Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 9 gennaio 1991 dal Pretore di Cremona nel procedimento penale a

carico di Parmigiani Stefano, iscritta al n. 418 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 9 gennaio 1991, il Pretore di

Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 97, primo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui consente

che, allo scopo di celebrare il dibattimento e al di fuori di

condizioni di particolare urgenza per l'acquisizione della prova,

l'imputato, rimasto privo del difensore di fiducia, che aderisca

all'astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati e procuratori

del foro locale, sia assistito da un difensore d'ufficio";

che il giudice remittente premette che, nel giorno fissato per

il dibattimento, i difensori di fiducia dell'imputato erano venuti in

aula e avevano comunicato di aderire all'astensione dalle udienze

proclamata dagli avvocati e procuratori del foro di Cremona e che, a

seguito della nomina, su richiesta del pubblico ministero, di un

difensore di ufficio, regolarmente presentatosi, l'imputato

dichiarava di non voler essere giudicato in mancanza dei legali di

fiducia, mentre il p.m. insisteva per la celebrazione del

dibattimento;

che, ciò posto in punto di fatto, il remittente, dopo aver

compiuto un'ampia analisi dell'attività del difensore nel nuovo

processo penale, rilevando che essa è più gravosa rispetto al

passato, osserva che la rottura ab externo del vincolo che lega

l'imputato al difensore di fiducia disperde un patrimonio di

conoscenze indispensabili alla valutazione completa dei fatti,

producendo conseguenze non rimediabili per l'accusato; né la

presenza del difensore di ufficio riesce a neutralizzare quei

risultati negativi, poiché spesso la diffidenza e la mancanza di

collaborazione del prevenuto con il suddetto legale, che è

impreparato al processo, perpetuano la crisi di effettività della

difesa, che la direttiva n. 105 della legge-delega n. 81 del 1987

imponeva di evitare;

che, d'altra parte, prosegue il giudice a quo, esistono altre

esigenze primarie da considerare, quale quella ad una corretta e

celere amministrazione della giustizia, per cui occorre, in

definitiva, individuare un criterio selettivo idoneo a contemperare

gli interessi in gioco, in quanto, da un lato, il processo penale non

può subire una stasi ingiustificata a causa dello sciopero del

legale di fiducia, e, dall'altro, la celebrazione del dibattimento

senza quel difensore (che esercita una facoltà legittima) danneggia

l'imputato, il quale risente il pregiudizio di un'assistenza tecnica

insufficiente: tale contemperamento di opposte esigenze è possibile,

conclude il remittente, sostenendo che "la celebrazione del

dibattimento in mancanza del difensore di fiducia, il quale partecipi

ad uno sciopero di categoria, non viola il diritto di difesa solo se

la sospensione o il rinvio arrecano un nocumento irreparabile alla

formazione della prova";

che, quanto, infine, alla rilevanza della questione, il

remittente osserva che essa appare indubbia, dato che "l'assistenza

del legale di ufficio, il quale era all'oscuro degli atti di causa e

nemmeno aveva chiesto il termine a difesa (art. 108 c.p.p.), con alta

probabilità sarebbe stata ininfluente sul destino processuale

dell'imputato";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

Considerato che, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura dello

Stato, il giudice remittente è incorso in un evidente errore nella

individuazione della norma applicabile al caso concreto, il quale

rientra chiaramente nella disciplina dettata dal quarto comma

dell'art. 97 e non in quella di cui al primo comma del medesimo

articolo;

che, invero, come emerge dal semplice raffronto tra le due

disposizioni ora citate (e ritiene anche la dottrina), l'espressione

"ne è rimasto privo" (contenuta nell'impugnato primo comma) si

riferisce esclusivamente alle ipotesi di definitivo venir meno

dell'assistenza fiduciaria (per revoca, rinuncia, morte, ecc.),

mentre in ogni altro caso opera la previsione del quarto comma,

secondo cui il giudice o il pubblico ministero designano un

"sostituto" immediatamente reperibile del difensore di fiducia,

quando questi "non è stato reperito, non è comparso o ha

abbandonato la difesa";

che non vi è dubbio che quanto verificatosi nel giudizio a quo

rientri in tale ultima previsione, per il decisivo rilievo che nella

fattispecie il rapporto fiduciario era ancora esistente, benché il

difensore non fosse in quel momento presente al processo;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per irrilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte