Sentenza n. 481/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 1340/1934
- art. 3d.lgt. 876/1917
- art. 22d.lgt. 1598/1916
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 67Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. (095U0070)
- art. 11legge 1340/1934
- art. 67legge 1340/1934
citata
- art. 11legge 834/1935
- art. 3legge 834/1935
- art. 100d.lgt. 1598/1916
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto
luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del
decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598,
sulle pensioni privilegiate di guerra), in riferimento all'art. 100,
primo comma, ultima proposizione, del t.u.
21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni
civili e militari), ed in relazione agli artt. 11 e 14,
lett. c), r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340 (trattamento di pensione al
personale militare della Regia aeronautica), con
vertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834
(conversione in legge, con modificazioni, del r. decreto-legge 27
luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare
della Regia aeronautica), e all'art. 67, secondo e quinto comma, del
t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), in relazione agli artt. 52, terzo comma, 53, primo
comma e 54, decimo comma, dello stesso t.u., promosso con ordinanza
emessa l'8 novembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione IV
giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da Chiariello Pasquale,
iscritta al n. 1140 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47- bis dell'anno 1985;
Udito nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 - pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 ottobre 1984 - la Corte dei Conti - sez. IV
giurisdizionale, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3
Cost., una questione di legittimità costituzionale "dell'art. 3 del
d. luog.le 20 maggio 1917, n. 876, con riferimento all'art. 100,
primo comma, ultima proposizione del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, ed
in relazione alla tabella delle pensioni di anzianità di cui agli
artt. 11 e 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340,
convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 (e
dei corrispondenti artt. 67, secondo e quinto comma, del t.u. 29
dicembre 1973, n. 1092, in relazione ai precedenti artt. 52, terzo
comma, 53, primo comma, e 54, decimo comma)".
Nel giudizio a quo - precisa l'ordinanza - sono in discussione i
criteri di liquidazione dell'assegno privilegiato di 5ª categoria,
determinato a suo tempo nel 60% della pensione massima di riposo,
aumentata di due terzi (come previsto dalle sopracitate disposizioni
del 1895, 1917 e 1934): assegno liquidato a Chiariello Pasquale in
dipendenza del riconoscimento come dipendente da causa di servizio di
un'infermità tubercolare.
Costui aveva prestato servizio per circa nove anni (dal 15 aprile
1926 al 4 aprile 1935) nell'allora corpo aeronautica, ma il suddetto
assegno (prorogato e poi diventato vitalizio) era stato rapportato al
grado di aviere in quanto, per una gravissima mancanza disciplinare,
egli era stato, poco prima della cessazione dal servizio, retrocesso
dal grado di sergente maggiore prima conseguito: grado, questo, che
l'interessato chiedeva fosse assunto come termine di ragguaglio.
Secondo la Corte rimettente, è da escludere, sul piano
interpretativo, che a tal fine sia applicabile il criterio,
precedentemente in vigore, della media degli assegni percetti
nell'ultimo triennio (nella specie, in gran parte col grado di
sergente maggiore), dovendosi far riferimento all'ultimo stipendio o
paga (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20) ed al grado rivestito all'atto
della cessazione dal servizio; ed è del pari da escludere che tale
grado possa essere quello rivestito all'atto dell'evento di servizio,
causa dell'infermità - giusta quanto previsto dalle norme in tema di
pensioni di guerra (artt. 15 r.d. 12 luglio 1923, n. 1491 e 27 l. 10
agosto 1950, n. 648) - in quanto la normativa sulle pensioni
privilegiate di guerra non è applicabile, salvo espresso rinvio, a
quelle ordinarie e concerne situazioni non assimilabili a quelle
della pensionistica ordinaria, (stante la natura risarcitoria delle
prime: sentt. 113/68, 147/71, 55/80).
Ciò premesso, il giudice a quo ricorda che le norme che prevedono
la perdita o riduzione della pensione per i militari cessati dal
servizio per fatti disciplinari sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime (sentt. 3/1966, 78/1967, 112/1968) e
poi abrogate con l. 8 giugno 1966, n. 424; ed osserva che, a seguito
di ciò, la normativa vigente in tema di pensioni riconosce al
militare che sia cessato dal servizio (tra l'altro) per perdita del
grado il diritto alla pensione normale, ove abbia compiuto venti anni
di effettivo servizio (art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 - t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato - e successivi artt. 53,
primo comma e 54, decimo comma).
Un'analoga disposizione - lamenta la Corte rimettente - non è
dettata in tema di pensioni privilegiate per il personale militare
nel corrispondente art. 67, secondo e quinto comma, del medesimo
t.u.: ed alla luce delle richiamate giurisprudenza costituzionale e
legislazione in tema di incidenza di fatti disciplinari sul diritto a
pensione, tale omissione è a suo avviso in contrasto col principio
di uguaglianza, in quanto impedisce di liquidare la pensione
privilegiata in base ai criteri ed agli assegni percepiti
anteriormente alla perdita del grado, quando l'evento si sia
manifestato, come nel caso di specie, prima del provvedimento
disciplinare.
Né l'assunzione a tertium comparationis della disposizione in
tema di pensioni ordinarie trova ostacolo, a giudizio della medesima
Corte, nella circostanza che al militare incorso nella perdita del
grado è richiesta, per l'acquisto del diritto a pensione,
un'anzianità minima di venti anni di servizio effettivo: e ciò, sia
perché "tale minimo segna comunque il limite, salvo casi
particolari, per il riconoscimento del diritto a pensione normale di
riposo, sia perché ciò che rileva è che per effetto delle pronunce
costituzionali sopraindicate riprende vigore con tutte le possibili
conseguenze l'attività prestata al servizio dello Stato
anteriormente al provvedimento di perdita del grado": sicché -
specifica la Corte in punto di rilevanza - "l'eventuale declaratoria
d'illegittimità comporterebbe un tutt'altro criterio di liquidazione
e la valorizzazione degli assegni relativi al grado di sergente
maggiore".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto, né
si è costituita la parte privata. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti sez.
IV giurisdizionale - dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della
legittimità costituzionale di una serie di disposizioni dettate in
materia di pensioni privilegiate militari, e precisamente: a)
dell'art.14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito
con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 che, nel
disciplinare le pensioni privilegiate dei militari di truppa della
aeronautica, fa riferimento alla tabella di cui al precedente art. 11
e richiama, per la classificazione in categorie delle infermità che
danno titolo alla pensione, la disposizione di cui all'art. 3 del
decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e per la
determinazione della base pensionabile, l'art.100 del r.d. 21
febbraio 1895, n. 70 (previgente t.u. delle leggi sulle pensioni
civili e militari): disposizioni che peraltro - precisa l'ordinanza -
sono da intendersi alla stregua di quanto stabilito dal successivo
d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, che prevede che la base pensionabile
sia costituita dall'ultimo stipendio o paga e che debba farsi
riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal
servizio; b) dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) recante la
disciplina della misura delle pensioni privilegiate dei militari.
Sono dunque impugnate, di tale disciplina, tanto le disposizioni
previgenti (ma applicabili al caso di specie, concernente la pensione
privilegiata di quinta categoria liquidata a militare cessato dal
servizio col grado di aviere) quanto quella attualmente in vigore: le
une e le altre, in quanto assumono come base pensionabile l'ultimo
stipendio o paga e fanno riferimento al grado rivestito all'atto
della cessazione dal servizio.
Ad avviso del giudice a quo, dovrebbe invece farsi riferimento al
grado (e corrispondente stipendio) rivestito al momento del
riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità
che dà titolo alla pensione privilegiata: e ciò, onde evitare che
sulla misura di questa incidano i provvedimenti disciplinari irrogati
successivamente (nel caso di specie, perdita del grado, con
retrocessione da sergente maggiore ad aviere).
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo richiama, a conforto del proprio assunto, le
norme di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 424 e le sentenze di questa
Corte (nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 112 del 1968; ma v. anche, al
riguardo, le sentt. nn. 113 del 1968, 144 e 147 del 1971, 25 del
1972, 24 del 1975, 83 del 1979, 288 del 1983) con le quali sono state
abrogate e, rispettivamente, dichiarate costituzionalmente
illegittime le previgenti disposizioni che prevedevano la perdita, la
riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di
altro ente pubblico, come conseguenza di condanne penali o di
provvedimenti disciplinari. Ma tale richiamo è inconferente, in
quanto le norme impugnate non contengono alcuna disposizione che
preveda simili effetti.
La specifica censura di violazione del principio d'uguaglianza è
peraltro motivata, nell'ordinanza di rimessione, assumendo come
tertium comparationis la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma
- integrata da quelle di cui ai successivi artt. 53, primo comma e
54, decimo comma - del citato d.P.R. n. 1092 del 1973. Tale
disposizione riconosce al militare che sia cessato dal servizio (tra
l'altro) per perdita del grado, il diritto alla pensione normale ove
abbia compiuto venti anni di effettivo servizio: e l'ordinanza
lamenta che analoga disposizione non sia dettata in tema di pensioni
privilegiate dei militari.
Il proposto raffronto non conforta, però, la tesi sostenuta dalla
Corte rimettente.
Innanzitutto, il citato art. 52 non prevede affatto - come questa
vorrebbe - che la perdita del grado resti priva di effetti sul
diritto alla pensione normale, dato che, al contrario, dispone che
esso, in tal caso, si acquisisca solo al compimento di almeno venti
anni di servizio effettivo, anziché, come di norma, con "una
anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici
di servizio effettivo" (art.52, primo comma).
Inoltre, l'assunto secondo cui dovrebbe aversi riguardo allo
stipendio (ed al grado) conseguito al momento in cui sorge il diritto
alla pensione privilegiata è sprovvisto del necessario supporto
normativo, atteso che nella disciplina richiamata la base
pensionabile, tanto per le pensioni normali che per quelle
privilegiate, è costituita dall'ultimo stipendio o paga (art.53,
primo comma, richiamato dall'art. 67). In entrambi i casi può
perciò verificarsi che le sanzioni disciplinari, in quanto
comportino una riduzione del trattamento economico in attività,
finiscano per spiegare effetti indiretti sulla misura della pensione:
il che è cosa ben diversa dal disporre - come facevano le norme
abrogate con la citata l. n. 424 del 1966 - che il trattamento
pensionistico liquidabile secondo i comuni criteri vigenti in materia
vada ridotto (o addirittura non debba corrispondersi) in conseguenza
dell'irrogazione delle predette sanzioni ovvero di condanne penali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340,
convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 - in
relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d.
luog.le 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21
febbraio 1895, n. 70 - nonché dell'art. 67, secondo e quinto comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti - sez. IV giurisdizionale,
con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 e pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 ottobre 1984 (r.o. 1140/84).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte