Sentenza n. 48/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 87 a 92
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con ordinanza
emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento
civile vertente tra Toscani Oliviero e la società TOTAL, iscritta al
n. 132 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visti l'atto di costituzione della società TOTAL e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Giannetto Cavasola, per la società TOTAL, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il fotografo Oliviero Toscani, assumendo di avere ceduto "tutti i
diritti di riproduzione" di un suo servizio fotografico alla società
TOTAL, la quale, nella campagna di stampa 1968 avrebbe riprodotto le
fotografie cedutele in modo tale da costituire lesione della sua
reputazione di fotografo professionista specializzato in materia
pubblicitaria, conveniva davanti al tribunale di Milano la società
TOTAL perché, tra l'altro, sentisse affermare la lesione del suo
diritto morale di autore.
Il tribunale adito, con ordinanza 11 dicembre 1969, attraverso una
diligente analisi delle norme degli artt. 87-92 della legge 22 aprile
1941, n. 633, contenente una regolamentazione speciale dei diritti di
autore relativi alle fotografie, nonché della Convenzione
internazionale di Berna, nel testo riveduto a Bruxelles il 26 giugno
1948, resa esecutiva in Italia con legge 16 febbraio 1953, n. 247,
giungeva sostanzialmente alle seguenti conclusioni:
a) per la vigente legge italiana sul diritto d'autore i diritti dei
fotografi non sono pienamente protetti, dato che per essi è esclusa la
protezione del diritto morale, preveduta dall'art. 20 di detta legge;
b) viceversa, l'art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna prevede la
piena protezione anche per le opere fotografiche e per quelle ottenute
con un processo analogo a quello fotografico e, in forza dell'art. 4
(nn. 1 e 2), gli autori appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione
godono negli altri Paesi dell'Unione stessa dei medesimi diritti
riconosciuti ai nazionali e di quelli accordati dalla Convenzione,
senza che il godimento e l'esercizio di tali diritti sia subordinato ad
alcuna formalità;
c) conseguentemente il fotografo italiano che abbia eseguito in un
altro Paese dell'Unione una sua opera gode in detto Paese e nella
stessa Italia di una protezione maggiore di quella alla quale ha
diritto il fotografo che tale opera abbia eseguita in Italia.
Di qui, secondo il tribunale di Milano, una evidente,
ingiustificata disparità di trattamento che rende non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli
87-92 della legge n. 633 del 1941, per violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla
cognizione della Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato in cancelleria il 23 marzo 1970.
Si sono costituiti la società TOTAL, con memoria depositata il 31
marzo 1970 ed il Toscani, con memoria depositata il 23 settembre 1970 e
cioè fuori termine.
Con l'atto d'intervento, l'Avvocatura generale dello Stato,
partendo dal presupposto che la Convenzione di Berna abbia natura
"self-executing" ossia entra pienamente in vigore negli Stati
contraenti, per solo effetto della ratifica, senza che occorra un
adeguamento conforme delle leggi già vigenti negli Stati stessi,
chiede che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza o, comunque, infondata.
Secondo l'Avvocatura generale, infatti, una corretta
interpretazione della Convenzione di Berna, anche in relazione ai
lavori preparatori della legge italiana di ratifica (legge 16 febbraio
1953, n. 247) conduce a ritenere l'applicabilità immediata, anche nei
confronti delle opere fotografiche, dell'art. 20 della legge n. 633 del
1941, il che implica, appunto, l'irrilevanza o, comunque,
l'infondatezza della proposta questione.
Anche il patrocinio della TOTAL, con la memoria sopra indicata,
conclude che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza o, comunque, infondata, ma sotto profili ben diversi da
quelli prospettati dall'Avvocatura dello Stato.
Il difetto di rilevanza viene, infatti, prospettato sia sotto il
profilo di assoluto difetto di una qualsiasi motivazione al riguardo,
sia sotto il profilo che la eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale dei denunziati artt. 87-92 della legge n. 633 del 1941
non avrebbe l'effetto di estendere alle opere fotografiche la tutela
morale dell'autore, bensì quello di sopprimere anche la limitata
tutela, per tali opere, dagli articoli stessi preveduta.
La infondatezza, poi, viene sostenuta in quanto la denunziata
disparità di trattamento trova razionale giustificazione nella
differente disciplina legislativa, derivante in conformità con i
principi del diritto internazionale, dall'applicabilità della
legislazione vigente nel luogo dove l'opera è stata realizzata.
La memoria del patrocinio del Toscani non può essere presa in
esame, perché tardivamente depositata.
Con altra memoria depositata il 12 gennaio 1972, l'Avvocatura
generale dello Stato riafferma le deduzioni dell'atto di intervento e
ne conferma le conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Come viene posto in rilievo in narrativa, con l'ordinanza di
rinvio vengono denunziati a questa Corte gli articoli da 87 a 92 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la disciplina speciale dei
diritti relativi alle fotografie, in quanto non concedono ai rispettivi
autori anche la protezione del diritto morale di cui all'art. 20 della
legge stessa e 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna del 1886,
riveduta a Bruxelles nel 1948, ratificata e resa esecutiva in Italia
con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il limitato profilo della disparità di trattamento
tra l'autore italiano di fotografia eseguita in Italia, che ha diritto
soltanto alla minore protezione preveduta dalle norme denunziate ed
altro autore, pure italiano, che avendo eseguita la fotografia in altro
Paese aderente alla Convenzione di Berna, avrebbe diritto anche in
Italia alla maggiore protezione dell'art. 6 bis, comma primo, di detta
Convenzione.
2. - Così precisati i termini della questione, occorre, in via
pregiudiziale, esaminare le due eccezioni di inammissibilità, per
difetto di rilevanza, sollevate, sotto diverso profilo, dal patrocinio
della Società TOTAL e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Entrambe tali eccezioni risultano, peraltro, infondate:
a) Secondo la TOTAL, infatti, il difetto di rilevanza dovrebbe
ravvisarsi in quanto la eventuale dichiarazione di illegittimità delle
norme denunziate avrebbe soltanto l'effetto di far perdere all'autore
di fotografie, costituenti opere protette, i più limitati diritti
contemplati da dette norme, senza attribuire loro la maggiore
protezione contemplata dall'art. 20 della legge n. 633 del 1941 e
dall'art. 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna.
Senonché è facile obbiettare che, con l'ordinanza di rinvio, la
dichiarazione di illegittimità è prospettata proprio in riferimento
al diniego di quella maggiore protezione, della quale, pertanto, tale
dichiarazione implicherebbe il riconoscimento.
b) Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, la
irrilevanza deriverebbe dalla natura di trattato "self-executing" della
Convenzione di Berna, per effetto della quale, una volta intervenute la
ratifica e "la piena ed intera esecuzione" conferite con la legge 16
febbraio 1953, n. 247, dovrebbe ritenersi entrato, senz'altro, nel
nostro ordinamento giuridico il principio della protezione piena estesa
al riconoscimento anche del diritto morale dell'autore per le opere
fotografiche.
Ma dal testo del n. 1 dell'art. 4, nonché da quello dell'art. 5 di
detta Convenzione, chiaramente si evince che gli obblighi reciproci con
essa assunti dai Paesi dell'Unione consistono nel riconoscimento,
ciascuno nel proprio territorio, agli autori di altri Paesi aderenti
all'Unione stessa, di diritti non inferiori a quelli attribuiti ai
propri cittadini, nonché dei diritti discendenti dalla Convenzione.
Ne consegue che ben può un cittadino di altro Paese aderente
all'Unione, autore di un'opera eseguita o pubblicata nel Paese di
origine, ottenere in Italia una protezione della propria opera,
riconosciutagli dalla legislazione del proprio Paese, maggiore di
quella accordata dalla legislazione italiana ai propri cittadini, come
pure che ad un cittadino italiano autore di un'opera eseguita o
pubblicata in altro Paese dell'Unione venga colà riconosciuta la
eventuale maggiore protezione dalla legislazione di quel Paese
accordata ai propri cittadini, o la protezione discendente dalla
Convenzione.
Ma non consegue altresì che ad un cittadino italiano possa essere
riconosciuta in Italia, anche per opera eseguita o pubblicata in altro
Paese dell'Unione, protezione maggiore di quella accordata dalla
legislazione italiana ad opera analoga eseguita o pubblicata in Italia
da cittadini italiani.
Se questo è il contenuto della Convenzione di Berna è evidente
che, anche a considerarlo "self- executing", la "piena ed intera
esecuzione" disposta con la citata legge di ratifica non può far sì
che, in esecuzione di essa, debba ritenersi estesa in Italia e nei
confronti dei cittadini italiani la protezione del diritto morale di
autore alle opere fotografiche.
3. - Le considerazioni che precedono dimostrano anche che la
questione, così com'è stata prospettata, è destituita di fondamento.
Come sopra si è posto in rilievo, presupposto della denunziata
violazione del principio di eguaglianza è che il cittadino italiano
autore di fotografie eseguite o pubblicate in altro Paese dell'Unione,
nel quale sia ammessa la protezione morale delle opere fotografiche,
abbia diritto a tale maggiore protezione anche in Italia.
Questo presupposto, alla stregua delle richiamate considerazioni,
deve ritenersi insussistente: ne consegue che viene a mancare la
disparità di trattamento nella quale dovrebbe ravvisarsi la violazione
del detto principio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante
"Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo
esercizio", sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte