Sentenza n. 48/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 154/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, n. 4, 6
e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1983 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Protano Michele c/ Tavaglione Rocco, iscritta
al n. 947 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Chicco Carlo e il Comune di
Carmagnola ed altro, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291-bis
dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Tarsia di Belmonte per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel giudizio promosso da Michele Protano per la cassazione
della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto il
gravame avverso la decisione con la quale il Tribunale di Lucera -
adito da alcuni elettori del Comune di Peschici - aveva dichiarato la
decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale per
essersi il Comune costituito parte civile nel procedimento penale a
carico dello stesso Protano per interesse privato in atti d'ufficio,
la Corte di cassazione, con ordinanza in data 27 maggio 1983, ha
sollevato, su eccezione di parte, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 23
aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non dettano una disciplina
che renda possibile rimuovere le cause di incompatibilità nei casi
in cui - come quello di specie - la rimozione dipenda non soltanto
dalla volontà dell'eletto, ma anche da determinazioni di terzi.
Premesso che la riforma del contenzioso elettorale adottata con
la citata l. n. 154 del 1981 si caratterizza soprattutto per aver
offerto al candidato la possibilità di rimuovere le cause
impeditive, il giudice a quo rileva che nei casi in cui la
dismissione (per rinunzia o transazione) della lite pendente non
deriva esclusivamente dalla volontà della parte interessata alla
rimozione della causa di incompatibilità, non esiste un "meccanismo
procedimentale che consente l'incontro della volontà dell'attore e
del convenuto o che quanto meno valga per la formale evidenziazione
delle condizioni di disponibilità delle parti alla eliminazione
della lite medesima". Da qui la violazione: degli artt. 3 e 51 Cost.,
in quanto l'attuale sistema, rimettendo alla discrezionalità del
Comune la rinunzia alla sua costituzione di parte civile rende
praticamente irremovibile (per l'altra parte) la rimozione della
causa d'incompatibilità in esame (al contrario di tutte le altre,
tanto che il giudizio penale "in quanto non rinunziabile dalla parte,
non è stato previsto come 'lite pendente' incompatibile con
l'elezione"); e dell'art. 24 Cost. per l'omesso apprestamento di un
meccanismo che consenta la tutela giurisdizionale del proprio diritto
elettorale passivo a chi si trovi nella situazione del ricorrente nel
giudizio a quo.
2. - Le stesse disposizioni e l'art. 3, n. 4, della legge n. 154
del 1981 sono state denunziate, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali e sotto identici profili, con ordinanza emessa il 19
aprile 1985 dal Tribunale di Torino, adito da Carlo Chicco che,
eletto consigliere comunale di Carmagnola, aveva proposto ricorso
avverso la delibera consiliare che lo aveva dichiarato decaduto per
incompatibilità determinata dalla pendenza di una lite con il
Comune.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
giudizi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che entrambe le
questioni vengano dichiarate infondate sul rilievo che, mentre la
causa di incompatibilità in esame è sicuramente legittima attesa la
funzione di limite che i princìpi di legalità, imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione debbono svolgere rispetto
alla regola della generalità del diritto elettorale passivo, non è
neppure concepibile un intervento legislativo che "imponga" all'altra
parte - regione, provincia o comune - l'abbandono o la definizione
transattiva della lite, senza con ciò violare gli artt. 24 e 128
Cost. D'altro canto, analoga situazione si verifica nella ipotesi di
cui all'art. 2, n.4, della stessa legge, dove all'eletto incombe
l'onere di adoperarsi per ottenere dalle autorità ecclesiastiche un
provvedimento che rimuova la causa di
ineleggibilità-incompatibilità, cui, peraltro, le stesse autorità
non potrebbero sicuramente essere costrette dal legislatore.
Conclusivamente - si afferma in atti d'intervento - alla specie si
attagliano le considerazioni svolte in altra occasione dalla stessa
Corte costituzionale che, con sentenza n. 38 del 1971, affermò
l'irrilevanza della maggiore o minore difficoltà, o addirittura
dell'impossibilità, di rimuovere in tempo utile determinate cause di
ineleggibilità o di incompatibilità "una volta accertato che queste
non sono, di per sé, in contrasto con le norme degli artt. 3 e 51
Cost.". Considerato in diritto
1. - La legge 23 aprile 1981, n.154 (norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), dopo
avere disposto che "non può ricoprire la carica di consigliere...
comunale... colui che ha lite pendente, in quanto parte in un
procedimento civile od amministrativo con... il Comune" (art. 3, n.
4), facendone derivare la decadenza dalla carica, prevede la
rimozione dell'incompatibilità, da parte dello stesso eletto,
mediante la cessazione dalle funzioni (art. 6). In vista, poi,
dell'ipotesi in cui l'incompatibilità si verifichi successivamente
all'elezione, la stessa legge stabilisce un apposito procedimento,
inteso a consentire all'interessato di rimuovere l'incompatibilità,
previa contestazione da parte del Consiglio, il quale, solo ove
l'incompatibilità non sia rimossa nel termine prescritto, dichiara
la decadenza con deliberazione impugnabile mediante azione popolare
dinanzi al Tribunale competente per territorio (art. 7).
2. - Sulla base della considerazione che la disciplina introdotta
dalla summenzionata legge mira a favorire l'elettorato passivo, non
solo riducendo le cause di ineleggibilità e trasformando alcune di
esse in cause di incompatibilità, ma anche dando modo
all'interessato di rimuovere l'incompatibilità, la Corte di
cassazione, prima, ed il Tribunale di Torino, poi, con ordinanze
emesse, rispettivamente, il 27 maggio 1983 (r.o. 947/1983) ed il 19
aprile 1985 (r.o. 449/1985), hanno denunciato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 51 Cost., l'illegittimità costituzionale dei precitati
artt. 6 e 7 (ma il Tribunale di Torino anche dell'art. 3, n. 4) della
legge n. 154 del 1981. In particolare, entrambi i giudici a quibus
lamentano che, pur se "la rimuovibilità della causa di
incompatibilità o ineleggibilità (sia) il principio cardine della
nuova legge n. 154 del 1981, la quale solo in tal modo si armonizza
con l'art. 51 della Costituzione", tale principio non trova effettiva
applicazione nel caso di lite pendente, in cui la rimozione
dell'incompatibilità non dipende esclusivamente dalla volontà
dell'interessato, "bensì anche e soprattutto dalla volontà della
controparte".
Ed invero, nella fattispecie approdata dinanzi alla Corte di
cassazione su ricorso dell'interessato avverso la sentenza della
Corte d'appello di Bari del 19 luglio 1982 (che aveva confermato la
pronuncia del Tribunale di Lucera, dichiarativa della decadenza), la
lite pendente nasceva dal fatto che il Comune di Peschici si era
costituito parte civile nel procedimento penale per interesse privato
in atti di ufficio a carico di tal Protano Michele, il quale nel
precedente anno 1981 era stato eletto consigliere di quel Comune.
Sostanzialmente analoga risulta l'altra fattispecie: il giudizio
dinanzi al Tribunale di Torino è stato promosso dallo stesso
interessato - tal Chicco Carlo - che, eletto nel giugno 1980
consigliere del Comune di Carmagnola, nel 1981 (successivamente,
quindi, alla sua elezione) veniva convenuto in giudizio dal Comune di
Carmagnola (per il pagamento del corrispettivo per la raccolta di
fieno sui fondi di proprietà comunale) e dichiarato decaduto con
deliberazione consiliare del 9 gennaio 1985, cioè nell'imminenza
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale fissate per il
12 maggio dello stesso anno.
3. - La Corte di cassazione, premesso il duplice quesito se il
procedimento amministrativo introdotto dalla nuova disciplina debba
concepirsi "come unica via attualmente percorribile o come condizione
di procedibilità al giudizio ordinario per azione popolare", e se
l'invito a rimuovere l'incompatibilità, prescritto dall'art. 7,
debba indicare anche le condizioni alle quali il Comune è disposto a
ritirare la costituzione di parte civile, rileva che solo il giudice
"fornito anche di poteri incidenti sulla stessa volontà normativa"
può dare un'interpretazione tale, da conciliare il diritto
dell'elettore a provocare il controllo dell'autorità giudiziaria,
"anche nell'ipotesi di inerzia degli organi amministrativi", con il
diritto dell'eletto a rimuovere in concreto le cause di
incompatibilità. A sua volta, il Tribunale di Torino, che ribadisce
il surriportato rilievo della Corte di cassazione, dopo avere
affermato che la "lite non si presenta ictu oculi manifestamente
artificiosa od infondata", né "ha le caratteristiche della
vessatorietà", osserva che in definitiva, essendo lasciate "alla
discrezionale ed insindacabile volontà del Comune la rinuncia agli
atti del giudizio o l'accettazione delle condizioni offerte dal
convenuto per una transazione", la controparte può impedire
concretamente la rimozione, rendendo "sostanzialmente ed
assolutamente irremovibile una sola delle tante cause di
incompatibilità previste dalla legge elettorale". Secondo i giudici
a quibus, insomma, l'irremovibilità che in concreto si verifica a
riguardo della incompatibilità per lite pendente contrasterebbe con
alcuni princi'pi costituzionali: con l'art. 51 (perché impedirebbe
l'accesso ad uma carica elettiva in condizioni di eguaglianza); con
l'art. 3 (perché, mentre tutti gli altri casi di incompatibilità
sono rimovibili, nell'ipotesi di lite pendente può sorgere
discriminazione fra gli eletti, secondo che il Comune si costituisca,
oppur no, parte civile); con l'art. 24 (perché la legge sul
contenzioso elettorale non offre all'eletto la possibilità di
difendersi adeguatamente in sede giurisdizionale). Da ciò, la
concorde impugnazione dei menzionati articoli della legge n. 154 del
1981.
4. - La questione dev'essere dichiarata inammissibile.
Entrambe le ordinanze, a conclusione delle loro argomentate
censure, denunciano gli artt. 6 e 7 della legge n. 154 del 1981
"nelle parti" - così si esprime la Corte di cassazione - "che non
prevedono le concrete modalità di rimozione di cause di
incompatibilità elettorale, ove tale rimozione non dipenda
unicamente dalla volontà dell'eletto, ma anche da determinazioni di
terzi" e "nella parte" - come afferma il Tribunale di Torino - "in
cui non disciplinano gli strumenti concreti ed efficaci a
disposizione di un Consigliere eletto nel Consiglio comunale per
rimuovere la causa di decadenza dalla carica per lite pendente con il
Comune". Ma così formulando i dispositivi, i giudici rimettenti
sollevano una questione, la quale in sostanza si risolve nella
richiesta di dettare una norma che preveda le concrete modalità o
strumenti, attraverso cui l'interessato possa autonomamente rimuovere
l'incompatibilità per lite pendente. L'Avvocatura dello Stato
obietta al riguardo che, non potendosi imporre alla Regione, alla
Provincia, al Comume, i quali agiscono a tutela di interessi della
collettività, una definizione transattiva o un abbandono della lite,
senza violare gli artt. 24 e 128 Cost., "un intervento legislativo in
questo senso porrebbe, a sua volta, seri dubbi di legittimità
costituzionale" Indipendentemente, tuttavia, da tale considerazione,
la suddetta richiesta di meglio e diversamente disciplinare
l'impugnata fattispecie normativa non è proponibile al giudice delle
leggi, implicando comunque scelte normative riservate al
discrezionale apprezzamento del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, n. 4, 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte