Sentenza n. 48/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 253/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma
secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza
emessa il 10 marzo 1976 dal pretore di Rovereto, nel procedimento
civile vertente tra Fiorini Rita e Giordani Ettore, iscritta al n. 332
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione 18 marzo 1975 Rita Fiorini - premesso che aveva
rilasciato l'appartamento, di cui era conduttrice, aderendo alla
richiesta del proprietario, Ettore Giordani, il quale aveva addotto
l'urgente ed improrogabile necessità di cui all'art. 4 legge 23
maggio 1950, n. 253; che il Giordani, dopo il rilascio, aveva dato in
locazione l'immobile ad altro conduttore - convenne il Giordani davanti
al pretore di Rovereto affinché venisse condannato al ripristino del
contratto di locazione e al risarcimento dei danni. Costituitosi il
contraddittorio, il convenuto sostenne che la domanda non era fondata
perché il rilascio dell'immobile - pur essendo stato determinato
dall'invocato stato di necessità del locatore, che aveva chiesto il
rilascio dell'appartamento per destinarlo ad abitazione della figlia -
era avvenuto spontaneamente e non a seguito di provvedimento
giurisdizionale di rilascio, come previsto dall'art. 8 legge 23 maggio
1950, n. 253.
Con ordinanza 10 marzo 1976 il pretore di Rovereto ha sollevato di
ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio
1950, n. 253 "nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al
ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno
all'esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio".
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del
9 giugno 1976. Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono
costituite le parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri. Considerato in diritto :
Il pretore di Rovereto ritiene che il secondo comma dell'art. 8
legge n. 253 del 1950 - nella parte in cui subordina all'esistenza di
un provvedimento giurisdizionale di rilascio i diritti del conduttore
al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento dei danni -
sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto
determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra
conduttori che si troverebbero sostanzialmente nella stessa situazione:
quelli che hanno rilasciato l'immobile in ottemperanza a provvedimento
giurisdizionale di rilascio per urgente ed improrogabile necessità del
locatore di disporre dello stesso immobile e quelli che hanno
rilasciato l'immobile spontaneamente, aderendo alla richiesta del
locatore, che ha addotto l'urgente ed improrogabile necessità.
Nessun rilievo avrebbe la considerazione che la pretesa del
locatore sarebbe soddisfatta, nel primo caso, coattivamente, mediante
pronuncia dell'autorità giudiziaria e, nel secondo caso,
volontariamente, dato che in entrambe le ipotesi "l'inadempimento del
locatore - che ottiene il rilascio dell'immobile con il motivo,
pretestuoso, di uno stato di urgente ed improrogabile necessità e,
successivamente, concede in locazione l'immobile ad altro conduttore -
è causa del danno arrecato al precedente conduttore.
La questione non è fondata.
L'art 8, comma primo, legge 23 maggio 1950, n. 253, (disposizioni
per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) prescrive che il
provvedimento - che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza
dell'esercizio, da parte del locatore, della facoltà di far cessare la
proroga legale del contratto di locazione, nei casi previsti dall'art.
4, comma primo, nn. 1 e 2, e dell'art. 6, commi terzo e quarto - perde
la sua efficacia se l'immobile stesso è dato in locazione ad altro
conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione
al quale aveva agito.
Il comma secondo dello stesso art. 8 attribuisce al conduttore, nei
casi previsti dal comma precedente, il diritto al ripristino del
contratto di locazione ed al risarcimento dei danni.
Secondo tale normativa presupposti dei diritti del conduttore al
ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento dei danni
sono: un provvedimento giudiziale di rilascio dell'immobile per urgente
ed improrogabile necessità del locatore e la successiva destinazione
dell'immobile ad uso diverso da quello per cui il locatore aveva agito
in giudizio ed ottenuto il provvedimento di rilascio. Deve, quindi,
essere sorto contrasto, in sede giudiziaria, tra locatore e conduttore
circa la sussistenza della causa di cessazione della proroga legale,
costituita dalla urgente ed improrogabile necessità del locatore di
disporre dell'immobile. Nel corso della causa il locatore deve avere
fornito le prove della dedotta necessità, come espressamente prescrive
l'art. 4, n. 1, stessa legge n. 253 del 1950, che attribuisce al
locatore la facoltà di far cessare la proroga "quando dimostra la
urgente ed improrogabile necessità, verificatasi successivamente alla
costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a
qualunque uso adibito, ad abitazione propria o dei propri figli o dei
propri genitori...". Il convenuto, citato in giudizio, ha potuto
addurre prove contrarie alla pretesa dell'attore; le prove proposte
dalle parti sono state valutate dal giudice, che, ritenute fondate le
ragioni addotte dall'attore, ha emanato il provvedimento di rilascio.
Nel caso di specie, invece, la situazione è del tutto diversa. Tra
le parti non vi è stato alcun contrasto giudiziario perché il
conduttore ha rilasciato l'immobile spontaneamente, dopo la
comunicazione della disdetta da parte del locatore, che aveva affermato
di dovere destinare l'immobile ad abitazione della figlia prossima a
contrarre matrimonio. IL conduttore ha così effettuato una scelta: nel
timore di restare soccombente e, quindi, pagare le spese del giudizio,
che il locatore avrebbe potuto promuovere, ha preferito evitare la
lite.
Indubbiamente in entrambi i casi, quello previsto dalla legge e
quello che ricorre nella specie, il risultato è lo stesso: il rilascio
dell'appartamento. Occorre, però, avere riguardo non al risultato, ma
al mezzo con il quale è stata ottenuta la disponibilità
dell'immobile. Il rilascio è, nel primo caso, esecuzione di
provvedimento giudiziale, che implica la cessazione del contratto, il
che si diversifica dal mutuo recesso. Nel secondo caso il rilascio è
effetto di atto volontario della parte che può avvalersi dei rimedi
previsti dalle norme ordinarie su i negozi giuridici.
È evidente la ratio dell'art. 8 legge n. 253 del 1950: il
legislatore vuole evitare che l'immobile sia sottratto alla proroga
legale delle locazioni in mancanza di una delle specifiche cause di
cessazione di tale proroga previste dalla speciale legislazione
vincolistica. Tale norma ha la primaria funzione preventiva di
dissuadere il locatore dal promuovere una causa, adducendo prove di uno
stato di necessità in realtà non sussistente. A questa funzione si
aggiunge quella repressiva, con la previsione del ripristino del
contratto e del risarcimento dei danni, qualora il locatore - iniziata
la causa ed ottenuto il rilascio dell'immobile - non abbia dato allo
stesso immobile la destinazione per la quale aveva agito in giudizio.
Questo sistema è completato dall'art. 9 medesima legge n. 253 del
1950, il quale prevede la pena della reclusione da tre mesi ad un anno
o la multa da lire 50.000 a lire 500.000 se il locatore - nei confronti
del quale, con sentenza passata in giudicato, sia pronunciata
l'inefficacia del provvedimento di rilascio - abbia ottenuto tale
provvedimento valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti
attestanti fatti non veri o con altri artifizi o raggiri, relativamente
alla necessità ed alla giustificata esigenza di disporre
dell'immobile.
E, poiché sulla base di queste considerazioni è da escludere la
identità delle due situazioni, ravvisata dal pretore di Rovereto, non
sussiste la violazione del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni
per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), proposta dal
pretore di Rovereto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte