Sentenza n. 48/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 695/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (Modificazioni alle
disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di
importazione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 marzo 1979 dalla Corte d'Appello di Venezia
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione Finanze dello
Stato e la Ditta Mantovani Otello, iscritta al n. 37 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dalla Corte d'Appello di
Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione Finanze
dello Stato e la s.p.a. Carapelli, iscritta al n. 103 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 118 dell'anno 1980.
Visto l'atto di costituzione della ditta Mantovani nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi gli avv.ti Nicola Catalano e Massimo Severo Giannini per la
ditta Mantovani e l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1979 (pervenuta a questa Corte
l'11 gennaio 1980) la Corte d'Appello di Venezia, nel corso del
procedimento civile tra l'Amministrazione delle Finanze e la Ditta
Mantovani, ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 1,
n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695, in riferimento all'art.
11 Cost..
Alla Ditta Mantovani, importatrice di cereali, prodotti
regolamentati dalla normativa CEE e soggetti a diritti di prelievo, la
dogana di Venezia intimava, il 7 gennaio 1971, il pagamento di L.
990.565, quale differenza alla riliquidazione dei suddetti diritti. La
Ditta Mantovani conveniva davanti al Tribunale di Venezia
l'Amministrazione finanziaria sostenendo, in relazione
all'interpretazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 723/65, il diritto di
fruire dell'aliquota più favorevole tra quelle vigenti al momento
dell'accettazione della dichiarazione di importazione e al momento
dell'effettuazione delle singole operazioni di sdoganamento.
L'Amministrazione per contro sosteneva che, ai fini dell'individuazione
dell'aliquota più favorevole, aveva rilievo, oltre al suddetto momento
dell'accettazione della dichiarazione, quello dell'estrazione della
merce, restando irrilevante ogni eventuale modifica del dazio medio
tempore intervenuta.
Il Tribunale accoglieva la tesi della società con sentenza 13
febbraio 1975, appellata dall'Amministrazione finanziaria. All'udienza
davanti la Corte remittente, l'8 marzo 1979, l'Amministrazione delle
Finanze osservava che in conformità della sentenza della Corte di
Lussemburgo del 15 giugno 1976, in causa 113/75, andava applicata
l'aliquota prevista al momento dell'accettazione della dichiarazione di
importazione.
La Ditta Mantovani rilevava per contro che il d.P.R. 22 settembre
1978, n. 695, esclude, in relazione ai prelievi sui prodotti agricoli,
il principio suddetto dell'aliquota più favorevole. D'altra parte lo
stesso d.P.R., che si adegua all'interpretazione data alla normativa
comunitaria dalla Corte di Lussemburgo, non retroagisce oltre la data
di pubblicazione della relativa sentenza (11 settembre 1976) e pertanto
il principio dell'aliquota più favorevole trova ancora applicazione
nel caso di specie.
Osserva la Corte di Appello che i diritti di prelievo in questione
costituiscono, come ha più volte precisato la Cassazione, una nuova
categoria di diritti di confine, autonomi dai diritti doganali e non
disciplinabili, salvo espressa deroga, dalla relativa normativa.
Secondo la normativa comunitaria l'aliquota da applicarsi è quella
vigente al momento dell'accettazione dell'importazione; ciò in base
alla suddetta sentenza della Corte Comunitaria sull'interpretazione
dell'art. 17 del Regolamento CEE n. 19 del 1962 e dell'art. 15 del
Regolamento CEE n. 120 del 1967. In seguito a tale pronuncia la
Cassazione dichiarava superata ogni questione interpretativa relativa
all'art. 6 del d.P.R. n. 723/65, risultando affermato in ogni caso il
principio dell'applicazione dell'aliquota vigente nel momento
dell'accettazione dell'importazione. Ne deriva una limitazione degli
effetti retroattivi della sentenza resa dai giudici del Lussemburgo in
sede di interpretazione della normativa comunitaria.
Secondo la Corte di Appello il legislatore avrebbe sostanzialmente
equiparato l'interpretazione giurisdizionale ad una semplice
raccomandazione, limitando l'applicazione nel tempo di quelle norme
comunitarie da ritenersi già vigenti nel nostro ordinamento, sulla
base anche della richiamata interpretazione della Cassazione.
Il contrasto fra il d.P.R. del 1978 e la normativa comunitaria,
osserva ancora il giudice a quo, risulta anche dalla sentenza della
Corte della Comunità Europea, là dove vengono chiarite natura e ratio
del prelievo agricolo. Il diritto di prelievo in questione ha per fine
quello di compensare la eventuale differenza tra i prezzi
rispettivamente vigenti sul mercato mondiale e su quello comunitario.
Si tratta di evitare che sul mercato comunitario si ripercuota il
mutamento dei prezzi, intervenuto sul mercato mondiale. Detto
mutamento, se successivo al momento dell'accettazione
dell'importazione, non deve infatti influire sulla determinazione
dell'aliquota del prelievo, la quale va riferita al prezzo di acquisto
delle merci. Sulla base di tali dati la Corte di Appello di Venezia
ritiene la questione di cui all'inizio rilevante e non manifestamente
infondata: dalla sua soluzione dipende, infatti, l'individuazione
della fonte normativa (comunitaria o nazionale) regolatrice della
specie; d'altra parte la norma interna non potrebbe essere disapplicata
dal giudice nazionale, e ciò proprio in base alla giurisprudenza della
Corte costituzionale.
Rileva tuttavia la Corte di Appello veneta che da una parte della
dottrina e dalla stessa giurisprudenza della Corte della CEE (sentenza
9 marzo 78), è stato per contro ritenuto che, a seguito della supposta
preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato di
Roma e le norme emanate dalle autorità comunitarie abbiano anche
l'effetto di impedire la formazione di atti legislativi nazionali
successivi, se essi risultino incompatibili con queste. Tale
orientamento è però contraddetto dalla giurisprudenza costituzionale
e pertanto la presente questione è da ritenersi non manifestamente
infondata.
2. - La Ditta Mantovani si costituisce nel presente giudizio di
costituzionalità. La sua difesa deduce che analoga questione è stata
posta avanti la Corte di Cassazione, la quale ha di nuovo adito la
C.G.C.E. in relazione agli effetti della sentenza della Corte stessa
sui rapporti (anteriori alla pronuncia) non ancora definiti sulla base
del diritto interno.
La Corte di Lussemburgo al momento della presentazione dell'atto di
costituzione non si era ancora pronunciata.
La difesa della Ditta Mantovani riporta le conclusioni
dell'Avvocato Generale presso la Corte di Lussemburgo:
1) Salvo contraria affermazione la normativa comunitaria viene
applicata dal momento della sua entrata in vigore, nell'interpretazione
che di essa ha dato la Corte.
2) Il diritto di agire per far valere diritti derivanti da norme
contrarie può essere limitato dal diritto nazionale per tutelare il
legittimo affidamento dei singoli.
Osserva la difesa che sulla base di tale ultima pronuncia può
essere consentita la rinuncia al recupero di quanto indebitamente non
è stato riscosso, ovvero la restituzione di quanto indebitamente sia
stato erogato. Il principio dell'affidamento sarebbe stato sancito dal
diritto comunitario con il Regolamento CEE 24 luglio 1979, n. 1697.
Tale provvedimento fra l'altro vieta il recupero dei diritti doganali o
prelievi non riscossi e prevede la facoltà di non recupero
nell'ipotesi di errore delle autorità competenti, non rilevabile
ragionevolmente dal debitore del tributo. In base alle suddette
osservazioni si ritiene che la C.G.C.E. debba accogliere le
considerazioni dell'Avvocato Generale per quanto concerne la non
incompatibilità con i precetti comunitari della normativa impugnata.
La difesa della Ditta Mantovani conclude, pertanto, per
l'infondatezza della questione.
3. - Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per dedurre
l'infondatezza della questione sollevata dalla Corte d'Appello di
Venezia.
Rileva l'Avvocatura che la sentenza emessa in causa 113/75 ha
individuato nel giorno dell'accettazione dell'importazione il momento
in cui va calcolata l'aliquota relativa ai diritti di prelievo. Per
questa via il legislatore delegato del 1978 ha adeguato la normativa
nazionale a quella comunitaria, come interpretata dalla Corte di
Giustizia.
La Corte d'Appello di Venezia ha, dal canto suo, ritenuto
incostituzionale la normativa stessa per il fatto che essa retroagisce
solo fino alla data di pubblicazione della sentenza (11 settembre
1976). Senonché, soggiunge l'Avvocatura, l'intento del legislatore
nazionale è pur sempre quello di adeguare la normativa a quella
comunitaria; più precisamente il legislatore stesso avrebbe inteso di
recepire un principio tipico dell'ordinamento comunitario, in base al
quale la violazione di un obbligo non comporta necessariamente il suo
adempimento al momento in cui la violazione è accertata. Ora, è a
questo principio che sarebbe ispirata la normativa censurata.
Il legislatore delegato del 1978, senza intaccare l'efficacia
dichiarativa della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, ha
voluto dare rilievo al ritardo con cui è intervenuta l'interpretazione
in questione. Così esso ha escluso, proprio alla stregua del suddetto
principio comunitario, la possibilità di ripetere, a distanza di anni,
somme a suo tempo erroneamente non riscosse. In relazione agli
inconvenienti connessi con il ritardo nell'interpretazione della
normativa comunitaria, l'Avvocatura ha per parte sua segnalato il
problema in altra controversia avanti la Corte di Lussemburgo, ma con
riferimento all'ipotesi opposta, in cui il rimborso è preteso da
privati. E tuttavia, prosegue la difesa dello Stato, una differenza tra
le due ipotesi può esistere: nel caso in esame la rilevanza del
principio in parola appare meno evidente; infatti il recupero
conseguente all'interpretazione della normativa comunitaria risulta del
tutto coerente con la ratio, le finalità e la funzione della suddetta
normativa; l'errore dell'Amministrazione costituisce, inoltre, il
necessario presupposto della richiesta del pagamento suppletivo. Ciò
non toglie, però, che anche qui il principio possa in qualche
evenienza rilevare: così , per esempio, quando si tratti di recuperare
a notevole distanza di anni le somme erroneamente non percette, con
possibile grave pregiudizio degli inconsapevoli debitori.
Sulla base di tutte le suddette considerazioni si chiede quindi che
questa Corte dichiari infondata la questione.
4. - In prossimità dell'udienza la difesa della Ditta Mantovani e
l'Avvocatura dello Stato producono memorie aggiuntive.
La difesa della parte privata ribadisce e sviluppa le
argomentazioni già svolte. In particolare, richiama due sentenze
interpretative della Corte di Giustizia della CEE, in data
rispettivamente 27 marzo 1980 e 12 novembre 1981 (quest'ultima relativa
al Regolamento comunitario n. 1697 del 24 luglio 1979, già citato sub
2), e due pronunce della Corte di Cassazione (n. 3177 del 25 maggio
1982 e n. 2084 del 25 marzo 1983), concernenti la normativa oggetto del
presente giudizio di costituzionalità.
La difesa conclude per l'infondatezza della questione.
Anche l'Avvocatura dello Stato nella propria memoria richiama le
indicate pronunce della C.G.C.E. e della Corte di Cassazione e conclude
per la irrilevanza o, in subordine, infondatezza della questione.
5. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 nel procedimento
civile fra l'Amministrazione delle Finanze e la Società Carapelli
S.p.a., la Corte d'Appello di Bologna ha sollevato la stessa questione
di costituzionalità prospettata nell'altro giudizio.
La Società Carapelli citava avanti al Tribunale di Bologna
l'Amministrazione delle Finanze deducendo l'illegittimità di cinque
ingiunzioni della dogana di Ravenna con cui si richiedeva il pagamento
di una quota suppletiva dei diritti di prelievo relativi a importazione
di cereali.
La Società ribatteva di avere già versato la quota dovuta in base
al noto principio dell'aliquota più favorevole.
L'Amministrazione finanziaria faceva per contro riferimento alle
stesse tesi sostenute avanti al Tribunale di Venezia. Il Tribunale di
Bologna (al pari di quello di Venezia) accoglieva la domanda della
Società ricorrente contro il preteso pagamento condannando
l'Amministrazione finanziaria alla restituzione delle relative somme.
Anche in questa controversia l'Amministrazione finanziaria appellava il
3 giugno 1977 la decisione del giudice di primo grado basandosi sulla
nota sentenza della Corte di Lussemburgo del giugno 1976.
La Società Carapelli chiedeva anche avanti la Corte d'Appello
l'applicazione del principio dell'aliquota più favorevole. In
particolare, l'appellata rilevava che dopo l'entrata in vigore del
d.P.R. n. 695/78 non è più sostenibile la tesi che l'art. 6 del
d.P.R. n. 723 del 1965 non sia applicabile neanche alle fattispecie
anteriori alla pubblicazione della suddetta sentenza della Corte di
Lussemburgo (pubblicazione avvenuta l'11 settembre 1976).
Osserva anzitutto il giudice a quo che i diritti di prelievo
costituiscono una categoria del tutto autonoma di diritti di confine
assoggettata alla normativa comunitaria e non disciplinabile dalla
normativa sui diritti di dogana ivi compreso il d.P.R. n. 723/65; tali
diritti sono regolati dal Regolamento CEE n. 17/62 come interpretato
dalla detta sentenza della C.G.C.E., così come ha in varie pronunzie
affermato la Corte di Cassazione.
La Corte d'Appello rileva poi anche sulla base della pronuncia di
questa Corte che il giudice, in caso di contrasto tra normativa
comunitaria e norme interne successive, debba sollevare la questione di
costituzionalità in riferimento all'art. 11 Cost.. Al giudice a quo
pare che la suddetta situazione si sia verificata nel giudizio di cui
esso è investito, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 695/78.
Dalle censurate disposizioni di detto decreto risulterebbe che fino
all'11 settembre 1976 è applicabile ai diritti doganali di prelievo il
principio enunciato nell'art. 6 del d.P.R. n. 723/65 (cioè il
principio dell'aliquota più favorevole). Di qui, per la Corte
d'Appello, la necessità di sollevare di ufficio la questione di
costituzionalità in riferimento all'art. 11 Cost., questione da
ritenersi non manifestamente infondata sulla base della stessa
giurisprudenza costituzionale.
Conclude la Corte d'Appello che il d.P.R. n. 695 differisce nel
tempo l'applicazione dei regolamenti nonostante l'interpretazione della
Corte di Lussemburgo e senza che ciò possa collegarsi con situazioni
eccezionali o particolari che avessero potuto giustificare la deroga al
diritto comunitario, introducendo peraltro una differenza di
trattamento fra chi abbia corrisposto il diritto nella misura dovuta e
chi invece abbia beneficiato di una variazione più favorevole
dell'aliquota intervenuta posteriormente all'accettazione della
dichiarazione di importazione.
6. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La
Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e
precisato le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
Come questa Corte ha con sentenza n. 170 del 1984 già statuito, il
giudice interno, una volta accertato che la specie cade sotto il
disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme
ivi contenute. Non importa, al riguardo, se la disciplina prodotta
dalla CEE sia seguita o preceduta nel tempo da incompatibili
statuizioni della legge interna; il regolamento da applicare è infatti
preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto
comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata è preclusa
alla legge statale. Dal canto suo, quest'ultima fonte rimane collocata
in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione giuridica
del distinto e autonomo sistema della Comunità, sebbene di essa
garantisca - grazie al disposto dell'art. 11 Cost. - piena e
ininterrotta osservanza entro l'ambito territoriale dello Stato.
Compete, allora, al giudice ordinario accertare se le disposizioni del
diritto interno, le quali verrebbero altrimenti in rilievo nella
specie, confliggano con alcuna previsione del diritto comunitario, che
- secondo il Trattato di Roma e in conformità della garanzia
assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel
territorio italiano necessaria e immediata applicazione. Questo
principio vale anche per il caso da cui trae origine il presente
giudizio. La questione è quindi inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695,
sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 11 della
Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte