Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo Unico delle norme

sulla circolazione stradale") promosso con ordinanza emessa il 24

febbraio 1987 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 177 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24

febbraio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella

parte in cui equipara quoad poenam il comportamento di chi guida

senza patente a quello di colui che guida autoveicoli o motoveicoli

di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o

da meno di un anno;

che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata equiparando

irragionevolmente, nel trattamento sanzionatorio principale e nelle

conseguenti pene accessorie, situazioni di diversa gravità e

rilevanza, verrebbe a violare il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che secondo quanto ha costantemente affermato questa

Corte - anche in relazione alla specifica materia dei reati previsti

dal codice della strada - l'individuazione delle fattispecie

criminose, nonché la determinazione della qualità e della misura

della pena appartengono all'esclusiva discrezionalità del

legislatore, costituzionalmente incensurabile se contenuta nei limiti

della razionalità (sentenze nn. 121 e 160 del 1973; n. 1 del 1975;

n. 72 del 1980; nn. 103 e 199 del 1982);

che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'equiparazione

della guida di veicoli più veloci o potenti senza aver conseguito la

patente da un certo periodo di tempo all'ipotesi di guida senza

patente, non appare affatto irragionevole se si considera che, dal

punto di vista della capacità tecnica, e a prescindere dunque dai

requisiti psicofisici o attitudinali per i quali è prevista una

diversa disciplina (art. 87 u.c. d.P.R. 15 giugno 1959, n, 393), il

possesso dell'abilitazione alla guida per dodici o ventiquattro mesi,

costituendo indice della maturazione di una certa esperienza nella

conduzione stradale dei veicoli, è prescritto in ragione della

medesima ratio che impone, nella generalità delle altre ipotesi, il

semplice possesso della patente;

Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, ("Testo unico delle norme sulla circolazione stradale")

in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso

articolo, sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento all'art. 3

Cost., con l'ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (reg. ord. n. 177

del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte