Corte costituzionale

Ordinanza n. 488/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo

comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento penale a

carico di Vona Alberto, iscritta al n. 348 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nel corso dell'udienza preliminare instaurata nei

confronti di Vona Alberto, perveniva richiesta dell'imputato di

applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di

procedura penale, richiesta relativamente alla quale il Pubblico

ministero rifiutava il suo consenso esclusivamente per il non

avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile;

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Milano, con ordinanza del 12 aprile 1994, ha sollevato, su

eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 448, primo comma, ultima parte, del codice di

procedura penale, "laddove non prevede che il Giudice per le indagini

preliminari possa pronunciare sentenza "quando ritiene ingiustificato

il dissenso del Pubblico ministero e congrua la pena richiesta

dall'imputato";

che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata

confliggerebbe, anzi tutto, "con i principi di libertà e di

autonomia del giudice" cui resterebbe precluso sia di accertare

l'entità della pena e la congruità della stessa sia di pronunciare

nel merito, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso del

Pubblico ministero così da sottoporre il Giudice stesso alla

volontà manifestata dalla parte pubblica;

e che risulterebbe, inoltre, vulnerato l'art. 3 della

Costituzione, perché la soluzione legislativa che consente solo

all'esito del dibattimento di verificare se il dissenso del Pubblico

ministero sia o no giustificato, si presenta come irrazionale,

costituendo un grave ostacolo alla concreta praticabilità di quei

riti di deflazione del dibattimento ai quali il codice di procedura

penale assegna un ruolo cruciale proprio per attuare l'esigenza di

"sfoltimento" dei processi;

che, ancora, sarebbe compromesso il diritto di difesa,

impedendosi all'imputato l'"esercizio di una facoltà legittima in

quanto prevista dall'art. 444" del codice di procedura penale;

che resterebbe inosservato, infine, anche il principio della

"eguaglianza delle armi" di cui l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, per il "macroscopico squilibrio di posizioni

processuali a scapito dell'imputato ed a vantaggio del" Pubblico

ministero, una parità garantita in ogni stato del procedimento e,

quindi, anche nel corso dell'udienza preliminare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 127 del 1993, ha

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

della norma qui denunciata, nella parte in cui stabilisce che solo

all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena

richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il Pubblico ministero

abbia espresso il proprio dissenso;

e che in tale occasione venne precisato che con la richiesta

"anticipazione" del provvedimento decisorio sull'applicazione della

pena richiesta dall'imputato, il petitum perseguito dal giudice a

quo, "viene a porsi in stridente antinomia non solo con la struttura

pattizia che sta alla base dello speciale procedimento che viene qui

in discorso, ma, soprattutto, con il principio di parità delle

parti, posto che il Pubblico ministero verrebbe ad essere

autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in

dibattimento il proprio diritto alla prova, che ben può volgersi a

dimostrare, fra l'altro, proprio la fondatezza delle ragioni sulla

base delle quali la stessa parte pubblica non ha ritenuto di

accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata

dall'imputato";

che il detto principio è, a fortiori, riferibile alla questione

di legittimità ora sottoposta all'esame della Corte, con la quale si

richiede di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere

decisorio alla fase dell'udienza preliminare, così da privare il

Pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito

(v. anche sentenze n. 120 del 1984 e n. 81 del 1991);

che, profilandosi del tutto inconferente il richiamo anche agli

ulteriori parametri invocati, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, primo comma, 3, 24,

secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte