Corte costituzionale

Ordinanza n. 487/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campanile Romano

contro Bocchini Clemente ed altro, iscritta al n. 390 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una sentenza

della Corte d'appello di Napoli, confermativa della decisione di

primo grado che aveva dichiarato improponibile una domanda di

riscatto di un immobile - in quanto proposta oltre il termine

semestrale di decadenza di cui all'art. 39, primo comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392 - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa

l'8 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di quest'ultima disposizione, in relazione agli artt.

3 e 24 della Costituzione;

che la previsione della trascrizione dell'atto di trasferimento

a titolo oneroso quale momento iniziale di decorrenza del termine di

decadenza, a parere del giudice a quo, finirebbe per comprimere il

diritto di riscatto del conduttore, attraverso il fraudolento

occultamento dell'avvenuto trasferimento, imponendo di fatto a questi

l'onere di una periodica ispezione dei registri immobiliari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza della questione;

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 228 del 1990 e che il giudice a quo non prospetta

argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte