Sentenza n. 487/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/11/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3-quinquieslegge 575/1965
applicata al caso
- art. 24legge 306/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
inserito dall'art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dalla Corte di appello
di Palermo nel procedimento di prevenzione nei confronti di Agnello
Rosario ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Palermo, dopo aver premesso di essere
stata investita a seguito di ricorso proposto avverso un
provvedimento di confisca delle quote di una società a
responsabilità limitata disposto dal Tribunale di Trapani a norma
dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ha posto in
risalto la circostanza che i soggetti cui tale norma si riferisce, a
differenza di quelli previsti dall'art. 2-ter, sesto comma, della
stessa legge, sono gli effettivi titolari dei beni oggetto della
sospensione provvisoria dell'amministrazione e del provvedimento di
confisca; provvedimento, quest'ultimo, adottabile ove alla scadenza
della misura provvisoria si abbia motivo di ritenere che i beni
stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego. Nonostante le gravi conseguenze patrimoniali che tali
soggetti possono subire, il legislatore ha omesso di prevedere -
secondo il giudice a quo - la possibilità di ricorrere in appello
avverso il provvedimento in questione, giacché non risulterebbe
applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 3-ter
della legge n. 575 del 1965, la quale, nel richiamare i commi ottavo,
nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, consente il ricorso in appello soltanto "contro i
provvedimenti di confisca emessi a norma dell'art. 2-ter nei
confronti dei soggetti indicati nell'art. 1 (indiziati di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso)". Atteso, dunque, il
principio di tassatività delle impugnazioni, avverso il
provvedimento di confisca previsto dall'art. 3-quinquies della legge
n. 575 del 1965 sarebbe esperibile soltanto il ricorso per cassazione
a norma dell'art. 111 della Costituzione. Da ciò scaturirebbe,
secondo il giudice a quo, una violazione dell'art. 3 della
Costituzione stante "l'evidente disparità di trattamento a danno dei
soggetti che subiscono il provvedimento di confisca ai sensi del
citato art. 3-quinquies della legge n. 575 del 1965, i quali, a
differenza degli indiziati di associazione mafiosa, sottoposti a
misura di prevenzione, che godono di tale possibilità con
riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 2-ter, non possono
ricorrere in appello contro il provvedimento su indicato onde
ottenere un riesame del fatto, ben più ampio di quello ammesso in
sede di legittimità".
Osserva, poi, il rimettente che il provvedimento ablatorio previsto
dalla norma oggetto di impugnativa colpirebbe soggetti
"sostanzialmente incolpevoli" in quanto trattasi di persone rispetto
alle quali, a norma dell'art. 3-quater della legge n. 575 del 1965,
"non ricorrono i presupposti per l'immediata applicazione di una
misura di prevenzione personale".
Tali soggetti, quindi, conclude il giudice a quo, per il semplice
fatto di essere titolari di beni "oggettivamente pericolosi",
sopporterebbero le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento
altrui, in contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione,
in virtù del quale, anche in sede di procedimento di prevenzione, è
necessaria l'esistenza di un rapporto tra il bene ritenuto pericoloso
e la persona che deve subire il provvedimento sanzionatorio.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura, analizzate diffusamente le finalità cui sono
ispirati gli istituti previsti dagli artt. 3-quater e 3-quinquies
della legge n. 575 del 1965, osserva che i presupposti della confisca
sono identici a quelli previsti dall'art. 2-ter della medesima legge:
una identità, questa, che escluderebbe la fondatezza delle censure
in ordine alla carenza di "colpevolezza" dei soggetti che subiscono
il provvedimento. L'intento perseguito dal legislatore, infatti,
sarebbe sempre quello di "pervenire all'individuazione del vero
patrimonio del mafioso, onde mettere quest'ultimo di fronte alla
necessità di dimostrare la legittima provenienza". Analogamente alle
ipotesi previste dall'art. 2-ter, dunque, la "situazione di
alterità" sarebbe frutto "di una schermatura giuridica destinata ad
essere travolta in presenza di un ulteriore momento investigativo che
stabilisca l'effettiva appartenenza dei beni", eliminando, così, la
premessa stessa (l'asserita diversità di appartenenza del bene
colpito da confisca) su cui si è fondata la censura del rimettente.
Considerata, poi, l'identità dei presupposti della confisca e
l'identità del giudice competente a disporla, l'Avvocatura ritiene
che uguale debba essere anche il regime delle impugnazioni, cosicché
si renderebbe applicabile anche alla confisca prevista dall'art.
3-quinquies della legge n. 575 del 1965 la disposizione prevista
dall'art. 3-ter, secondo comma, della medesima legge che prevede non
solo la ricorribilità in appello del provvedimento di ablazione
disposto dal tribunale ma anche l'effetto sospensivo del ricorso.
Anche sotto questo profilo, quindi, conclude l'Avvocatura, la
questione sollevata sarebbe priva di fondatezza. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Palermo solleva due distinte questioni
di legittimità costituzionale relative, entrambe, alla particolare
ipotesi di confisca prevista dall'art. 3-quinquies, secondo comma,
della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito dall'art. 24 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
La Corte rimettente espone in fatto di essere stata investita a
seguito di ricorso in appello proposto avverso un provvedimento
adottato dal Tribunale di Trapani con il quale è stata disposta la
confisca, a norma del richiamato art. 3-quinquies della legge n. 575
del 1965, di tutte le quote di una società a responsabilità
limitata; provvedimento, questo, a sostegno del quale i primi giudici
avevano addotto la circostanza che le quote assoggettate a confisca
si riferivano ad impresa attraverso la quale una pericolosa cosca
mafiosa, dopo essere riuscita a prevalere con sanguinosi scontri su
di un contrapposto gruppo criminale, "si era, con la forza
intimidatrice dalla stessa promanante, saldamente assicurata,
realizzando cospicui proventi in gran parte reinvestiti nella stessa
azienda, la gestione, in regime di monopolio, del mercato del
calcestruzzo che le aveva consentito anche un efficace controllo
dell'attività edilizia esercitata nel territorio, risultati
costituenti finalità tipiche dell'associazione mafiosa, secondo la
previsione normativa dell'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. ".
Nell'analizzare la disciplina oggetto di impugnativa, il giudice a
quo sottolinea come la stessa si saldi intimamente alla nuova e
peculiare ipotesi di sospensione temporanea dall'amministrazione di
beni prevista dall'art. 3-quater della legge n. 575 del 1965,
disposizione che, osserva il rimettente, il legislatore avrebbe
introdotto allo scopo di fornire "un efficace strumento di lotta
contro la criminalità organizzata in ambiti, suscettibili di
infiltrazioni mafiose, nei quali le tradizionali misure di
prevenzione si erano rivelate inapplicabili". La posizione dei
soggetti nei confronti dei quali può essere adottata la misura della
sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, che a sua volta
costituisce la premessa necessaria per l'applicazione del definitivo
provvedimento di confisca, presenta tuttavia, a parere del giudice a
quo, due caratteristiche salienti. Da un lato, infatti, si tratta di
persone che, seppure titolari di attività economiche che si
ritengono "agevolatrici" della attività svolta da quanti versino
nella condizione di "sospetto" che la norma stessa prevede, sono
comunque al di fuori della sfera applicativa delle misure di
prevenzione di cui all'art. 2 della legge n. 575 del 1965, giacché
per essi risultano per definizione carenti i relativi presupposti.
Sotto altro profilo, la posizione di costoro si distingue nettamente
anche dai "terzi" presi in considerazione dall'art. 2-ter, sesto
comma (recte: quinto comma), della stessa legge n. 575 del 1965:
questi ultimi, infatti, sono ritenuti titolari soltanto apparenti dei
beni sequestrati, sicché il provvedimento di confisca mira in
realtà a sottrarre i beni medesimi dal patrimonio del mafioso; le
persone, invece, cui si riferisce il provvedimento di sospensione
temporanea dalla amministrazione, sono gli effettivi titolari dei
beni assoggettabili alla misura, con la conseguenza che nei loro
diretti confronti verranno a prodursi gli effetti pregiudizievoli
della confisca allorché, alla scadenza della misura provvisoria, si
abbia motivo di ritenere che tali beni "siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego".
Da qui un primo dubbio di costituzionalità. Considerato, infatti,
osserva il rimettente, che il provvedimento ablatorio si riflette su
persone "sostanzialmente incolpevoli", trattandosi, come si è detto,
di soggetti per i quali "non ricorrono i presupposti per l'immediata
applicazione di una misura di prevenzione personale", la confisca si
giustificherebbe per il sol fatto di riferirsi a beni "oggettivamente
pericolosi", con conseguente violazione dell'art. 27, primo comma,
della Costituzione, giacché dovrebbe sempre sussistere "un rapporto
tra la cosa ritenuta pericolosa e la persona che deve subire il
provvedimento sanzionatorio".
2. - La questione è infondata. Come ha correttamente posto in
risalto l'Avvocatura dello Stato, il procedimento che si sviluppa
sino alla adozione del provvedimento di confisca si articola in due
fasi decisorie fra loro nettamente distinguibili quanto a presupposti
e finalità. A fondamento della misura della sospensione temporanea
dall'amministrazione dei beni sta, infatti, la necessità di impedire
che una determinata attività economica che presenti connotazioni
agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi, come nel caso del
quale il giudice a quo è chiamato ad occuparsi, in posizione di
contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose
cosche locali, realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un
utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul
piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole
controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi
espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé
leciti. Una misura, quindi, destinata a svolgere nel sistema una
funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto
altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire
ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti
rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi. In una simile
prospettiva, ci si avvede allora agevolmente di come i titolari di
quelle attività non possano affatto ritenersi "terzi" rispetto alla
realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio
attraverso la libera gestione dei loro beni che viene
ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di
posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la
presenza, anche economica, delle cosche sul territorio. Alla scelta,
dunque, di svolgere una attività che presenta le connotazioni
agevolative di cui innanzi si è detto, logicamente si sovrappone la
consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire,
consentendo pertanto di escludere quella situazione soggettiva di
"sostanziale incolpevolezza" sulla quale il giudice a quo si è
attestato per dedurre le prospettate censure. Ove, quindi, all'esito
della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano
elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi
quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di
interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si
spiega, allora, la funzione e la legittimità del provvedimento
ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui
beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della
complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta
rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca
mira a comprimere.
3. - La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è
censurata dal giudice a quo anche sotto un secondo profilo. Rileva,
infatti, la Corte rimettente che, avendo il legislatore omesso di
prevedere espressamente la possibilità di ricorrere in appello
avverso il provvedimento di confisca previsto dall'art. 3-quinquies
della legge n. 575 del 1965, non risulta possibile, "stante il
principio di tassatività delle impugnazioni di merito", applicare
nella specie il regime di impugnativa previsto dall'art. 3-ter della
stessa legge, in quanto dettato esclusivamente per i provvedimenti di
confisca adottati a norma dell'art. 2-ter nei confronti dei soggetti
indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Unico
rimedio esperibile, osserva il giudice a quo, sarebbe pertanto il
ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con
l'ovvia conseguenza di determinare una irragionevole disparità di
trattamento tra gli indiziati di associazione mafiosa, che possono
beneficiare di un riesame del merito del provvedimento di confisca, e
i soggetti che subiscono l'identico provvedimento ai sensi della
disposizione censurata, ai quali invece viene consentita
esclusivamente la facoltà di dedurre i vizi che rilevano in sede di
legittimità.
La questione è fondata. Non possono infatti essere condivise le
considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di
intervento, ove si afferma, non senza una qualche contraddittorietà,
che, da un lato, "sembrerebbe" applicabile nel caso in esame
l'istituto del ricorso in appello e l'effetto sospensivo disciplinato
dall'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965 avuto riguardo alla
identità dei presupposti che sostengono i provvedimenti di confisca
dell'una e dell'altra specie, mentre, sotto altro profilo, si
contesta più radicalmente la fondatezza delle censure sul rilievo
che "il doppio grado di giudizio non è principio
costituzionalizzato". La possibilità di una interpretazione
"estensiva" della disciplina dettata dall'art. 3-ter della legge n.
575 del 1965 è, infatti, efficacemente contrastata dal giudice a quo
sulla base di argomenti che trovano significativa rispondenza in più
pronunce della Corte di cassazione, la quale ha reiteratamente
escluso la possibilità di applicazioni analogiche dei mezzi di
reclamo in materia di misure di prevenzione patrimoniali proprio
facendo leva sul principio di tassatività che presiede al regime
delle impugnazioni.
Neppure pertinente è il secondo e assorbente rilievo svolto dalla
Avvocatura, in quanto la non costituzionalizzazione del principio del
doppio grado di giudizio, tradizionalmente affermata in relazione al
parametro del diritto di difesa, non vale certo a sanare
l'irragionevole disparità di trattamento che la scelta del
legislatore obiettivamente determina attraverso la mancata previsione
che il giudice a quo ha puntualmente denunciato.
È di tutta evidenza, infatti, che, essendo stato previsto uno
specifico regime di impugnazione avverso i provvedimenti di confisca
che, a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, possono
essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1
della stessa legge, non v'è ragione alcuna per la quale il medesimo
regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che
subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto
di impugnativa, con l'ovvia conseguenza di imporre, come unica
soluzione costituzionalmente derivante dal quadro normativo di
riferimento, quella di riequilibrare il sistema attraverso una
pronuncia additiva in parte qua. L'art. 3-quinquies, secondo comma,
della più volte citata legge n. 575 del 1965, deve pertanto essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede la possibilità di proporre le impugnazioni previste e con
gli effetti indicati dall'art. 3-ter, secondo comma, della stessa
legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies,
secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il
provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e
con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa
legge;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3-quinquies della medesima legge n. 575 del 1965,
sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte