Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 165 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Tribunale di Vicenza

sull'istanza proposta da Parise Francesco, nella qualità, iscritta

al n. 205 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza - al quale il Commissario

liquidatore della società Inteltrade S.a.s. aveva chiesto la

liquidazione del compenso per l'opera svolta quale commissario

giudiziale in una procedura di concordato preventivo - ha sollevato

(con ordinanza del 18 aprile 1993) questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 39 e 165 del R.D. 16 marzo

1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui, prevedendo che

il compenso al commissario giudiziale preposto al concordato

preventivo sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto del

Ministro per la grazia e giustizia, recepiscono (da ultimo) l'art. 5

d.m. 28 luglio 1992 n. 570;

che sarebbe stato violato il principio della parità di

trattamento (art. 3 Cost.) per la ingiustificata disciplina

differenziata posta rispettivamente per il commissario giudiziale

preposto al concordato preventivo e per il curatore fallimentare,

atteso che i criteri di determinazione del compenso spettante al

primo sono ingiustificatamente più favorevoli rispetti a quelli

previsti per il secondo, ancorché quest'ultimo svolga un'attività

più impegnativa, o comunque assimilabile, a quella del commissario

giudiziale;

che altresì vi sarebbe ingiustificata disparità nell'ambito

della stessa categoria dei commissari giudiziali secondo che si

tratti di concordato con garanzia o con cessione dei beni essendo di

fatto più favorevoli i criteri di calcolo del compenso per il

commissario giudiziale preposto ad un concordato con garanzia anche

se questo svolge un'attività meno impegnativa di quella del

commissario giudiziale preposto ad un concordato con cessione dei

beni;

che la censura può - secondo il giudice rimettente - investire

il decreto ministeriale perché questo, in forza del rinvio operato

dalle citate norme della legge fallimentare, acquista forza di legge;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile (giacché l'ordinanza

di rimessione investe un decreto ministeriale che non è suscettibile

di sindacato da parte della Corte) e comunque non fondata (perché la

procedura del concordato preventivo e quella del fallimento hanno

caratteristiche e disciplina diverse, che giustificano la diversità

dei criteri adottati per la liquidazione del compenso del curatore e

del commissario giudiziale);

Considerato che le censure del giudice rimettente investono

esclusivamente il contenuto precettivo del cit. art. 5 d.m. 28 luglio

1992 n. 570 sull'asserito presupposto che la norma abbia acquistato

forza di legge per effetto del rinvio ad essa operato dall'art. 39 (e

per esso anche dall'art. 165) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

che si tratta invece di un rinvio formale in quanto l'art. 39

rimette in generale alla normativa sub-primaria la quantificazione

della liquidazione del compenso al curatore fallimentare (e al

commissario giudiziale) senza richiamare alcuna specifica

(pre-esistente) disciplina, mentre il rinvio materiale richiede che

"il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente

individuate dalla stessa norma che lo effettua" (sent. n. 311 del

1993); né l'interpretazione dell'art. 39 cit. esibisce alcuna

integrazione della fattispecie legale mediante recezione del

contenuto normativo di precedenti disposizioni regolamentari,

integrazione che altrimenti avrebbe consentito l'impugnazione della

norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria

(sent. n. 1104 del 1988);

che conseguentemente non è stata modificata la natura

(regolamentare) della fonte richiamata, né alle sue disposizioni è

stata conferita forza di legge;

che pertanto la disciplina denunciata come ingiustificatamente

discriminatoria è contenuta in un atto che, in quanto sprovvisto di

forza di legge, non è suscettibile di essere oggetto di giudizio

incidentale di costituzionalità sicché - secondo la giurisprudenza

di questa Corte ( ord. n. 352/93, sent. n. 311/93 cit., sent. n.

199/93, sent. n. 454/91, sent. n. 23/89, ord. n. 255/88, ord. n.

121/88) - la questione sollevata è manifestamente inammissibile,

mentre l'assunta violazione del parametro costituzionale evocato può

essere sempre accertata incidentalmente dal giudice ordinario al fine

della disapplicazione della norma regolamentare (sent. n. 199/93

cit., sent. n. 333/91);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto del Ministro per

la grazia e giustizia 28 luglio 1992 n. 570, richiamato dagli artt.

39 e 165 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte