Sentenza n. 480/1988
Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio 1983,
avente per oggetto: " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
21 dicembre 1977, n. 72: ordina mento della professione di maestro di
sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 1983,
depositato in cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n.
21 del registro ricorsi 1983;
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle
d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio
dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge
regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24
marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio.
L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21
dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di
maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa
autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata
da appositi esami.
Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata
disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta
professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al
lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.
La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi,
con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la
materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge
regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun
interesse alla sopravvivenza della legge impugnata. Considerato in diritto Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione
Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone
(lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco
regionale professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle
lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame
organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo,
urbanistica e beni culturali".
Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata
dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.
Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non
avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte