Sentenza n. 480/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 427/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi
secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia
di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia ed affini), promosso con ordinanza emessa il
25 novembre 1986 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento
civile vertente tra Federici Severino ed altri e l'Impresa
Costruzioni Don Giuseppe, iscritta al n. 26 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1°
serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Tione di Trento, con ordinanza emessa il 25
novembre 1986 (R.O. n. 26/1987), ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, legge 6 agosto
1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed
affini), per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , un gruppo di lavoratori edili
chiedeva al datore di lavoro le retribuzioni dovute dal 24 dicembre
1985 al 20 marzo 1986, esponendo che: la società convenuta aveva
chiesto nei termini, e comunque in coincidenza con la sospensione
dell'attività lavorativa per la stagione invernale, di essere
ammessa al godimento della Cassa Integrazione Guadagni ai sensi della
legge 6 agosto 1975, n. 427; che con lettera raccomandata in data 20
marzo 1986 essi erano stati licenziati a far data dal 24 dicembre
1985, giorno di sospensione dell'attività lavorativa; che nel
medesimo periodo essi avevano, a loro richiesta, percepito dall'INPS
il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 9, legge
n. 427/1975; che essi, sulla base del presupposto che il rapporto di
lavoro rimane operante anche nel periodo di sospensione durante il
quale scatta la C.I.G., e il datore di lavoro è obbligato a
corrispondere le intere retribuzioni anche nel caso in cui la
richiesta di ammissione alla C.I.G. venga respinta (Cass. n.
3005/1984), avevano diritto alla retribuzione per il periodo 24
dicembre 1985 - 20 marzo 1986, e al trattamento di disoccupazione nei
90 giorni successivi.
Osserva il Pretore che il comportamento del datore di lavoro è
stato improntato al rispetto dell'art. 11, legge
n. 427/1975, norma che prospetta un caso eccezionale: quello, cioè,
in cui, respinta dall'INPS la richiesta di C.I.G., per motivi diversi
dalla tardiva presentazione della domanda, il licenziamento avvenga
entro tre mesi dall'inizio della sospensione del lavoro; in simili
ipotesi, il trattamento speciale di disoccupazione vien fatto
decorrere dalla data di inizio della sospensione dal lavoro.
Rileva il Pretore come tale meccanismo abbia indubbiamente
carattere eccezionale, in quanto, mentre di regola l'indennità
speciale di disoccupazione viene pagata dall'INPS al lavoratore
disoccupato, a seguito di sua richiesta e di iscrizione nelle liste
di collocamento, in questo caso il trattamento decorre prima del
momento del licenziamento (e cioè dal giorno della sospensione dal
lavoro) e previa presentazione da parte del datore di lavoro
dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi.
Secondo il giudice a quo, la richiesta dei lavoratori ricorrenti
di ottenere sia la retribuzione (sino al momento del licenziamento),
sia l'indennità di disoccupazione (per i 90 giorni successivi),
oppure una ulteriore indennità di disoccupazione che si cumuli a
quella normale, è infondata: il legislatore, invero, ha preso atto
che "il rapporto di lavoro, benché giuridicamente in vita, ha
tuttavia, durante la sospensione dell'attività produttiva, una
valenza di gran lunga minore, risultando privo della sua
caratteristica più importante, ed ha voluto allora ricorrere ad una
fictio juris, anticipando l'effetto del licenziamento proprio
all'inizio della sospensione dal lavoro; in tal caso, allora, il
lavoratore, da ritenersi disoccupato proprio da quel momento, viene
ad avere diritto al trattamento speciale di disoccupazione
indipendentemente dalla sua iscrizione nelle liste di collocamento.
Il trattamento speciale di disoccupazione, poi, sarà usufruito dal
lavoratore per un massimo di 90 giornate (art. 11 u.c.) e quindi
coprirà sia il periodo di sospensione anteriore al licenziamento
(intervenuto necessariamente entro tre mesi), sia quello posteriore
ad esso".
La normativa esaminata, così interpretata, desta tuttavia dubbi
di costituzionalità, riservando ai lavoratori che si trovano in tale
situazione un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni pur
simili.
Al di là dei casi in cui il licenziamento avvenga dopo il periodo
di sospensione di tre mesi con conseguente corresponsione del
trattamento speciale di indennità, deve ricordarsi che il
trattamento speciale in questione vuole proteggere per i primi mesi
il lavoratore che sia stato licenziato, consentendogli una indiretta
retribuzione anche per il periodo in cui egli, disoccupato, cerca una
nuova occupazione. Facendo retroagire il licenziamento, e quindi il
trattamento di disoccupazione, il lavoratore, come nel caso dei
ricorrenti, rimane non adeguatamente protetto: durante il periodo di
sospensione, infatti, non si attiva per cercare altri lavori; al
momento del licenziamento (che retroagisce) rimane non solo senza
lavoro, ma anche senza quella copertura finanziaria ritenuta
necessaria per tutelarlo nella fase di ricerca di un nuovo lavoro.
In ciò il giudice a quo vede una violazione degli artt. 3 e 4
Cost. invece, "logica vorrebbe che il datore di lavoro versi, in
simili casi, la retribuzione normale come sempre avviene in caso di
reiezione della domanda di C.I.G. e che l'INPS paghi l'indennità di
disoccupazione relativamente al periodo successivo al licenziamento".
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata.
Non si sono costituite parti private. È intervenuto in giudizio,
a mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
Rilevato che la normativa impugnata costituisce un'ulteriore
previsione favorevole per i lavoratori del settore edilizio, campo
nel quale è più sensibile l'effetto delle alterne vicende
economiche e stagionali, della domanda e dell'offerta di lavoro,
sostiene l'Avvocatura che la questione dovrebbe essere dichiarata
inammissibile in quanto non è possibile comprendere con chiarezza se
si dubiti della legittimità della norma nella parte in cui essa non
impone al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per il
periodo di sospensione, ovvero perché non prevede, per lo stesso
periodo, il cumulo del trattamento di integrazione ordinario e del
trattamento speciale, ovvero perché non consente la corresponsione
del trattamento ordinario dopo l'esaurimento del periodo di
trattamento speciale.
La questione è comunque infondata: la norma impugnata, infatti,
è dettata sostanzialmente a favore del lavoratore, sotto un duplice
profilo.
Da un lato, in situazioni che integrerebbero un giustificato
motivo obiettivo di licenziamento, la norma de qua consente una mera
sospensione del rapporto, il quale potrà riprendere, senza soluzione
di continuità, quando la causa della sospensione venga meno. D'altro
lato, una volta che la sospensione sia sfociata in un licenziamento,
è riconosciuto al lavoratore il trattamento integrativo anche per un
periodo in cui, come già rilevato, non è ancora intervenuta la
definitiva interruzione del rapporto. Considerato in diritto
1. - È impugnato davanti a questa Corte, in riferimento agli
artt. 3 e 4 Cost., l'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 6
agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e
affini).
La suindicata disposizione prevede, per i lavoratori edili che
abbiano determinati requisiti assicurativi, l'applicazione del
trattamento speciale di disoccupazione anche per il periodo di
sospensione dal lavoro verificatasi immediatamente prima del
licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia presentato richiesta
di integrazione salariale, ma questa sia stata respinta per motivi
diversi da quello della tardiva presentazione, ed il licenziamento
sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della
sospensione.
In tal caso il trattamento speciale di disoccupazione decorre,
anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla
data di inizio della sospensione del lavoro, previa presentazione da
parte del datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori sospesi ai
quali si riferiva la domanda di integrazione salariale.
2. In particolare, la violazione dell'art.3 Cost. dipenderebbe dal
fatto che la normativa impugnata discrimina la posizione del
lavoratore sospeso e successivamente licenziato, nell'ipotesi di
rigetto dell'istanza di integrazione salariale, a seconda che il
licenziamento avvenga entro il termine di tre mesi dall'inizio della
sospensione (con diritto, in tal caso, al solo trattamento speciale
di disoccupazione per il periodo massimo di novanta giorni a far data
dall'inizio della sospensione) ovvero oltre il suddetto termine (con
diritto, in tal caso, alla retribuzione normale per il periodo di
sospensione, come sempre avviene in caso di reiezione della domanda
di integrazione salariale, ed inoltre al trattamento speciale di
disoccupazione per i novanta giorni successivi al licenziamento). La
censura non è fondata.
Scopo della legge n. 427 del 1975 - come emerge dai lavori
preparatori - è quello di garantire i livelli retributivi dei
lavoratori dell'edilizia, esposti, per le peculiarità del settore di
attività, a ricorrenti licenziamenti ed a frequenti sospensioni del
lavoro.
A tal fine, per un verso sono state apportate modifiche
migliorative al trattamento di integrazione salariale, applicabile
nella eventualità di brevi sospensioni del lavoro, dovute ad
intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili (art. 1 legge 3
febbraio 1963, n. 77), e destinate quindi presumibilmente a
risolversi favorevolmente, con la ripresa dell'attività produttiva.
Per altro verso è stato istituito, in relazione alla più grave
eventualità della radicale estinzione del rapporto di lavoro, dovuta
a licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, ultimazione
del cantiere o completamento di singole fasi lavorative (art. 9,
primo comma), il trattamento speciale di disoccupazione, trattamento
riconosciuto, nella concorrenza di determinati requisiti assicurativi
(art. 9, secondo e terzo comma), per la durata di giorni novanta
(art. 11, quarto comma), nella misura di due terzi della retribuzione
media giornaliera (art. 10).
Nel quadro complessivo della disciplina dettata dalla legge n. 427
del 1975 i due istituti appaiono in certo qual modo complementari, in
quanto il secondo è destinato a coprire ipotesi (sospensioni non
dovute a cause integrabili e suscettive di esser seguite da
licenziamento), non coperte dal primo, ed è concepito coniugandosi
l'istituto previdenziale del trattamento di disoccupazione con quello
di integrazione salariale (ciò spiega l'esigenza che il datore di
lavoro presenti la richiesta relativa a quest'ultima).
Il congegno in argomento prevede la concessione del trattamento
speciale di disoccupazione per lavoratori sospesi in presenza della
possibilità, anzi della probabilità di una cessazione
dell'attività aziendale presumibilmente legata a una congiuntura
sfavorevole del settore.
In relazione alla detta situazione, l'istituto agevola il
differimento della relativa decisione da parte del datore di lavoro -
in vista di una evoluzione favorevole della congiuntura stessa e
della continuazione dell'attività aziendale (con il vantaggio sia
della conservazione delle maestranze che dell'esonero dalla
corresponsione immediata dei trattamenti di fine lavoro) - ponendosi
l'onere del differimento, sotto forma appunto di trattamento speciale
di disoccupazione, a carico degli enti erogatori del medesimo.
È chiaro che la dilazione è limitata al periodo di mesi tre,
perché ciò è imposto dalla struttura stessa del trattamento di
disoccupazione, che qui riceve una speciale applicazione. Se quella
suindicata è, come deve ritenersi, la finalità del congegno
considerato, impropri appaiono i termini di comparazione assunti
nell'ordinanza di rimessione.
La posizione del lavoratore che venga in tal modo sospeso deve
invero essere raffrontata con quella che gli deriverebbe dal
licenziamento immediato, rispetto alla quale la prima è certamente
più favorevole, perché, pari nei contenuti patrimoniali (il
trattamento di disoccupazione è identico nella misura e nella
durata, anche se la sua decorrenza è anticipata, per il sospeso, al
momento della sospensione), agevola l'avverarsi della possibilità
che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui.
Per converso, artificiosa appare la comparazione, delineata dal
giudice a quo, tra il sospeso licenziato entro i tre mesi e quello
licenziato oltre il suddetto termine, poiché la seconda ipotesi si
risolve nella mancata operatività dell'istituto, per inosservanza
del termine (assai improbabile per gli oneri conseguenziali) da parte
del datore di lavoro, sicché la asserita miglior condizione dei
lavoratori che in essa rientrino non è riferibile ad una
discriminazione derivante dalla norma impugnata, bensì
all'operatività di diversi istituti e princi'pi (la responsabilità
del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto).
3. La violazione dell'art. 4 Cost. è prospettata sotto il profilo
della non rispondenza del congegno alle finalità attuative di tale
precetto come perseguite dal trattamento speciale di disoccupazione
(sostegno del dipendente licenziato nella ricerca di una nuova
occupazione), finalità che postulano l'esigenza della sua
corresponsione solo dal giorno dell'acquisita certezza della
cessazione del rapporto, e quindi dal giorno dell'intervenuto
licenziamento. Ma al riguardo è sufficiente osservare che alla
suddetta certezza ben può assimilarsi, agli effetti che qui contano,
il ragionevole timore che la cessazione del rapporto di lavoro
intervenga entro un termine ravvicinato, timore indotto, nella
situazione cui si riferisce la normativa censurata, dalla messa in
istato di sospensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n.
427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione
speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dal Pretore di Tione di Trento
con ordinanza emessa il 25 novembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte