Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 453, 456 e 458 del codice di procedura penale promosso

con ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dal Tribunale di Ancona nel

procedimento penale a carico di Massimo Cingolani iscritta al n. 257

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Cingolani Massimo, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 19 marzo

1992 (R.O. n. 257 del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale nei

confronti:

a) degli artt. 453, 456 e 458 c.p.p., nella parte in cui non

prevedono che il giudice del dibattimento possa dichiarare

l'inammissibilità del giudizio immediato, quando manchi il requisito

dell'evidenza della prova a causa della carenza di indagini

preliminari, nell'ipotesi in cui dall'erronea valutazione di evidenza

della prova discenda la reiezione dell'istanza di giudizio

abbreviato, non essendo il processo definibile allo stato degli atti;

b) degli artt. 453 e 456 c.p.p., nella parte in cui non

prevedono che il giudice del dibattimento possa dichiarare

l'inammissibilità del giudizio immediato, quando la mancanza del

requisito dell'evidenza della prova, a causa della carenza di

indagini preliminari, influenzi l'ammissibilità dell'applicazione

della pena ex art. 444 c.p.p.;

che il giudice a quo rileva che, nel caso di specie, il giudice

per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'imputato

il giudizio immediato malgrado la prova non fosse evidente per

carenza di indagini, e che - costituendo tale difetto di presupposto

per il giudizio medesimo la ragione per la successiva pronuncia di

non decidibilità allo stato degli atti con la quale è stata

rigettata l'istanza di giudizio abbreviato - il giudice del

dibattimento non potrebbe, di conseguenza, effettuare alcuna seria

valutazione ai fini della applicazione della riduzione di pena ex

art. 442, secondo comma, c.p.p.;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, nella situazione

processuale descritta, la proposizione del giudizio immediato

svuoterebbe di contenuto l'avviso all'imputato, previsto dall'art.

456, secondo comma, c.p.p., e la sua facoltà di richiedere il

patteggiamento o l'adozione del rito abbreviato, con violazione del

suo diritto di difesa;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano

dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Considerato che, per quanto attiene alla questione indicata sub

a), il Tribunale remittente ritiene che dalla erronea decisione del

giudice per le indagini preliminari in ordine alla evidenza della

prova sia conseguita la reiezione dell'istanza di giudizio abbreviato

per l'assenza del requisito della decidibilità del processo allo

stato degli atti;

che il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del

giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono

tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea

all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio

immediato, è quella che, per la sua sufficienza ai fini del rinvio a

giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare,

mentre la definibilità del processo allo stato degli atti richiesta

per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza

dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non

modificabilità anche ai fini della individuazione delle circostanze

del reato e della commisurazione della pena (v. Cass. Sez. unite

penali, 21 aprile 1992, n. 22);

che nessuna disposizione del codice di procedura penale consente

al giudice del dibattimento di sindacare la valutazione del giudice

per le indagini preliminari circa l'evidenza della prova che

giustifica il giudizio immediato, mentre le scelte relative

all'eventuale introduzione di tale sindacato non potrebbero non

rientrare nella discrezionalità del legislatore (v. sent. n. 92 del

1992);

che questa Corte con la sentenza n. 23 del 1992 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e

secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice,

all'esito del dibattimento, ove ritenga che il processo poteva essere

definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini

preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice;

che, pertanto, anche nel giudizio a quo, va riconosciuto al

Tribunale il potere di valutare, all'esito del dibattimento, se il

giudice per le indagini preliminari abbia fondatamente ritenuto non

definibile il processo allo stato degli atti e rigettato la richiesta

di giudizio abbreviato, disponendo, nell'ipotesi di valutazione

negativa, la prevista riduzione di pena;

che, pertanto, la questione indicata sub a) deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

che, per quanto concerne la questione sub b), va rilevato che

l'ammissibilità del patteggiamento non dipende da una particolare

situazione probatoria (evidenza della prova o decidibilità allo

stato degli atti), ma da una valutazione di opportunità affidata

alle parti e soggetta alla verifica del giudice, con la conseguenza

che l'eventuale carenza di indagini non interferisce necessariamente

sul controllo che il giudice è chiamato a compiere circa

l'ammissibilità della specifica domanda che le parti gli hanno

concordemente rivolto;

che, pertanto, anche la questione indicata sub b) deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 453, 456 e 458 c.p.p., sollevate, con

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte