Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6,

del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 10

gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale

a carico di Di Bella Mario Giuseppe, iscritta al n. 119 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Di

Bella Mario Giuseppe, la Corte d'appello di Messina - su eccezione

del difensore dell'imputato - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;

che la norma denunciata prevede che, qualora il giudice d'appello

riconosca erronea la dichiarazione, adottata dal giudice di primo

grado, di estinzione del reato o di improcedibilità o

improseguibilità dell'azione penale, ordina, occorrendo, la

rinnovazione del dibattimento e decide nel merito;

che il giudice rimettente prospetta l'incostituzionalità

dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, "nella parte

in cui non prevede che il giudice d'appello, laddove in primo grado

sia stata pronunciata sentenza di improcedibilità dell'azione penale

nella fase degli atti preliminari al dibattimento, a norma dell'art.

129 del codice di procedura penale, debba, ove ritenga erronea tale

dichiarazione, disporre la trasmissione degli atti al primo giudice"

nonché "nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, il

diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello";

che, ad avviso del giudice rimettente, "in caso di accoglimento,

potrebbe derivarne la rimessione degli atti al primo giudice, ovvero

il mutamento del rito";

che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata

integrerebbe una disparità di trattamento tra imputati a seconda che

siano destinatari di una sentenza di improcedibilità adottata nella

fase predibattimentale o di una sentenza emessa a conclusione del

dibattimento, rimanendo privato di un grado di giudizio l'imputato

destinatario della prima;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che il giudice rimettente non ha esposto i fatti che

hanno dato luogo al giudizio, così da poter identificare l'oggetto e

i termini dello stesso;

che lo svolgimento dell'ordinanza di rimessione non consente di

ricostruire con certezza i presupposti che renderebbero la questione

pregiudiziale e rilevante rispetto al giudizio a quo, stante la

contraddittorietà che è dato rilevare tra la qualificazione della

sentenza impugnata, quale sentenza emessa "nella fase degli atti

preliminari al dibattimento", e l'art. 469 del codice di procedura

penale, secondo cui la sentenza emessa in camera di consiglio prima

del dibattimento è inappellabile;

che, inoltre, la questione di costituzionalità è prospettata in

modo perplesso perché i due profili di illegittimità appaiono

invocati contestualmente, con la conseguente richiesta

contraddittoria di poter rimettere la causa al pretore e di ammettere

l'imputato ai riti alternativi in appello;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte