Sentenza n. 48/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo
comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972
dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Manfredi
orietta ed altro, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio
1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Pontremoli, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972
nel procedimento penale a carico di Manfredi Orietta ed altro, ha
proposto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931,
n. 773, in correlazione all'art. 54 del relativo Regolamento approvato
con il r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui
limita l'obbligo del commerciante di armi di registrare le operazioni
giornaliere della vendita delle sole armi e non anche delle munizioni,
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini:
in ordine alle munizioni, infatti, soltanto il detentore acquirente
sarebbe obbligato a farne immediata denuncia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., mentre il
venditore sarebbe ingiustificatamente esonerato, dalla norma impugnata,
dal porre in essere quella registrazione delle operazioni di vendita
che costituisce il presupposto essenziale del controllo voluto dalla
legge per tutelare la pubblica incolumità.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni del 23
gennaio 1973, chiede che la Corte dichiari infondata la questione di
legittimità costituzionale proposta dal pretore di Pontremoli.
Osserva l'Avvocatura che la denunciata disparità di trattamento è
in realtà inesistente e trova una precisa e puntuale smentita in altre
disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(art. 55) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 108), le quali
rispettivamente impongono lo stesso obbligo della registrazione al
commerciante di esplodenti di qualsiasi specie e disciplinano le
modalità della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata
alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 35, comma primo, del t.u.
delle leggi di p.s., in correlazione con l'art. 54 del relativo
Regolamento, sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza,
tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché
limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione
cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e
non anche di quelle delle munizioni. E ciò nonostante sia da ritenersi
che da entrambe le operazioni possa derivare egualmente pericolo per la
pubblica incolumità, oggetto della normativa penale.
La questione non è fondata.
Le munizioni che, per la naturale capacità ad esplodere e per la
specifica previsione legislativa (veggasi elencazione contenuta
nell'allegato A del Regolamento citato), sono catalogate tra le materie
esplodenti, hanno nelle norme, sia del t.u. (artt. 46-57) che del
Regolamento (artt. 81-110), ampia ed adeguata regolamentazione, anche
per quanto si riferisce all'obbligo del venditore di tenere cronologica
e nominativa annotazione delle relative operazioni di vendita. Il tutto
come confermato, con espresse statuizioni, dagli artt. 55 del t.u. e 54
del Regolamento. E poiché l'assunta differenza di trattamento nelle
due ipotesi non sussiste, manca ovviamente ogni base alla dedotta
questione di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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