Sentenza n. 486/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/11/1995 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della legge della regione Molise, approvata il 23 dicembre 1994 e
riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per
oggetto: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 1995, depositato in
cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 27 del registro
ricorsi 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per
contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione
Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica) approvata, in prima lettura, dal Consiglio
regionale del Molise il 23 dicembre 1994 e in seconda lettura, a
seguito di rinvio governativo, l'8 marzo 1995.
Il provvedimento legislativo ha ad oggetto l'alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'art. 4, comma 2,
prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni
anno di vetustà, fino al limite di trent'anni. Con ciò violando -
ad avviso del ricorrente - il principio fondamentale stabilito dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 10, secondo cui la
riduzione per anno di vetustà è possibile fino al limite massimo
del 20 per cento. La disposizione eccederebbe quindi i limiti delle
competenze regionali e sarebbe pertanto illegittima alla luce
dell'art. 117 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso
in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art.
4, comma 2, della legge della Regione Molise dell'8 marzo 1995 (Norme
in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, perché
deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 560
del 1993, secondo cui la riduzione dell'1 per cento sul prezzo di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è
ammessa fino al limite massimo del 20 per cento.
La questione è fondata.
2. - Va innanzitutto precisato che ai fini del presente giudizio
non rileva la differente formulazione della norma impugnata (come
approvata dal Consiglio regionale il 23 dicembre 1994) rispetto al
testo dell'8 marzo 1995, conseguente al rinvio commissariale. Tale
differenza, pur non essendo meramente formale, non ha incidenza sulla
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del
Consiglio in via principale e, dunque, indipendentemente da qualsiasi
applicazione concreta.
La questione verte sull'ammissibilità di un intervento regionale
in deroga - o comunque in variazione - a un criterio fissato dalla
legge statale sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, con riguardo alla riduzione del prezzo per vetustà.
La legge statale (n. 560 del 1993) consente la riduzione del prezzo
fino al limite massimo del 20 per cento, e sia la prima che la
seconda formulazione della legge regionale appaiono, sotto questo
profilo, ugualmente lesive della legge n. 560.
3. - Nel merito, va certo ricordata la competenza regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica (art. 93 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 347 del 1993), e non si può non
sottolineare, nel contempo, che le Regioni potrebbero anche
modificare l'assetto organizzatorio in atto degli Istituti autonomi
case popolari, come previsto dall'art. 93 del citato d.P.R. n. 616.
Correttamente, la legge della regione Molise detta norme sulla
destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili dei due
Istituti autonomi case popolari di Campobasso e Isernia, senza che vi
sia stata censura da parte governativa. Ma la competenza regionale
nulla toglie all'esigenza di una disciplina-quadro che definisca i
criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. E quello della riduzione del prezzo
per vetustà è senza dubbio un punto fondamentale, come risulta
anche dal dibattito parlamentare che si è svolto proprio sulla
misura di essa (v. soprattutto Camera dei deputati, ottava
commissione permanente, seduta del 16 dicembre 1993).
Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a seconda della
Regione competente, perché oggetto dell'alienazione possono essere,
oltre agli immobili acquisiti o realizzati con il contributo della
Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo
statale, nonché gli immobili degli Istituti autonomi case popolari,
dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, come risulta
chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame.
La natura di detto patrimonio immobiliare dimostra l'interesse
statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione, per
cui l'art. 1, comma 10, della legge n. 560 va qualificato come
principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,
con la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della legge della Regione Molise (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), approvata in prima
deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8
marzo 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte