Sentenza n. 48/1981
Altra decisione · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
citata
- art. 6legge 15/1980
- art. 1d.l. 851/1980
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 6legge 18/1981
- art. 6d.l. 625/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6,
dall'articolo unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 ("Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n.
851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15").
Viste le ordinanze 5 e 14 marzo 1981 con le quali l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1981 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 9 febbraio 1981, n. 22, la Corte costituzionale si è
pronunciata sulla ammissibilità della richiesta di referendum,
presentata il 26 giugno 1980 all'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione e da questo dichiarata
legittima con ordinanza 2 dicembre 1980, per l'abrogazione del d.l. 15
dicembre 1979, n. 625, recante "misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito con
modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15). La richiesta
veniva dichiarata dalla Corte ammissibile, ad eccezione però dell'art.
6 del decreto legge. Come infatti si rileva nella sentenza, le
disposizioni di tale articolo (concernenti il c.d. "fermo di pubblica
Sicurezza"), destinate ad applicarsi, come previsto all'ultimo comma,
per la durata di un anno dalla entrata in vigore del decreto,
trascorso l'anno, dopo il 18 dicembre 1980 erano bensì ancora
applicabili, ma solo in forza dell'art. 1 del sopravvenuto d.l. 12
dicembre 1980, n. 851, con il quale la durata dell'applicazione delle
disposizioni stesse era stata prorogata di sessanta giorni. Perciò,
allo stato, la Corte riteneva di dover procedere alla verifica della
ammissibilità del quesito referendario (formulato nei confronti
dell'intero testo del provvedimento), escludendo dall'esame e dalla
conseguente pronuncia tanto il menzionato art. 6, che nella sua
portata originaria non era più applicabile, quanto la norma di
proroga, non contemplata dal quesito nei termini dichiarati legittimi
dalla ordinanza dell'Ufficio centrale. Dichiarava, inoltre, la Corte
che competeva all'Ufficio centrale - secondo quanto afferrato nella
precedente sentenza n. 68 del 1978 - valutare se la richiesta
referendaria dovesse estendersi alla nuova disciplina, venuta a dare
ulteriore vigore all'art. 6 dell'originario decreto legge, dopo la sua
ordinanza, nel corso del procedimento. In caso positivo, solo dopo la
delibera in tal senso dell'Ufficio centrale, la Corte costituzionale
avrebbe potuto verificare se il nuovo disposto risultante dal concorso
delle due norme (art. 6 del d.l. n. 625 del 1979 e art. 1 del d.l. n.
851 del 1980) dovesse venir ammesso alla consultazione referendaria.
In seguito alla suindicata sentenza n. 22 del 1981 e alla legge 13
febbraio 1981, n. 18, a sua volta sopravvenuta, e con la quale,
convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 851 del
1980, il periodo di applicabilità delle disposizioni dell'art. 6 del
d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, è stato ulteriormente prolungato fino
al 31 dicembre 1981, l'Ufficio centrale per il referendum ha
pronunciato, in data 5 marzo 1981, una seconda ordinanza, depositata
in pari data, con la quale ha disposto che le operazioni relative alla
menzionata richiesta di referendum popolare si svolgano sul seguente
quesito: "Volete voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'articolo
unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante
proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con
modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15")?". Nel testo
originario del provvedimento, invero, nell'ultima parte del quesito,
risultava erroneamente scritto "decreto legge 15 dicembre 1980, n.
15". Alla mancata trascrizione delle parole e dei numeri compresi tra
"dicembre" e "1980" ("1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 febbraio") si è tuttavia posto rimedio con altra
ordinanza, di correzione, in data 14 marzo 1981, dello stesso Ufficio
centrale.
Nel riformulare, nel modo suddetto, il quesito referendario,
l'Ufficio centrale si basa essenzialmente sull'art. 39 della legge 25
maggio 1970, n. 352, come modificato in seguito alla su citata
sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, con la quale
l'articolo stesso fu dichiarato illegittimo "limitatamente alla parte
in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole
disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da
altra disciplina della stessa materia senza modificare né i principi
ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui
sulle nuove disposizioni legislative". Richiamati i principi enunciati
in quella sentenza, l'Ufficio centrale osserva che alla stregua di
essi, nel caso, la modifica operata dalle norme sopravvenute, limitata
alla proroga della durata di talune delle disposizioni dettate
dall'atto normativo sottoposto a referendum senza toccarne altrimenti
i contenuti, è indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori
della complessiva disciplina preesistente, essendosi il legislatore
determinato - come già rilevato nella sentenza di questa Corte n. 22
del 1981 ai fini della ritenuta omogeneità, rispetto alle parti già
esaminate del decreto legge n. 625 del 1979 convertito nella legge n.
15 del 1980, del quesito referendario - "ad apportare modifiche
all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale in
funzione preminente della lotta al terrorismo ed alla delinquenza
comune". E non v'ha dubbio che la norma in questione (che la Corte
costituzionale - si sottolinea - ha escluso dall'esame e dalla
conseguente pronuncia di ammissibilità in quanto non più applicabile
nella sua portata originaria), si presenta quale componente
fondamentale e caratterizzante di questo disegno del legislatore. A
giudizio dell'Ufficio centrale, perciò, le operazioni referendarie
vanno senz'altro estese alle nuove disposizioni.
Adempiute le formalità di rito per la trasmissione, comunicazioni
e notifiche della ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente della
Corte costituzionale, con decreto 10 marzo 1981, ha fissato, per il
conseguente giudizio di ammissibilità, la camera di consiglio del 23
marzo 1981. Considerato in diritto :
Con la precedente sentenza n. 22 dell'anno in corso questa Corte
ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la
tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito
con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, escludendo,
però, dall'esame e dalla conseguente pronuncia l'art. 6 di tale
provvedimento. Ha osservato, infatti, la Corte che l'applicazione del
menzionato articolo (che disciplina l'istituto del c.d. "fermo di
pubblica sicurezza") era limitata, per effetto del suo ultimo comma,
al periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto legge, e
cioè con decorrenza dal 18 dicembre 1979. Non essendo ancora decorso
l'anno, le disposizioni dell'art. 6 erano tuttora applicabili
allorché l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, aveva, con ordinanza del 2 dicembre 1980,
dichiarato legittima la richiesta anzidetta, relativa all'intero testo
del provvedimento. Successivamente, per effetto dell'art. 1 del d.l.
12 dicembre 1980, n. 851, la durata dell'applicazione delle
disposizioni dell'art. 6 era stata prorogata di sessanta giorni, a
decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ultimo comma
dell'articolo medesimo. La nuova norma aveva dunque modificato, sotto
il profilo della durata, la precedente. La Corte, pertanto, in base a
quanto affermato nella sentenza n. 68 del 1978, ha ritenuto di
spettanza dell'Ufficio centrale "valutare se la richiesta referendaria
debba estendersi alla nuova disciplina, sopravvenuta, dopo la sua
ordinanza, nel corso del procedimento", soggiungendo che "in caso
positivo, solo dopo la delibera in tal senso adottata dall'Ufficio
centrale la Corte potrà verificare se il nuovo disposto, risultante
dal concorso delle due norme, debba venir ammesso alla consultazione
referendaria".
Con la legge 13 febbraio 1981, n. 18, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il citato d.l. n. 851 del 1980, il periodo di
applicabilità delle disposizioni dell'art. 6 in parola, è stato
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981.
L'Ufficio centrale, con ordinanza emessa il 5 marzo 1981 (il cui
dispositivo, inficiato da errore materiale, è stato corretto con
successiva ordinanza del 14 marzo 1981), ha ritenuto che la modifica
operata dalle norme sopravvenute, limitata, com'è, alla sola proroga
della durata delle disposizioni dettate dall'art. 6, senza toccare
altrimenti i contenuti dell'atto normativo sottoposto a referendum,
"è indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori della
complessiva disciplina preesistente", della quale "la norma
considerata si presenta quale componente fondamentale e
caratterizzante". Ha disposto, pertanto, che le operazioni
referendarie si estendano alla nuova disposizione, ed in conseguenza
ha riformulato il quesito referendario nei seguenti termini: "Volete
voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ("Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6 dall'articolo
unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante
proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15")?".
Compete ora a questa Corte, come già innanzi detto, verificare se
sussistano eventuali ragioni di inammissibilità in ordine al quesito
referendario così modificato. In proposito va ricordato che con la
richiamata sentenza n. 22 del 1981 si è già affermato che "le altre
disposizioni del d.l. n. 625 del 1979, come modificato dalla legge di
conversione n. 15 del 1980, appaiono informate, pur nella varietà dei
loro contenuti, ad un principio comune, che conferisce alla materia
disciplinata un connotato di sostanziale unitarietà", e che il
quesito, "pur con la esclusione, allo stato, dell'art. 6, risulta
omogeneo ed univoco, alla luce dei principi enunciati nella sentenza
n. 16 del 1978.
Le stesse conclusioni la Corte ritiene di dover confermare, una
volta che nel contesto normativo del quale si propone la totale
abrogazione, viene reinserito. per effetto della sua prorogata
applicabilità, quell'art. 6, che appare preordinato, al pari delle
altre disposizioni, al medesimo intento perseguito dal legislatore, di
apportare, cioè, in una fase di emergenza, "modifiche all'intero
sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione
preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza
comune".
Persiste, pertanto, nella richiesta referendaria in esame, pur
dopo l'apportata modifica, il già riscontrato requisito di
omogeneità. Né si riscontra, per effetto della modifica stessa,
alcun'altra ragione d'inammissibilità. La richiesta va dunque
dichiarata ammissibile nei nuovi termini indicati dall'Ufficio
centrale con le citate ordinanze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come
modificata per effetto delle ordinanze del 5 e 14 marzo 1981
dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione, per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625,
recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della
sicurezza pubblica" (convertito con modificazioni nella legge 6
febbraio 1980, n. 15), come modificato, nell'art. 6, dall'art. 1 del
d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, nel testo modificato dalla legge di
conversione 13 febbraio 1981, n. 18.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte