Sentenza n. 48/1995
Altra decisione · depositata il 20/02/1995 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
15 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 21 aprile 1994, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della
Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 940070/32
dell'11 febbraio 1994, che ha annullato le deliberazioni della Giunta
regionale nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993,
con le quali è stata operata la ricognizione dei posti vacanti e
disponibili nel ruolo unico regionale alla data del 1 ottobre 1993 e
n. 932166/1883 del 18 novembre 1993, con il quale sono stati
richiesti chiarimenti in ordine alla citata delibera n. 7475, ed
iscritto al n. 8 del registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta e Alberto Predieri per la
Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 14 aprile 1994, la Regione Umbria ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo la dichiarazione di non spettanza
allo Stato e, per esso, alla Commissione di controllo sugli atti
della Regione, del potere di annullare due deliberazioni della Giunta
regionale dell'Umbria (nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30
dicembre 1993), con il conseguente annullamento degli atti assunti al
riguardo dalla Commissione medesima (protocollo n. 940070, numero
d'ordine 32 dell'11 febbraio 1994 e protocollo n. 932166, numero
d'ordine 1883 del 18 novembre 1993).
2. - Premette, in fatto, la ricorrente che:
1) con delibera n. 7475 del 26 ottobre 1993 la Giunta regionale
dell'Umbria operava - anche ai sensi dell'art. 13, quinto comma,
della legge regionale n. 46 del 1983 - una ricognizione dei posti
vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico
regionale alla data del 1 ottobre 1993;
2) la delibera in questione era inviata alla Commissione di
controllo sugli atti della Regione, che dopo aver chiesto, con atto
n. 932166, e ottenuto (delibera n. 9797 del 30 dicembre 1993)
chiarimenti, annullava entrambe le deliberazioni, in quanto
l'Amministrazione non aveva provveduto "né alla verifica dei carichi
di lavoro, né alla ridefinizione della pianta organica con i criteri
del decreto legislativo n. 29 del 1993, né alla rideterminazione
provvisoria della medesima pianta organica, alla stregua delle
modalità fissate dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 537 del
1993"; e sul presupposto, altresì, del contrasto con l'art. 36 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e con l'art. 3, comma 20, della
legge n. 537 del 1993, nella utilizzazione di graduatorie di concorsi
interni già espletati.
3. - Secondo la ricorrente, la Commissione, annullando le
menzionate deliberazioni, avrebbe negato, o comunque compresso,
"l'autonoma esplicazione delle attribuzioni costituzionalmente
spettanti (artt. 117 e 118 della Costituzione; art. 82 ss. Stat.
Umbria) alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e del
personale, con un'indebita espansione della sfera di competenza dello
Stato".
Ci si duole, in particolare, del fatto che la Commissione:
1) abbia assoggettato a controllo di legittimità ed annullato
atti non compresi fra quelli tassativamente elencati nell'art. 1 del
decreto legislativo n. 40 del 1993, recante il nuovo ordinamento dei
controlli sugli atti delle Regioni, senza che rilevi la circostanza
"di mero fatto" che l'atto sia stato inviato dalla Giunta stessa alla
Commissione;
2) abbia enunciato valutazioni e giudizi "che non spettava ad
essa formulare", qualificando come "principi fondamentali" le norme
del decreto legislativo n. 29 (artt. 31 e 36) e della legge n. 537
del 1993 (art. 3, commi 5 e 20) e individuando un "interesse
nazionale alla uniformità della legislazione nella materia del
pubblico impiego";
3) abbia asserito, nell'annullare (con non consentita
applicazione dello jus superveniens) le delibere in questione, il
carattere di norme di principio di tutte le disposizioni del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e la loro immediata applicabilità alle
Regioni, come pure l'assimilazione tra "norme di principio" e "norme
di indirizzo".
In aggiunta ad ulteriori specifici rilievi, relativi alla portata
dell'art. 31 e dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, e dell'art. 3, comma 20, della legge n. 537 del 1993, il
ricorso deduce, infine, che, ove le norme di legge statale dovessero
ritenersi immediatamente applicabili alle Regioni, "acquisirebbe
rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità
costituzionale delle medesime", per violazione degli artt. 5, 97,
114, 115, 117, 118, 123 e 125 della Costituzione.
4. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nel
chiedere il rigetto del ricorso, ha osservato che:
1) per quanto non rideterminative della pianta organica, le
delibere in questione "consistevano pur sempre in provvedimenti
comunque inerenti alla dotazione degli organici", provvisoriamente
congelati, in via generale, in base all'art. 3 della legge n. 537 del
1993;
2) successivamente alla elevazione del presente conflitto, la
Regione ha rimesso alla Commissione di controllo un ulteriore
provvedimento in materia di redistribuzione di personale, con ciò
confermando "di ritenere gli atti del genere comunque influenti sulla
consistenza degli organici e quindi da assoggettare al controllo";
3) in ordine allo jus superveniens di cui alla legge n. 537 del
1993, la definizione provvisoria delle piante organiche ex art. 3,
comma 6, ha effetto retroattivo con decorrenza 31 agosto 1993.
Circa la asserita non immediata applicabilità alla Regione delle
norme dell'art. 31 del decreto n. 29 del 1993 e la non cogenza delle
"norme di indirizzo" di cui al comma 66 dell'art. 3 della legge n.
537 del 1993, la memoria osserva che, se fosse accolta la tesi della
Regione, questa potrebbe rinviare sine die l'adeguamento della
legislazione e coprire tutti i posti vacanti della vecchia pianta
organica.
5. - In prossimità dell'udienza la difesa della Regione Umbria ha
presentato una memoria, con la quale, nell'insistere nelle
conclusioni già formulate, si ribadiscono le osservazioni e i motivi
del ricorso, non senza rilevare che l'organico regionale è
determinato con legge e non è condizionabile dalla legge statale. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso per conflitto di attribuzione all'esame di
questa Corte, la Regione Umbria lamenta un'invasione da parte dello
Stato delle proprie attribuzioni, per l'avvenuto annullamento della
deliberazione n. 7475 del 26 ottobre 1993, con la quale la Giunta
regionale - in relazione alla previsione della legge regionale n. 46
del 16 dicembre 1983, art. 13, comma 5 - ha inteso operare una
ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche
funzionali del ruolo unico regionale, alla data del 1 ottobre 1993,
nonché della deliberazione n. 9797 del 30 dicembre 1993, con la
quale la Giunta stessa aveva fornito alla Commissione di controllo i
richiesti chiarimenti in ordine alla predetta deliberazione n. 7475
del 1993.
Viene impugnato l'atto adottato dalla Commissione di controllo
(numero protocollo 940070, numero d'ordine 32) nella seduta dell'11
febbraio 1994, per l'annullamento di entrambi i predetti
provvedimenti della Giunta regionale, e, con esso, la precedente
richiesta di chiarimenti (numero protocollo 932166, numero d'ordine
1883) deliberata dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 1993.
Le deliberazioni della Giunta risultano annullate perché
l'amministrazione non avrebbe provveduto alla verifica dei carichi di
lavoro ed alla ridefinizione della pianta organica con i criteri del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, né alla rideterminazione
provvisoria della medesima alla stregua delle modalità fissate
dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed al
tempo stesso per l'asserita violazione dell'art. 36 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e dell'art. 3, comma 20, della legge n.
537 del 1993, che non consentono l'assunzione di personale mediante
concorsi interni.
2. - La ricorrente, nell'asserire che gli atti impugnati sono tali
da negare o comunque comprimere l'autonoma esplicazione delle
attribuzioni ad essa spettanti (artt. 117 e 118 della Costituzione;
artt. 82 ss. dello statuto Regione Umbria), prospetta un duplice
ordine di censure, attinenti, da un canto, all'ambito nel quale, per
legge, devesi ritenere circoscritta la funzione di controllo di
legittimità affidata alla relativa Commissione e, dall'altro, alle
attribuzioni che devono ritenersi spettare alla Regione in materia di
ordinamento degli uffici e del personale.
Sotto il primo profilo, si rileva che gli atti di controllo
sarebbero stati assunti "in assoluta carenza di potere", in quanto la
deliberazione n. 7475, pur inviata alla Commissione, non è
"riconducibile ad alcuna delle categorie di atti da sottoporre a
controllo ai sensi dell'art. 1, lettera d) della legge 13 febbraio
1993, n. 40".
Sotto il secondo profilo, la ricorrente assume fondamentalmente
che:
a) la decisione della Commissione sarebbe basata su valutazioni
"del tutto arbitrarie", in ordine alla qualificazione come "principi
fondamentali" delle norme statali richiamate (artt. 31 e 36 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e art. 3, commi 5 e 20, della
legge n. 537 del 1993) ed alla individuazione di un "asserito
interesse nazionale alla uniformità della legislazione nella materia
del pubblico impiego";
b) la Commissione, annullando, con non consentita applicazione
dello jus superveniens, le delibere della Giunta, avrebbe errato
nell'attribuire carattere di "norme di principio" a tutte le
disposizioni del già citato decreto legislativo n. 29 del 1993,
reputandole immediatamente applicabili alla Regione, come pure
nell'assimilare "norme di principio" e "norme di indirizzo" di cui
all'art. 3 della legge n. 537 del 1993, senza considerare, riguardo a
queste ultime, che, dove ci sia capacità di spesa, la Regione decide, in materia di rapporti di lavoro, "nell'ambito della propria
autonomia" (comma 66).
Accanto a taluni più specifici rilievi attinenti all'ambito di
applicazione dell'art. 31 e dell'art. 36 del più volte citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione prospetta, infine,
l'ipotesi dell'eventuale illegittimità delle norme di cui si discute, ove dovesse ritenersene l'immediata applicabilità, per
violazione degli artt. 5, 97, 114, 115, 117, 118, 123 e 125 della
Costituzione.
3. - Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, è
sufficiente rilevare che ad essa non osta il fatto che l'atto sia
stato inviato al controllo della Commissione per iniziativa della
stessa Regione ricorrente, in quanto detto invio spontaneo non può,
in alcun modo, incidere sull'ordine delle competenze
costituzionalmente garantite, né precludere la tutela delle stesse
che si assumano lese.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 125 della Costituzione dispone che il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato
nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
Orbene, la materia di cui trattasi, regolata per il passato dalla
legge 10 febbraio 1953, n. 62 secondo criteri di generale
assoggettamento a controllo dei provvedimenti amministrativi della
Regione, ha trovato nuova disciplina nel decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, che ha ridefinito le categorie di atti soggetti
all'esame di legittimità affidato alla Commissione recando il
principio della tassativa e puntuale identificazione dei medesimi.
Donde la conseguenza che gli atti non espressamente menzionati
risultano esclusi dal controllo.
Vero è che fra gli atti indicati dal decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, si ritrovano (art. 1, lettera d) quelli
concernenti le "piante organiche e relative variazioni"; ma tra
questi non possono farsi rientrare provvedimenti, quali quelli qui
considerati, aventi ad oggetto la mera ricognizione dei posti
disponibili, sia pure in vista dell'eventuale copertura degli stessi.
5. - Il ricorso va pertanto accolto per le ragioni sopra espresse,
senza che occorra passare all'esame delle altre censure prospettate
dalla ricorrente, segnatamente sotto il profilo della lesione delle
sue attribuzioni in materia di ordinamento degli uffici e del
personale; e senza, per ciò, nemmeno escludere che la Regione resti
pur sempre vincolata - secondo quanto questa Corte ha avuto occasione
di precisare proprio nella sentenza n. 359 del 1993, richiamata dalla
ricorrente - al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
n. 29 del 1993, nei limiti in cui esse costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, avuto
riguardo anche alle successive modificazioni ed integrazioni di detto
decreto, nonché all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
I provvedimenti adottati dalla Commissione di controllo
sull'amministrazione regionale dell'Umbria, in ordine alle
deliberazioni sopra menzionate, vanno, pertanto, annullati per essere
stato il controllo esercitato in violazione dell'art. 125 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di
controllo sull'amministrazione della Regione Umbria, annullare le
deliberazioni nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre
1993 della Giunta regionale dell'Umbria in materia di ricognizione
dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo
unico regionale;
Annulla, di conseguenza, le deliberazioni numero protocollo
940070, numero d'ordine 32, dell'11 febbraio 1994 e numero protocollo
932166, numero d'ordine 1883, del 18 novembre 1993, della Commissione
anzidetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte