Sentenza n. 484/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrigno
Antonio ed altri, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1 serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Gela dopo aver premesso di essere subentrato ad altro giudice
nell'ufficio e di essere stato chiamato a celebrare l'udienza fissata
per la definizione con rito abbreviato della posizione di alcuni
imputati a seguito di stralcio operato nell'ambito di un complesso
procedimento, osserva che, pur coincidendo di regola il giudice che
ammette il rito abbreviato con quello che definisce il giudizio,
possono nella pratica verificarsi "situazioni abnormi del tipo
descritto", rispetto alle quali il quadro normativo non offre
soluzioni adeguate.
Più in particolare, il giudice a quo ritiene che la mancata
previsione nell'art. 441, comma 1, del codice di procedura penale di
un principio analogo a quello previsto dall'art. 525 dello stesso
codice, e quindi di immutabilità del giudice che ha ammesso il rito
abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti concludono,
contrasti con gli artt. 3, 76 e 25 della Costituzione.
Violato sarebbe, anzitutto, il principio di ragionevolezza e di
uguaglianza, stante l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto
(rito abbreviato e dibattimento) e l'irragionevole discriminazione
che subisce l'imputato giudicato con il rito abbreviato, in quanto
per il medesimo non opera la garanzia di nullità assoluta prevista
dall'art. 525 c.p.p.
Si appaleserebbe poi, ad avviso del rimettente, un contrasto con
l'art. 76 della Costituzione, in riferimento alla direttiva n. 53
della legge-delega n. 81 del 1987, in quanto la previsione ivi
enunciata che consente al giudice di pronunciare sentenza di merito
nell'udienza preliminare, deve necessariamente interpretarsi "come
espressione di un principio che impone l'identità fra GUP, che
ammette il rito, e giudice che delibera la sentenza di merito".
Infine, la mancata previsione di un potere di revoca del "consenso"
precedentemente espresso dal giudice diverso (la revocabilità del
"consenso", osserva, infatti, il giudice a quo, pure ammessa da
qualche giudice di merito, sarebbe stata negata da questa Corte nella
sentenza n. 318 del 1992) e la conseguente regressione del
procedimento all'udienza preliminare, comprometterebbe anche l'art.
25 della Costituzione, inteso non soltanto quale garanzia posta a
tutela dell'individuo, ma anche quale "espressione dell'autonomia,
imparzialità e indipendenza del giudice", che nella specie
risulterebbe irragionevolmente compressa in quanto vincolata "ad una
precedente valutazione, dalla quale potrebbe legittimamente
dissentire".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale, pur concludendo per la inammissibilità della
questione, ha svolto considerazioni nel senso della non fondatezza. A
parere dell'Avvocatura, infatti, non sussisterebbe alcun dubbio circa
l'applicabilità nel caso di specie del principio della
immodificabilità del giudice, "nel senso che potrà farsi luogo al
rito alternativo da parte del giudice differente, mutato nella sua
fisicità, ma identico nella rappresentanza dello stesso ufficio
giurisdizionale". Quanto, poi, alla censura relativa alla
irrevocabilità del provvedimento ammissivo del rito adottato da
altro giudice, l'Avvocatura ne rileva l'infondatezza sul presupposto
che la immodificabilità del "consenso" è in linea "con la natura e
la funzione deflattiva del rito in questione". D'altra parte,
conclude l'Avvocatura, la revoca - ritenuta inammissibile da questa
Corte nella sentenza n. 318 del 1992 - consentirebbe una regressione
del rito alternativo a quello ordinario che contrasterebbe con il
generale principio della non regressione del processo. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Gela solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 441,
comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non
stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 c.p.p. per il
dibattimento, l'immutabilità del giudice che ha accolto la richiesta
di giudizio abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti
sono chiamate a svolgere le rispettive conclusioni. A parere del
giudice a quo una simile omissione comprometterebbe, anzitutto, il
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in
quanto per l'imputato giudicato con il rito abbreviato non opera,
senza alcuna ragionevole giustificazione la garanzia di nullità
assoluta prevista dall'art. 525 c.p.p. per chi è tratto a giudizio
con il rito ordinario. Risulterebbe poi violato l'art. 76 della
Costituzione, giacché l'enunciato della direttiva 53 della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, è formulato in termini tali da
imporre l'identità fra il giudice che ammette il rito e il giudice
che delibera la sentenza di merito. Si profilerebbe, infine, un
contrasto anche con l'art. 25 della Costituzione, in quanto,
considerata l'irrevocabilità del provvedimento che ammette il
giudizio abbreviato, il diverso giudice chiamato a definire il rito
sarebbe irragionevolmente vincolato ad una valutazione
precedentemente fatta da altro giudice e rispetto alla quale, dunque,
potrebbe anche legittimamente dissentire.
2. - La questione è infondata nei termini che seguono.
La situazione che il giudice a quo prospetta a fondamento delle
dedotte censure indubbiamente presenta, come lo stesso remittente ha
correttamente posto in risalto, caratteristiche quanto mai peculiari,
al punto da rendere del tutto ragionevole la mancata previsione di
una disciplina che altro scopo non avrebbe avuto se non quello di
regolare una evenienza di eccezionalità tale da porsi al di fuori
delle fisiologiche sequenze che contraddistinguono la dinamica del
giudizio abbreviato. Tanto la direttiva n. 53 della legge di delega
che le disposizioni dettate dal codice di rito, evidenziano, infatti,
una marcata concentrazione funzionale e cronologica tra la fase in
cui il giudice è chiamato a deliberare l'ammissibilità del rito e
quella, immediatamente conseguenziale, in cui il giudizio abbreviato
deve concretamente svolgersi, relegando, quindi, entro confini del
tutto ipotetici l'eventualità che il giudice della prima fase possa
non coincidere con quello della seconda. Ma quand'anche una simile
eventualità abbia a realizzarsi, come è accaduto nel caso
prospettato, il sistema offre sicuri indici per risolvere i quesiti
sollevati dal giudice a quo senza ricorrere alla declaratoria di
illegittimità costituzionale che lo stesso sollecita.
Il principio di immutabilità del giudice, che l'art. 525, comma 2,
c.p.p. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza
dibattimentale, ha ricevuto, infatti, interpretazione estensiva ad
opera della giurisprudenza di legittimità. Si è così ritenuto che,
attesa la portata che quel principio assume nel sistema, lo stesso
trovi applicazione anche per le ordinanze adottate all'esito della
procedura in camera di consiglio, negli incidenti di esecuzione e nel
procedimento di sorveglianza, avuto riguardo alla necessità di
soddisfare la generale esigenza che la decisione giurisdizionale,
qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata dal medesimo
giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura,
intendendosi per tale l'esame delle acquisizioni probatorie
funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo
stesso scopo, nonché l'assunzione delle richieste e conclusioni
delle parti. Simili affermazioni hanno di recente trovato eco anche
in relazione al giudizio abbreviato. Nel disattendere, infatti, una
eccezione di illegittimità costituzionale del tutto analoga a quella
che forma oggetto del presente giudizio, la Corte di cassazione ha
avuto modo di affermare che nell'ipotesi in cui si realizzi una
scissione tra il giudice che ammette il rito e quello che celebra il
giudizio abbreviato, non si determina una violazione del principio
del giudice naturale né un contrasto con l'art. 101, secondo comma,
della Costituzione, giacché è "indispensabile soltanto che sia lo
stesso giudice (inteso come persona fisica), che ha partecipato alla
trattazione della causa, a pronunciare poi la sentenza". Da ciò si
è tratto il corollario che "soltanto dal momento in cui viene
disposto il rito abbreviato deve essere lo stesso giudice a
presiedere tutta l'attività processuale che viene successivamente
espletata... allo scopo di garantire uniformità di conoscenza di
tutta la vicenda processuale", sicché ove il giudice venga ad essere
successivamente sostituito "è necessario procedere alla rinnovazione
dell'intera attività compiuta dopo l'ammissione del rito medesimo"
(Sez. I, 26 maggio 1995, n. 1128).
Ma se l'identità del giudice deve essere preservata per tutto lo
svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo
conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella
che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente
fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilità del
rito non può non ricadere sotto la delibazione autonoma del
magistrato che quel rito è poi chiamato a celebrare e definire. In
altri termini, è proprio la stretta concatenazione funzionale che
correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a
rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa
soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri
svolto circa la relativa ammissibilità. In proposito va considerato,
fra l'altro, che la valutazione riguardante la possibilità di
definire il processo con le forme proprie di quel rito si radica sul
medesimo "stato degli atti" che viene posto, poi, a fondamento della
sentenza di merito.
Ove, pertanto, muti la persona del giudice dopo la pronuncia della
ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice
sarà libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di
ammissibilità, così da saldare in capo al medesimo soggetto la
celebrazione del rito e ciò che ne costituisce l'ineluttabile
premessa, ad integrale soddisfacimento di un postulato di identità
che, inespresso nel dato normativo, risulta invece chiaramente
delineato dal sistema.
Così ricostruito il quadro delle disposizioni coinvolte, le stesse
sfuggono, quindi, alle censure delineate dal giudice a quo, proprio
perché il petitum che lo stesso mostra di perseguire trova adeguata
soluzione, nel particolare caso dedotto, alla luce delle
considerazioni dianzi esposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte