Sentenza n. 48/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71d.P.R. 417/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, quarto
comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico
del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato) promosso con ordinanza
emessa in data 8 maggio 1978 dal T.A.R. per le Marche sul ricorso
proposto da Marchi Moretti Anna e/ Provveditore agli studi di Pesaro e
Urbino e altro, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 8 maggio 1978 il Tribunale
amministrativo regionale delle Marche ha sollevato, su istanza di
parte, in riferimento all'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'ecesso
rispetto alla delega disposta con la legge 30 luglio 1973, n. 477,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, quarto comma,
del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui, nell'ambito
della disciplina del trasferimento d'ufficio del personale docente e di
quello direttivo della scuola per incompatibilità ambientale, prevede
la possibilità che il direttore didattico, il preside o il
provveditore agli studi (se si tratti - come nella specie - di
personale direttivo) disponga la sospensione provvisoria dal servizio
ove ricorrano ragioni di particolare urgenza.
2. - Premesso che la ricorrente, preside di un istituto
professionale alberghiero, aveva impugnato, sotto vari profili, il
provvedimento con il quale il Provveditore agli studi aveva disposto la
sua sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale, nonché
il decreto ministeriale di convalida del suddetto provvedimento, il
giudice a quo dubita anzitutto che lo stesso potere di sospensione,
seppur provvisoria, dal servizio rientri, in quanto tale, nella
previsione della legge di delegazione n. 477 del 1973, il cui art. 4,
n. 11, terzo comma, testualmente dispone: "particolari garanzie
dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno
essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede". La
rimozione, quand'anche temporanea, dall'attività direttiva o didattica
- si afferma in ordinanza - è strutturalmente e funzionalmente
differenziata dal trasferimento d'ufficio: la prima, invero, priva
addirittura il soggetto dell'esercizio delle mansioni, con effetti
negativi di intensità maggiore rispetto a quelli del trasferimento,
che comunque assicura al dipendente la permanenza del proprio ius in
officio, pur se in altro istituto o in altra sede. Non può dunque
sostenersi che la sospensione, prevista dal decreto delegato, ma non
dalla legge di delegazione, possa ricomprendersi nel trasferimento
d'ufficio quale mezzo interinale e strumentale preordinato ad un fine
unitario. Né varrebbe obbiettare che essa era contemplata nella
previgente legislazione relativa ai direttori d'istituto ed ai docenti
(artt. 26, r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 e 123, r.d. 27 novembre 1924, n.
2367), posto che proprio l'omessa menzione della sospensione in sede di
delega avvalora l'ipotesi di una volontà tendente alla sua
soppressione, attese anche le finalità della riforma, intese ad un
maggior rispetto della libertà d'insegnamento garantita dall'art. 33
Cost..
3. - Ma l'eccesso rispetto alla delega - continua il giudice a quo
- sussisterebbe, comunque, anche sotto diverso profilo. Le
"particolari garanzie" imposte dalla legge di delegazione non possono
ritenersi integrate dalle ulteriori previsioni della disposizione
denunciata, la quale prosegue stabilendo che "il provvedimento va
immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a
disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in
ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere
dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni
dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato
di diritto". Parere e convalida si configurano, infatti, come fasi
proprie dell'esercizio del potere amministrativo e, dunque, interne
allo svolgimento della funzione; non anche esterne, in funzione della
protezione del dipendente, al quale - secondo la ratio della norma di
delega - avrebbe dovuto essere assicurato il diritto di difesa di
fronte ad atti sicuramente pregiudizievoli anche della propria
dignità, "quantomeno attraverso la conoscenza dei fatti e la
possibilità di controdedurre".
Sarebbe d'altronde innegabile che la sospensione dall'esercizio
delle funzioni didattiche e direttive comporta, come ritenuto anche dal
Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 5 giugno 1973, n. 242 e 19 aprile
1974, n. 148), conseguenze marcatamente lesive, sotto l'aspetto
sostanziale addirittura più gravi di quelle che derivano da
provvedimenti di natura sanzionatoria di carattere disciplinare, quali
ad esempio la censura, per irrogare la quale è tuttavia necessaria la
preventiva contestazione degli addebiti. La circostanza che anche in
sede disciplinare sia possibile la sospensione cautelare senza
preventiva contestazione degli addebiti - si conclude in ordinanza -
lungi dall'infirmare le raggiunte conclusioni, se mai le rafforza,
giacché mentre in quella sede la contestazione è prevista nel
successivo giudizio sanzionatorio, nel caso in esame ad essa non si fa
luogo neppure nel procedimento di trasferimento vero e proprio che
segue il provvedimento di sospensione provvisoria. Da qui la
prospettata violazione dell'art. 76 Cost. che impone che la
disposizione delegata sia aderente ai principi, criteri ed oggetto
definiti dalla norma delegante.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la sollevata
questione di legittimità costituzionale venga dichiarata infondata,
negando che il "sistema" cui ha dato luogo l'art. 71 del d.P.R. n. 417
del 1974 in ordine al trasferimento d'ufficio per incompatibilità
ambientale non corrisponda al requisito delle "particolari garanzie"
imposte dall'art. 4, n. 11, terzo comma, della legge n. 477 del 1973.
Il parere vincolante del competente "consiglio di disciplina"
costituirebbe la più alta delle garanzie, qual è il giudizio dei
pari. Garanzia che non sarebbe riconosciuta a nessun altro impiegato
dello Stato, posto che il parere del Consiglio di Stato in caso di
ricorso straordinario al Capo dello Stato è bensl' obbligatorio, ma
non vincolante.
D'altro canto - continua l'Avvocatura - esistono situazioni nelle
quali l'esigenza di provvedere all'allontanamento dalla scuola della
persona da trasferire poi d'ufficio presenta caratteristiche di tale
urgenza (nel caso in esame per perfezionare l'iter accorsero circa due
mesi), da imporre l'adozione del provvedimento della sospensione
provvisoria. Provvedimento che - a pena di decadenza - va
immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a
disporre il trasferimento d'ufficio, in ordine al quale va anche
richiesto, nel brevissimo termine di dieci giorni, il parere del
collegio competente a pronunciarsi in merito. Tutto ciò, relativo a
fattispecie del tutto diversa dalla sospensione dal servizio "che può
essere disposta unicamente quando vengano svolti accertamenti circa
responsabilità per delitti o per illeciti disciplinari di consistente
rilievo", non può non considerarsi in linea con le particolari
garanzie che, comunque, nella loro concreta determinazione, la legge di
delegazione ha rimesso al legislatore delegato; ed, ovviamente, con le
caratteristiche imposte dalla natura delle situazioni.
In definitiva - si afferma ancora in atto d'intervento - il giudice
a quo dubita che l'amministrazione, pur restando responsabile del buon
andamento e dell'efficienza della scuola, abbia la potestà di disporre
l'esecuzione immediata del primo atto nel quale si concreta ogni
trasferimento - l'allontanamento dalla scuola a qua - prima
dell'individuazione della scuola ad quam, benché possano darsi
situazioni clamorose da fronteggiare con urgenza assoluta.
5. - Quanto, infine, all'addotta carenza di tutela del dipendente,
non ammesso a controdedurre prima che il provvedimento di sospensione
venga adottato, si osserva che la previsione di un contraddittorio
rituale precluderebbe l'adozione sollecita di un provvedimento in
ipotesi indispensabile; e che "il contraddittorio serve quando sia da
deliberare un provvedimento definitivo, con effetti permanenti, non
quando si tratti di deliberare l'esecuzione provvisoria della prima
parte del provvedimento definitivo... che l'impiegato ha diritto di
contestare con tutti i mezzi che l'ordinamento gli mette a
disposizione". Considerato in diritto :
1. - Tanto la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante "delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato", quanto il consecutivo
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, recante "norme sullo stato giuridico del
personale docente, direttivo ed ispettivo" delle suddette scuole,
prevedono il trasferimento d'ufficio, oltre che "per soppressione di
posto", anche "per accertata incompatibilità di permanenza nella
scuola e nella sede". Solo il decreto delegato, (art. 71, u. comma)
invece, prevede anche la sospensione dal servizio nelle more del
trasferimento d'ufficio. In ciò consisterebbe l'eccesso di delega, che
il T.A.R. delle Marche ha denunciato a questa Corte.
L'istituto della sospensione - Così nell'ordinanza - si
differenzia nettamente, "in linea strutturale e funzionale",
dall'istituto del trasferimento d'ufficio: l'uno, infatti, "toglie lo
jus in officio e priva dell'esercizio delle mansioni", l'altro "non
toglie il predetto diritto di cui è assicurata la continuazione",
sicché "gli effetti del primo provvedimento, seppur limitati nel
tempo, hanno una intensità negativa maggiore di quelli del secondo". E
la mancanza di qualsivoglia cenno alla sospensione nella legge di
delega - osserva ancora il giudice a quo -, raffrontata alla esplicita
previsione che di essa si rinviene nella legislazione anteriore,
"avvalora l'ipotesi di una volontà tendente alla soppressione e non
alla conservazione" dell'istituto in discorso, che perciò
illegittimamente il legislatore delegato avrebbe ripristinato.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Per quanto concerne i trasferimenti d'ufficio, la legge di
delegazione (art. 4, n. 11, terzo comma) si limita a prescrivere che
essi "potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per
accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede" e
che "dovranno essere previste" "particolari garanzie". Null'altro
risulta stabilito al riguardo nella legge; tanto che il giudice a quo
nell'evidente impossibilità di reperirvi alcun principio o criterio
direttivo di cui denunciare la violazione, fa richiamo alla "libertà
di insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione", cui
peraltro non si comprende come possa attribuirsi idoneità a sorreggere
le doglianze sulla sospensione. Dalla rilevata stringatezza della
disposizione di cui al menzionato art. 4 e dall'assenza in essa di
puntuali vincoli si deduce che il legislatore delegante, nell'affidare
al legislatore delegato il compito di disciplinare il trasferimento
d'ufficio, ha posto il solo limite della previsione di "particolari
garanzie". E già questa considerazione mostra quanto sia piuttosto
semplicistico ritenere che la sospensione sia implicitamente vietata,
solo perché non esplicitamente facoltizzata.
2.2. - In attuazione della suddetta delega, il legislatore delegato
ha stabilito gli organi competenti a disporre il trasferimento
d'ufficio per incompatibilità e previsto varie ipotesi, precisi
termini e precise garanzie. Esso ha, insomma, procedimentalizzato
l'istituto, conferendo alla relativa disciplina, non solo articolazione
e compiutezza, ma anche logicità. Si deve, infatti, riconoscere -
limitando la rilevazione al punto che qui interessa - che rientrano
nella logica dell'istituto, in quanto corrispondono a due distinti
gradi di incompatibilità, le due distinte specificazioni - che
ricorrano "ragioni di urgenza" o "di particolare urgenza" -, e le due
distinte conseguenze che vi vengono correlate, cioè, il trasferimento
"anche durante l'anno scolastico", nell'un caso, la "sospensione dal
servizio", nell'altro caso. Le considerazioni testé esposte consentono
di dire che la sospensione, volta com'è ad impedire che il
trasferimento, cioè il fine con esso perseguito - l'allontanamento
dalla scuola o dalla sede - sia ritardato e, quindi, in concreto reso
inoperante pur quando ragioni di particolare urgenza ne impongano
l'immediata applicazione, ha carattere anticipatorio. Stante allora il
rapporto che risulta legare l'un istituto all'altro - e lo stesso
giudice a quo afferma che essi sono "geneticamente connessi" -, non
può sostenersi che l'impugnato decreto presidenziale, integrando la
disciplina del trasferimento d'ufficio per incompatibilità con la
sospensione d'urgenza, abbia innestato alcunché di estraneo rispetto
al trasferimento in parola, dovendosi viceversa riconoscere che esso ha
semplicemente esplicitato ciò che era già implicito nella legge di
delegazione e che perciò non si configura la denunciata violazione di
questa. Ed è appena il caso di accennare che, poiché il rapporto di
impiego è fuori discussione, non ha pregio, sotto il profilo
concettuale, l'affermazione secondo cui la sospensione "toglie lo jus
in officio".
3. - Ma "il suddetto eccesso rispetto alla delega" - recita ancora
l'ordinanza - "sussisterebbe pur sempre sotto un diverso profilo". La
legge stabilisce, infatti, che per i trasferimenti d'ufficio dovranno
essere previste "particolari garanzie", e tuttavia queste - lamenta il
T.A.R. delle Marche - "non sono state date dal d.P.R. n. 417 del 1974".
La convalida della sospensione da parte dell'autorità competente ed il
parere dell'organo collegiale competente, che sono previste dal decreto
delegato, non sarebbero configurabili come garanzie - tanto meno come
garanzie "particolari" bensl' come "momenti procedurali" e
"perfezionativi della fattispecie"; le garanzie, "per essere tali,
devono essere esterne proiettandosi a protezione del dipendente", cui
"doveva essere, perciò, assicurato il diritto di difendersi ...,
quanto meno, attraverso la conoscenza dei fatti e la possibilità di
controdedurre". E nulla rileverebbe in contrario il fatto che in sede
disciplinare la sospensione è disposta "senza preventive contestazioni
di addebiti", giacché "queste... ineriscono al conseguente giudizio
sanzionatorio", mentre "nell'incompatibilità ambientale... il rapporto
tra misura provvisoria e definitiva è del pari carente di
garanzie...", sicché "l'effetto conclusivo è sfornito di tutela
endoprocedurale al pari di quello provvisorio".
3.1. - I rilievi che il giudice a quo muove direttamente nei
confronti della sospensione - ma indirettamente anche nei confronti
dello stesso trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale -
risultano, a ben vedere, afferenti, non tanto all'istituto della
sospensione in sé, quanto al suo modo di essere. Altro è, infatti, il
problema della legittimità dell'asserita ripristinazione dell'istituto
de quo nella legislazione sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo, altro il problema della legittimità della
disciplina ricevuta dall'istituto in sede di attuazione della delega. A
rigore, si potrebbe dire che quest'ultimo, contrariamente a quanto
ritiene il T.A.R. delle Marche, costituisce una diversa censura, meglio
che un diverso profilo.
A parte ciò, i rilievi in discorso trovano smentita nel sistema
costruito dal legislatore delegato. È previsto, infatti, un
procedimento piuttosto articolato e complesso - e la
procedimentalizzazione è di per sé una garanzia -, al quale
partecipano, in sede locale, il capo dell'istituto scolastico o il
provveditore agli studi, secondo che trattisi di personale docente o
direttivo, ed il collegio dei docenti in funzione consultiva; è
prescritto che il provvedimento va "immediatamente" comunicato alla
autorità competente a disporre il trasferimento, il quale ultimo
comporta, se il personale appartiene ai ruoli nazionali l'intervento
del Ministro della pubblica istruzione e del consiglio di disciplina
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione col compito di
esprimere un parere addirittura vincolante; è stabilito persino un
termine insolitamente perentorio e particolarmente breve, quale è
quello di dieci giorni, al cui inutile decorso consegue la revoca "di
diritto". Mal si comprende, allora, come possa negarsi che tale
disciplina abbia dato vita ad un sistema garantistico.
E solo ad un esame superficiale può apparire che abbia maggior
consistenza l'ultimo rilievo, quello che il giudice a quo considera
preminente su ogni altro, in quanto concerne l'omessa previsione della
contestazione degli addebiti e, quindi, del contraddittorio, che pure
rappresenta una delle garanzie fondamentali del diritto di difesa.
Senonché, tale omissione non va valutata in astratto, bensl' in
rapporto alla peculiare fattispecie di che trattasi: la sospensione,
non solo è provvedimento caratterizzato dalla provvisorietà - e si è
più sopra visto quanto ne sia brevissima la durata -, ma soprattutto,
ha per presupposto che "ricorrano ragioni di particolare urgenza".
Un'incompatibilità ambientale può attingere tale grado, da richiedere
l'immediato allontanamento dalla scuola di chi vi abbia dato causa e,
viceversa, l'eventuale contraddittorio vanificherebbe l'istituto della
sospensione, precludendo all'autorità di provvedere, proprio quando ne
sia particolare l'urgenza. D'altronde, il contraddittorio non è
previsto neppure nella sospensione per motivi disciplinari. Senza dire
che sovente l'incompatibilità ambientale è alcunché di non
scomponibile in distinti fatti che si lascino formulare in distinti
capi. E poiché, infine, il provvedimento di sospensione è
innegabilmente inteso ad assicurare il buon andamento della scuola, il
legislatore delegato non sembra perciò censurabile neppure per la
omessa previsione della contestazione degli addebiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (norme
sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato),
sollevata dal T.A.R. delle Marche in riferimento all'art. 76 della
Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte