costituzione. A questo
proposito deve essere ribadito che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, il rispetto della citata norma costituzionale non
esige che il diritto di difesa debba svolgersi in ogni momento
processuale con identico contenuto e con identiche modalità: né può
affermarsi che l'esercizio di tale diritto sia compromesso tutte le
volte in cui, in riferimento a determinati provvedimenti processuali,
al giudice vengano attribuiti poteri non discrezionali. E poiché al
fine della valutazione della conformità di singole disposizioni al
precetto dell'art. 24 della Costituzione sembra necessario tener
presente l'intero sistema nel quale esse si inseriscono, va messo in
rilievo che, trovando il sequestro il suo presupposto non solo nella
denuncia ma anche nell'attività di prelievo e di controllo dei
campioni posta in essere dai competenti pubblici poteri, l'imputato (al
quale, ai sensi del primo comma dello stesso art. 44 del decreto in
esame, vien data immediata notizia dell'esito sfavorevole dell'analisi)
può far valere, sia prima dell'emanazione del provvedimento di
sequestro sia in sede di richiesta di revoca, tutti i vizi di
legittimità che eventualmente abbiano inficiata quella attività:
discende infatti dai principi generali che il giudice debba valutare la
conformità alla legge degli atti amministrativi tutte le volte in cui
questi costituiscano il presupposto dei provvedimenti giurisdizionali a
lui demandati. A ciò si deve aggiungere che l'interessato può
chiedere la revisione dell'analisi (art. 44, terzo comma), può
spiegare in questa fase - a seguito delle statuizioni contenute nella
sentenza n. 149 del 1969 - adeguati interventi difensivi e può, in
definitiva, far valere le sue ragioni e provocare il venir meno, anche
ai fini del sequestro, degli effetti per lui svantaggiosi derivanti dal
primo, sfavorevole accertamento. Si può perciò pervenire alla
conclusione che la disposizione in esame, valutata nel quadro
complessivo della legge e dei rimedi che questa consente, non viola il
diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44, comma secondo, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033
(relativo alla "repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), proposta
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte