Sentenza n. 480/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 657/1986
- art. 23d.P.R. 43/1988
- art. 61d.P.R. 43/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Sicilia 28 dicembre 1989, n. 19, dell'art. 23 della
legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 ed - ove occorra
- dell'art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e della legge 4
ottobre 1986, n. 657 (delega al governo per la istituzione e
disciplina del servizio di riscossione dei tributi), promosso con
ordinanza emessa il 18 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Catania sul ricorso proposto da Potenza Renato Carlo ed
altra contro l'Ufficio II.DD. di Catania, iscritta al n. 165 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 18 gennaio 1992 - emessa in un giudizio
instaurato dai coniugi Potenza nei confronti dell'ufficio II.DD. di
Catania, per opporsi all'applicazione del compenso esattoriale come
richiesto, nella cartella loro notificata nel 1991, in misura di L.
15.000 "per ogni voce" ivi elencata anche se di importo largamente
inferiore - l'adita Commissione tributaria di 1 grado di Catania ha
sollevato, nei sensi e per le ragioni che più avanti si esporranno,
questione incidentale di legittimità "della normativa regionale e di
quella nazionale (art. 3 legge regionale siciliana 1989 n. 19; art.
23 l. Sicilia 1990, n. 35 ed - ove occorra - l. 1986 n. 657; art. 61
del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e relativi Decreti Ministeriali ed
assessoriali di attuazione) che disciplina il sistema di
determinazione dei compensi spettanti al concessionario in misura
percentuale delle somme riscosse, stabilita con un importo minimo
(appunto L. 15.000) e massimo, distintamente, per i pagamenti
spontanei eseguiti dopo la notifica della cartella di pagamento":
"per contrasto con gli artt. 3, 59, 76 e 97 della Costituzione".
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte sono intervenuti il
Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio dei ministri.
E per entrambi l'Avvocatura Generale dello Stato, con distinte
comparse di identico contenuto, ha eccepito preliminarmente
l'inammissibilità, sotto plurimi profili, della impugnativa (per
contraddittorietà delle censure contestualmente rivolte alla legge
delega ed al decreto delegato; insindacabilità dei decreti
ministeriali; apoditticità dell'ipotesi di violazione dell'art. 97
Cost.; non pertinenza del richiamo all'art. 53 Cost.); e ne ha
contestato, comunque, in subordine la fondatezza nel merito. Considerato in diritto
1.1. - La Commissione tributaria di Catania denunzia la disciplina
dei compensi ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi
nella parte in cui - con riguardo, in particolare, al "compenso
dovuto per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i
pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella di pagamento (e
prima della notifica dell'avviso di mora") - ne determina l'ammontare
in percentuale (1%) delle somme riscosse con un minimo di 15.000
lire, "per ogni articolo iscritto a ruolo", ancorché di un importo
(pur di gran lunga) inferiore a quella cifra.
E tale disposizione localizza - a livello di legislazione
regionale siciliana, applicabile ratione loci nel giudizio a quo -
nell'art. 3 della legge n. 19/1989 e nell'art. 23 della legge n.
35/1990.
1.2. - Sul duplice presupposto che analoga disposizione -
determinativa dei compensi in questione con previsione di "importi
minimi sproporzionati ai carichi di imposta e per di più
ragguagliati ad ogni articolo di ruolo" - si contenga anche nella
legislazione nazionale e costituisca "principio fondamentale della
materia", cui il legislatore siciliano sia tenuto ad attenersi
(avendo nella materia stessa competenza ripartita) ex art. 117 Cost.
e 132 d.P.R. n. 43/1988, la stessa Commissione estende poi
l'impugnativa pure a detta normativa nazionale: individuata nel
cumulativo disposto dall'art. 1 comma 7 della legge delega 1986 n.
657, dell'art. 61 d.P.R. 1988 n. 43 e dei decreti ministeriali di
attuazione.
1.3. - Con riguardo alla normativa regionale le censure si
risolvono in un dubbio di violazione degli artt. 3 (sotto il duplice
profilo della irragionevolezza e disparità di trattamento tra
contribuenti in relazione all'importo del tributo dovuto), 53, 97
della Costituzione.
Con riferimento alla normativa nazionale, si assumono violati -
oltre l'art. 3 (sotto l'ulteriore profilo di una disparità tra
contribuenti in relazione all'elemento della rispettiva residenza in
una od altra regione) e l'art. 97 - anche l'art. 76 Cost. (nella
duplice prospettiva di un vizio di indeterminatezza, addebitabile
alla legge di delega e di "eccesso" dalla medesima, ascrivibile alla
"normativa di attuazione").
2. - A fronte di questioni così (approssimativamente) prospettate
- ed anche in ragione delle eccezioni preliminari al riguardo
formulate dall'Avvocatura - il thema decidendum esige di essere
puntualizzato e delimitato, in relazione agli eventuali profili di
inammissibilità dall'oggetto o dei parametri della impugnativa.
2. - A) In ordine all'oggetto.
A/1. Per quanto attiene alla normativa regionale.
A prescindere dalla considerazione che, per ciò che concerne la
legge del 1990 la disposizione denunciata si contiene nell'art. 35 e
non nell'art. 23, indicato dalla Commissione rimettente, va rilevato
che le due leggi impugnate, del 1989 e del 1990, non costituiscono un
combinato contesto ma la reiterazione (con minime varianti
terminologiche) dell'identico precetto, in sequenza temporale (la
seconda legge (n. 35/90) subentrando alla prima (n. 19/89) a partire
dal 9 settembre 1990): di talché una soltanto delle due è
evidentemente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie.
Ora, poiché dall'ordinanza di rimessione risulta che l'eccezione
di illegittimità era stata formulata dai ricorrenti con riguardo
alla l. 19/89 e la Commissione, nel far proprio la sottesa questione,
non ha contestato la correttezza di tale riferimento, può
inferirsene che proprio la citata legge dell'89, nella prospettiva di
quel Collegio, formi il precipuo oggetto della questione rilevante ai
fini del decidere. Come del resto è confermato dalla testuale
trascrizione, nel provvedimento di rinvio, dell'espressione "per ogni
articolo iscritto a ruolo" che, nella sua letteralità, si rinviene
(oltre che nell'art. 35 - peraltro ignorato dal giudice a quo - della
legge n. 35/90) solo nell'art. 3 comma 3 della predetta legge n.
19/89 e non anche nel denunciato art. 23 della legge 35/90 che usa,
al riguardo, la diversa dizione "per operazione".
Dal che appunto discende che unicamente le questioni relative alla
prima delle due leggi indicate siano ammissibili, sotto il profilo
della rilevanza nel giudizio a quo, mentre la denuncia dell'art. 23
della legge del 1990 (non applicabile alla fattispecie) è di per sé
inammissibile, potendo al più valere (stante la già rilevata
identità di contenuto tra l'art. 3 legge n. 19/89 e l'art. 35 - e
non 23 - della legge n. 35/90) come mera sollecitazione del potere di
annullamento conseguenziale di questa Corte, in caso di accoglimento
delle questioni che precedono.
A/2. Quanto alla normativa statuale.
Va premesso che né l'art. 1, n. 7 della legge 657/86 (che si
limita a fissare canoni di trasparenza e congruità ai costi di
gestione dei compensi in questione al fine di assicurare
"l'equilibrio economico della gestione), né l'art. 61 del d.P.R.
43/88 (che, anche nel testo modificato dall'art. 13 della
sopravvenuta l. 1987 n. 75, in sede determinativa del compenso stesso
non va oltre la correlativa commisurazione percentuale, con
previsione di un minimo ed un massimo non riferiti ai singoli
articoli di ruolo, né in concreto quantificati) contengono quindi la
disposizione censurata: la quale compare, a livello nazionale, solo
nel contesto dei singoli decreti ministeriali di attuazione, che
fissano, per taluni comparti territoriali, minimi corrispondenti, per
importo e criteri di riferimento, a quelli stabiliti per la Sicilia.
E da ciò può direttamente inferirsi l'inammissibilità, sotto ogni
profilo, della impugnativa in ordine alla suddetta normativa
nazionale:
a) quanto alla legge n. 657/86 ed al d.P.R. 43/88, per
aberratio ictus;
b) quanto ai decreti ministeriali, per l'intrinseca inidoneità
di tali provvedimenti a formare oggetto del sindacato di
legittimità.
E neppure potrebbe ipotizzarsi una sorta di ricaduta del contenuto
di tali decreti sull'articolato legislativo, perché, la questione
sarebbe, anche in tale prospettiva, comunque inammissibile per non
essere consentita a fronte di un complessivo contesto normativo,
risultante (in tesi) dalla combinazione di norme primarie e
subprimarie, aggredire il segmento precettivo contenuto unicamente
nelle seconde.
3. - B) In ordine ai parametri evocati, pure fondata risulta
infine la eccezione di inammissibilità relativa all'art. 97 Cost.,
la cui violazione effettivamente è stata solo apoditticamente
enunciata e non autonomamente argomentata dal giudice a quo. Mentre,
con riguardo all'art. 53 Cost., l'eventuale non pertinenza del
correlativo richiamo va piuttosto verificata in sede di delibazione
nel merito della questione (cfr. sent. 7/93).
4. - Sfrondato dei sin qui rilevati profili (oggettivi e
relazionali) di inammissibilità il quesito, cui questa Corte è
chiamato a dare risposta, si riduce quindi a quello di legittimità
della disposizione sub art. 3, comma 3, l. Sicilia 1989 n. 19, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
5. - In questi termini, la questione è comunque, per ogni
aspetto, infondata.
In primo luogo va esclusa in radice l'adombrata violazione
dell'art. 53 Cost., atteso che con detto precetto - che attiene al
momento sostanziale dell'imposizione, quanto alla individuazione del
presupposto economico del tributo, (che deve appunto rispecchiare la
capacità contributiva dell'obbligato) - non può collidere norma,
quale è quella in oggetto, che ha riguardo solo al diverso e
successivo aspetto della riscossione del tributo stesso (cfr. sent.
63/1982).
6. - Né, in relazione all'art. 3 Cost. la medesima disposizione
può reputarsi irragionevole o discriminatoria.
In una fattispecie in cui il compenso per il concessionario del
servizio di riscossione dei tributi è (senza contestazioni sul piano
della legittimità) posto a carico del contribuente, che a quel
servizio ha dato causa con il suo inadempimento all'obbligo di una
veritiera e precisa denuncia, la prevista determinazione di tale
compenso in misura percentuale del tributo (1%) con il contestuale
correttivo di un prestabilito importo minimo (L. 15.000) e massimo
(L. 300.000) è volta infatti a realizzare (con l'utilizzazione di un
meccanismo necessariamente articolato in termini medi e forfettari)
un opportuno ed effettivo ancoraggio della remunerazione al costo del
servizio; contemporaneamente impedendo, per un verso, che, in caso di
iscrizione di tributi di importo eccessivamente limitato (inferiore a
L. 1.500.000) la misura percentuale del compenso scenda al di sotto
del livello minimo di remuneratività del servizio e, per converso,
che, in caso di iscrizione di tributi di ammontare elevato (superiore
a L. 30.000.000) il compenso stesso salga notevolmente al di sopra
della predetta soglia di copertura del costo della procedura.
Dal che l'evidente non irragionevolezza dell'obiettivo perseguito
dalla norma impugnata: in linea, del resto, con i principi al
riguardo enunciati dalla richiamata legge di delega, nel senso
appunto della determinazione del compenso in discussione anche
secondo criteri "di congruità ai costi medi del servizio, al fine di
assicurarne l'equilibrio economico".
E resta, per l'effetto, anche esclusa l'ipotizzata discriminazione
in danno del contribuente chiamato a corrispondere un compenso di
importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto in ruolo,
proprio in ragione del riferito complessivo meccanismo di
compensazione e bilanciamento di un tale inconveniente con il
vantaggio (economicamente più rilevante e probabilmente anche
statisticamente più frequente) del contenimento del compenso stesso
entro il limite massimo, per singola voce, corrispondentemente
stabilito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 1 n. 7 della legge 4 ottobre 1986 n. 657 (delega al
governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione
dei tributi), 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (istituzione del
servizio di riscossione dei tributi) "e relativi decreti ministeriali
di attuazione", sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della
Costituzione con l'ordinanza della Commissione Tributaria di I grado
di Catania in epigrafe indicata;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 della legge della regione Sicilia 5 settembre 1990 n. 35
(istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi ed
altre entrate) sollevata dalla stessa Commissione in riferimento agli
artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 n. 3 della regione Sicilia 29 dicembre 1989 n. 19
(esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno
finanziario 1990) in riferimento all'art. 97 della Costituzione, di
cui alla medesima ordinanza;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 3 n. 3 L. reg. 1989 n. 19, per contrasto con gli
articoli 3 e 53 della Costituzione, ivi pure sollevata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte