Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 68 ordinanze emesse il 6 aprile 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Foggia nei procedimenti

penali a carico di Croce Pietro ed altri, iscritte ai nn. da 487 a

548, 592, 593, 594, 614, 618 e 641 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39, 41,

42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento

penale a carico di Pastore Carlo, iscritta al n. 617 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Foggia ha sollevato, con numerose ordinanze,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli

atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la

richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al

riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto,

mentre nei confronti dell'imputato "semplicemente" rinviato a

giudizio si applica un termine di prescrizione del reato più lungo,

operando l'effetto interruttivo connesso alla translatio iudicii,

l'imputato "addirittura" assoggettato ad una richiesta di condanna -

quale è la richiesta di emissione di decreto penale - non subisce

l'identico effetto interruttivo, con la conseguenza che "ad un atto

di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia,

nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato";

che analoga questione è stata sollevata dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera, il

quale, nel denunciare la medesima norma per violazione del principio

di uguaglianza e per contrasto con l'art. 112 della Costituzione,

rileva a quest'ultimo riguardo che la disposizione censurata avrebbe

omesso "di considerare la possibilità che il P.M. richieda decreto

penale di condanna per un reato prossimo a prescriversi ed il giudice

la rigetti e restituisca gli atti (art. 459.3 c.p.p.) quando ormai si

è verificata la causa d'estinzione del reato";

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e

che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che i giudici a quibus nella specie richiedono una pronuncia

additiva in materia penale vo'lta ad integrare la serie degli atti

che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli

idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della

prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri

spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito

dall'art. 25 della Costituzione (v., da ultimo, ordinanze nn. 391,

188 e 193 del 1993);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Foggia e dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte