Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 14 aprile 1993 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di

Spoleto nel procedimento esecutivo promosso dal Banco di Santo

Spirito contro Luciani Luciana, iscritta al n. 250 del registro

ordinanze 1993, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto,

con ordinanza del 14 aprile 1993, ha sollevato, in relazione agli

artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui consente, al giudice dell'esecuzione, il

rinvio d'ufficio del processo esecutivo a una udienza successiva

(propedeutico alla sanzione estintiva della procedura in caso di

nuova e successiva assenza delle parti) solo nel caso che le parti

siano assenti e non anche in quello in cui le stesse, comparendo,

chiedano rinvio senza giustificarne il motivo;

che nella situazione di "stasi di fatto" (causata dall'inerzia

del creditore procedente) nella quale si troverebbe il processo

esecutivo nel caso de qua, non sarebbero utilizzabili (per la

mancanza del presupposto formale della declaratoria di asta deserta)

gli strumenti previsti dal legislatore con gli articoli 590 e 591 del

codice di procedura civile sia perché nessuna richiesta di

assegnazione del bene vi sarebbe stata, sia perché non vi sarebbe

ragione di fissare altra vendita a prezzo base inferiore.

L'amministrazione giudiziaria (istituto di rarissima applicazione)

non avrebbe, del resto, apprezzabili probabilità di successo in

considerazione della qualità dell'immobile pignorato (un terreno

boschivo);

che una tale situazione di fatto non sarebbe modificabile,

poiché - a differenza che nel processo di cognizione - nel processo

esecutivo il giudice non disporrebbe di un qualche strumento

"acceleratorio" paragonabile a quello di cui agli articoli 175 e 187

del codice di rito sì che non potrebbe in qualche modo fronteggiare

gli atteggiamenti dilatori di una delle parti;

che, pertanto, sarebbe ingiustificato il diverso trattamento

riservato dal legislatore al creditore che non compare all'udienza

(sanzionato, ai sensi dell'art. 631 del codice di procedura civile,

con la declaratoria di estinzione del processo esecutivo) e al

creditore che, comparendo, chiede un rinvio senza allegare giusti

motivi, così consentendogli di mantenere in vita (in ipotesi anche

indefinitamente) il processo esecutivo attraverso il semplice

espediente della richiesta di un rinvio, anche se del tutto

ingiustificato;

che in tal modo il patrimonio del debitore resterebbe vincolato

senza limiti temporali e sarebbe soggetto al mero arbitrio del

creditore, con l'evidente lesione dei doveri di solidarietà sociale

previsti dall'art. 2 della Costituzione;

che la Corte, investita della questione di legittimità

costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 631

del codice di rito, circa il rinvio d'ufficio dell'udienza con

comunicazione alle parti, potrebbe altresì valutare, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la legittimità della

norma contenuta nel secondo comma dello stesso articolo di legge,

riguardante l'estinzione del procedimento in caso di nuova assenza

della parte, non proponibile da esso giudice a quo per un evidente

difetto di rilevanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo con atto di intervento scritto la declaratoria di

inammissibilita'e, comunque, l'infondatezza della sollevata

questione.

Considerato che il rimettente è in errore là dove evidenzia la

propria convinzione di non avere sufficienti poteri per gestire, se

non proprio con rapidità che indubbiamente varie cause oggi

rallentano, in modo anche eccessivo, la conduzione dei processi)

quanto meno con determinazione il processo, evitando disagi e

dispersioni, poiché egli, in realtà, dispone di vari strumenti

alternativi per l'utile e fruttuosa prosecuzione del processo, quali

il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 del

codice di rito, l'amministrazione giudiziaria di cui al successivo

art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore (che

nella specie non risulta essere stato esperito, pur trattandosi di un

principio cardine in materia di liquidazione dei beni pignorati, che

si ispira alla legge dell'incontro tra la domanda e l'offerta) e,

infine, la possibilità di convocare le parti ed eventualmente altri

interessati allo scopo di chiarire le eventuali ragioni di

vischiosità o di turbativa del mercato;

che i detti istituti, sebbene non assicurino da soli la

risoluzione del problema dell'efficienza delle subprocedure di

liquidazione nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, consentono di

ovviare all'inattività del creditore procedente o, comunque, alle

situazioni di "stallo" della procedura esecutiva;

che nessuna lesione dell'art. 3 della Costituzione può leggersi

nella questione come proposta, essendo ben differenziate le

situazioni (nell'ambito del processo di cognizione rispetto a quelle

del processo esecutivo) che indebitamente si assimilano, né tanto

meno è fondata la pretesa lesione dei doveri di solidarietà sociale

ai sensi dell'art. 2, atteso che comunque il patrimonio del debitore

non è esposto al rischio di un vincolo indefinito, sia perché il

giudice - come si è visto - ha sicuri poteri di conduzione del

processo, sia perché il potere del creditore limita, ma non annulla,

il potere dispositivo del proprietario del bene pignorato con

riguardo all'efficacia degli atti di disposizione per ipotesi

conclusi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della

Costituzione, dal Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte