Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 409, comma 5, del codice di procedura penale e 27,

commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni), promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di

L'Aquila con ordinanza iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

per i minorenni di L'Aquila ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, del

codice di procedura penale e 27, commi 1 e 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione

delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni), "nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i

minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del

fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in

camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel

beneficio, nel caso di archiviazione non accolta";

che il rimettente premette che, a seguito di richiesta di

archiviazione del pubblico ministero, era stata fissata d'ufficio

udienza ai sensi dell'art. 409, commi 2 e 3, cod. proc. pen., nel

corso della quale era stata respinta, in quanto avanzata in una sede

impropria e in difetto di "preventiva richiesta" del pubblico

ministero, l'istanza del difensore di proscioglimento per irrilevanza

del fatto;

che all'esito della procedura camerale il giudice per le

indagini preliminari aveva ordinato al pubblico ministero, ex

art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare l'imputazione ai

fini della successiva fissazione dell'udienza preliminare;

che, a seguito di detto provvedimento, il pubblico ministero

presentava al giudice per le indagini preliminari richiesta di

proscioglimento per irrilevanza del fatto ex art. 27, comma 1, del

d.P.R. n. 448 del 1988 e in subordine, in quanto "vincolato

all'esercizio dell'azione penale", chiedeva di sollevare questione di

legittimità costituzionale;

che il rimettente ritiene di non potere accogliere la

richiesta principale avanzata dal pubblico ministero in quanto, una

volta che il giudice per le indagini preliminari, dando impulso ex

officio alla procedura che condurrà alla fissazione dell'udienza

preliminare, abbia ordinato al pubblico ministero di formulare

l'imputazione, questi deve ottemperare all'ordine e non può avanzare

richieste alternative;

che, peraltro, il provvedimento del giudice ha posto fine

alla fase delle indagini preliminari, così che non può comunque

trovare applicazione la procedura di cui al comma 1 dell'art. 27 del

d.P.R. n. 448 del 1988, in quanto tale norma prevede espressamente

che la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza

del fatto sia formulata "durante le indagini preliminari";

che il "mancato coordinamento" fra gli artt. 409, comma 5,

cod. proc. pen. e 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 determinerebbe

l'impossibilità di definire anticipatamente il procedimento e

costringerebbe necessariamente il minorenne ad "affrontare l'udienza

preliminare", essendo ormai possibile pronunciare nei suoi confronti

sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto solo dopo che

avrà assunto la qualità di imputato;

che ad avviso del rimettente tale disciplina viola in primo

luogo l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una irragionevole

disparità di trattamento tra i soggetti nei cui confronti il

pubblico ministero ha presentato richiesta di archiviazione, poi non

accolta, e quelli che, pur trovandosi nella medesima condizione

sostanziale, in assenza di una precedente richiesta di archiviazione

possono beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nel

corso delle indagini preliminari;

che sarebbe violato anche l'art. 31, secondo comma, Cost.,

perché la mera richiesta di archiviazione, e cioè un'attività

inizialmente rivolta a favore del minorenne, darebbe invece origine a

una "situazione altamente pregiudizievole", lesiva delle "esigenze di

recupero e di massima riduzione dell'intervento penale", nonché

delle esigenze educative del minore, preminenti su quelle

retributive, in quanto comporterebbe "la privazione di una fase del

procedimento, l'impossibilità di avere un particolare beneficio,

l'assunzione della qualità di imputato, la conseguente iscrizione

nei c.d. carichi pendenti, l'impatto con il processo (non più con il

procedimento) penale";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione in

quanto le situazioni poste a confronto dal rimettente non sono tra

loro omologabili e non sussiste alcuna irragionevole compressione

delle esigenze di tutela del minore.

Considerato che il rimettente, dopo avere rigettato, nella sua

qualità di giudice per le indagini preliminari del tribunale per i

minorenni, una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ed

avere ordinato all'organo dell'accusa di formulare l'imputazione a

norma dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., lamenta di trovarsi

nell'impossibilità di accogliere la richiesta, successivamente

presentata dal pubblico ministero, di sentenza di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto, sia perché il pubblico

ministero deve limitarsi ad ottemperare all'ordine del giudice, sia

perché l'art. 27, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,

prevede espressamente che la richiesta di pronunciare tale sentenza

venga formulata nel corso delle indagini preliminari, che ad avviso

del rimettente sarebbero ormai concluse;

che il giudice a quo ravvisa in questa preclusione la

violazione dell'art. 3 Cost., a cagione della irragionevole

disparità di trattamento che si determinerebbe quando la richiesta

della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto sia

preceduta da una richiesta di archiviazione non accolta, nonché

dell'art. 31, secondocomma, Cost., in quanto l'indagato minorenne,

non potendo essere prosciolto per irrilevanza del fatto

immediatamente, ma solo nel corso dell'udienza preliminare, dopo

avere assunto la qualità di imputato, verrebbe privato della

possibilità di una anticipata e più rapida definizione del

procedimento penale nel corso delle indagini preliminari, in

contrasto con l'esigenza di privilegiare le esigenze educative del

minore;

che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di

rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne

dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla

possibilità, a norma degli artt. 27, comma 4, e 32, comma 1, del

d.P.R. n. 448 del 1988, di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di

non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza

preliminare; udienza, tra l'altro, più garantita della camera di

consiglio prevista dal comma 2 dell'art. 27, essendo celebrata da un

giudice collegiale, con la presenza necessaria del pubblico ministero

e del difensore;

che la disciplina censurata - che ha trovato applicazione in

un contesto in cui è stato lo stesso rimettente a respingere

l'iniziale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico

ministero, dando impulso d'ufficio alla procedura volta alla

fissazione dell'udienza preliminare - rientra nella sfera delle

scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione

delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice

dell'udienza preliminare, non suscettibili di essere sindacate in

riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., sempreché non

risultino esercitate arbitrariamente;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di

procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte