Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 15, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al governo della

Repubblica per la riforma tributaria) degli artt. 24, 28, 29 e 30 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 41, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Lucera sul ricorso proposto da Curato

Baldassarre, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno

1982;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1982 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da

Stabiumi Amato, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno

1983;

3) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla Commissione

tributaria di 2° grado di Modena sul ricorso proposto dall'Ufficio

II.DD. di Sassuolo contro Callegari Marino, iscritta al n. 1112 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53- bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Voghera sui ricorsi riuniti proposti da

Bernini Angelo, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/prima

serie speciale dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 23 luglio 1985 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da

Facchi Giambattista ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Verolanuova,

iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/prima serie speciale

dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Pavia sui ricorsi riuniti proposti da

Belloni Pietro, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14/prima serie

speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Facchi Giambattista, Giacomo e

Gabriele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Curato

Baldassarre ed avente ad oggetto gli accertamenti del reddito ai fini

Irpef ed Ilor per gli anni 1974 e 1975 la Commissione tributaria di

primo grado di Lucera, con ordinanza del 15 dicembre 1980 (reg. ord.

n. 816 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 d.P.R.

29 settembre 1973 n. 597, i quali, ai fini della determinazione dei

redditi dominicale e agrario dei terreni, fanno riferimento alle

tariffe d'estimo, impedendo - a suo dire - all'Amministrazione

finanziaria di accertare gli eventuali maggiori redditi del

contribuente;

che ad avviso della stessa Commissione, tale determinazione

generalizzata della base imponibile ledeva i principi di eguaglianza

e di capacità contributiva;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Brescia con ord. del 18 marzo 1982 (n.

79 del 1983), nel procedimento iniziato da Stabiumi Amato; dalla

Commissione di secondo grado di Modena con ord. del 10 gennaio 1984

(n. 1112 del 1984), nel procedimento Callegari Marino; nonché dalle

Commissioni di primo grado di Voghera con ord. del 20 marzo 1986 (n.

410 del 1986), nel procedimento Bernini Angelo; di Pavia con ord. del

23 ottobre 1986 (n. 74 del 1987), nel procedimento Belloni Pietro; e,

infine, di Brescia con ord. 23 luglio 1985 (n. 695 del 1986), nel

procedimento Facchi Giambattista ed altri;

che la Commissione di Brescia faceva riferimento anche agli

artt. 2, n. 15, l. 9 ottobre 1971 n. 825, 28, 29 e 30 d.P.R. n. 597

del 1973 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui analogamente

dispongono che il reddito agrario dei terreni è determinato mediante

applicazione delle tariffe d'estimo;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

che si costituivano Facchi Giambattista, Gabriele e Giacomo,

sostenendo anch'essi la non fondatezza della questione, anche in una

memoria presentata in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che per l'identità sostanziale delle norme impugnate

i giudizi debbono essere riuniti;

che la questione in cui si risolvono in effetti le indicate

censure risulta manifestamente infondata, non rivelandosi per nulla

irragionevole la scelta del legislatore, il quale - esercitando la

propria discrezionalità e seguendo un'antica tradizione di politica

tributaria - ha disposto per la determinazione della base imponibile

l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, criterio, questo, da un lato,

realistico e, dall'altro, estremamemte utile alla semplificazione ed

alla rapidità dei procedimenti di accertamento dei redditi nonché a

prevenire un notevole contenzioso;

che, per di più, il reddito agrario tassato in base alle

tariffe d'estimo - soggette a periodica revisione proprio al fine di

adeguarle alla reale produttività dei fondi - non comprende i

proventi di quelle attività che, pur attinenti all'allevamento di

animali o alla trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, non

sono riconducibili all'art. 28 d.P.R. n. 597 del 1973 ( dal 1°

gennaio 1988 art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ) e perciò

debbono essere considerate siccome produttive di reddito di impresa,

sulla base di quanto effettivamente percepito dal contribuente,

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 15, legge 9 ottobre

1971 n. 825; 24, 28, 29, 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; 41,

terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado

di Lucera, Brescia, Voghera e Pavia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte