Sentenza n. 49/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 666/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 20 giugno 1956 del Tribunale di Napoli emessa nel
procedimento penale a carico di Amendola Antonio, Nardiello Vincenzo e
Amendola Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 294 del Registro
ordinanze 1956;
2) ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Napoli emessa nel
procedimento penale a carico di Guarino Francesco, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed
iscritta al n. 295 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Amendola Antonio ed altri furono citati davanti al Tribunale di
Napoli, sezione prima, per rispondere di furto. Gli imputati non
comparvero in giudizio. Sulla richiesta del P. M. di procedere in
contumacia, il difensore di fiducia eccepì la irregolare notificazione
al difensore stesso dell'avviso relativo alla data del dibattimento in
quanto che, essendo stata la notificazione eseguita mediante consegna
al portiere, non ne fu data comunicazione all'interessato con lettera
raccomandata, come prescrive l'art. 175 in relazione all'art. 169 del
Codice procedura penale.
La difesa stessa sollevava a questo proposito eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione
della legge 18 giugno 1955, n. 517, approvate con D. P. R. 8 agosto
1955, n. 666, e apportante modificazioni al testo del suddetto art. 175
del Cod. proc. pen., per preteso eccesso della delega legislativa.
Il Tribunale, ritenuto che la questione proposta fosse pertinente
alla causa e non manifestamente infondata, sospendeva il giudizio,
inviando gli atti a questa Corte costituzionale per la risoluzione.
L'ordinanza, a cura del Tribunale, veniva notificata agli imputati
e, in data 13 agosto 1956, al Presidente del Consiglio dei Ministri
presso l'Avvocatura generale dello Stato. Ne veniva data inoltre
comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente
del Senato in data 3 agosto 1956.
Pervenuti gli atti a questa Corte, il Presidente di essa disponeva
che l'ordinanza fosse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ciò che
avvenne in data 22 settembre 1956.
Interveniva in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello Stato
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto
del 2 settembre 1956, accompagnato dalla presentazione di deduzioni
difensive, nelle quali si concludeva chiedendo che venisse dichiarato
non esservi luogo a giudizio di legittimità costituzionale e, in via
subordinata, la insussistenza della contestata illegittimità
costituzionale.
Dinanzi alla stessa prima sezione del Tribunale di Napoli, nella
udienza del 28 giugno 1956, la difesa di Guarino Francesco, imputato
non comparso, appellante da sentenza del Pretore di Napoli che lo aveva
condannato alla pena complessiva di lire 14.000 di ammenda per i reati
preveduti dagli artt. 29, 114, 33, 36 e 24 del R. D. L. 8 dicembre
1933, n. 1740, eccepiva, fra l'altro, la irregolare notificazione al
difensore dell'avviso relativo alla data di udienza, per essere stata
la notificazione stessa eseguita mediante consegna al portiere, senza
sottoscrizione di questo ultimo e senza contemporanea comunicazione
all'interessato con lettera raccomandata.
In relazione alla eccepita nullità, il difensore sollevava la
stessa questione di illegittimità costituzionale sopra ricordata,
relativa all'art. 4 delle norme di attuazione di cui al D. P. R. 8
agosto 1955, n. 666.
Il Tribunale, ritenuto che la questione fosse rilevante e non
manifestamente infondata, sospendeva il giudizio con ordinanza della
stessa data e rimetteva gli atti a questa Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva, a cura del Tribunale, notificata all'imputato
non comparso, nonché, in data 13 agosto 1956, al Presidente del
Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato. Ne
veniva data inoltre comunicazione ai Presidenti delle due Camere in
data 3 agosto 1956.
Pervenuti gli atti a questa Corte, veniva disposta la pubblicazione
della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, ciò che avveniva in data 22
settembre 1956.
Interveniva in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello Stato
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con atto
del 2 settembre 1956.
Nelle deduzioni presentate in pari data l'Avvocatura generale dello
Stato concludeva chiedendo in via principale la dichiarazione di
inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale e, in via
subordinata, la dichiarazione di infondatezza della questione stessa.
Poiché entrambe le suddette ordinanze si riferiscono ad una
identica questione di legittimità costituzionale, è stata disposta la
riunione della discussione, nella quale sono state confermate
dall'Avvocatura dello Stato le conclusioni già enunciate nelle memorie
scritte; e per la stessa ragione la Corte ritiene opportuno che la
decisione abbia luogo con unica sentenza. Considerato in diritto :
Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di
inammissibilità proposta in via principale dall'Avvocatura generale
dello Stato, sotto un triplice aspetto, in ordine alle due ordinanze.
Viene anzitutto dedotto il difetto del presupposto processuale
relativo alla precisazione della norma costituzionale che sarebbe stata
violata.
La infondatezza di questa eccezione si desume dal rilievo che nelle
due ordinanze, se manca la indicazione numerica dell'articolo della
Costituzione dalla cui infrazione deriverebbe la contestata
illegittimità costituzionale, è però chiaramente ed univocamente
indicata nel suo contenuto la disposizione costituzionale a cui le
ordinanze si riferiscono, in quanto si fa richiamo all'eccesso dai
limiti della delega legislativa, di guisa che non è dubbio il richiamo
degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Viene inoltre eccepita la carenza del requisito della rilevanza
della questione proposta. A tale riguardo è sufficiente osservare che
il requisito di cui trattasi non può essere escluso, dal momento che
la stessa Avvocatura dello Stato ammette che sarebbe stata necessaria
una rinnovazione della notificazione di cui si eccepiva la nullità,
con eventuale restituzione in termini, che, fra l'altro, è sempre
rimessa al potere discrezionale del giudice (art. 183 bis Cod. proc.
pen.).
Da ultimo l'inammissibilità si vorrebbe far derivare dalla tesi
che l'eccesso dai limiti della delega legislativa non può formare
oggetto di questione di legittimità costituzionale, in quanto il
decreto legislativo che si pretende inficiato da eccesso si pone in
contrasto con la legge di delega e non con la norma costituzionale.
Ma questa Corte, già con sentenza n. 3 del 16 gennaio 1957, ha
statuito che è possibile la denuncia della legge delegata per
illegittimità costituzionale, in quanto l'art. 76 della Costituzione
non rimane estraneo alla disciplina del rapporto tra organo delegante e
organo delegato e, sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la
norma delegante, costituiscono la fonte da cui trae legittimazione
costituzionale la legge delegata.
Non vi sono ragioni per deflettere dai principi così nettamente
enunciati.
Invece l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato è meritevole
di accoglimento nel merito, poiché la pretesa illegittimità
costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione approvate con
D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, è priva di fondamento.
È necessario all'uopo premettere che con la Novella al Codice di
procedura penale contenuta nella legge 18 giugno 1955, n. 517, fu, fra
l'altro, modificato l'art. 169 del Codice suddetto relativo alla "prima
notificazione all'imputato non detenuto"; e furono stabilite maggiori
garanzie e maggiori cautele nel caso in cui la notifica non può essere
effettuata mediante consegna alla persona dell'imputato, stabilendosi
che, quando la notificazione avviene mediante consegna al portiere del
luogo di abitazione dell'imputato o del luogo in cui egli abitualmente
esercita la sua attività professionale, il portiere deve sottoscrivere
(analogamente a quanto prescrive l'art. 139 Cod. proc. civ.)
l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario deve dare
notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata al
destinatario.
Avviso mediante lettera raccomandata deve essere dato
all'interessato anche nel caso in cui l'ufficiale giudiziario debba
ricorrere alla notificazione mediante deposito nella casa comunale e
mediante affissione alla porta esterna della casa di abitazione.
Secondo la Novella sopra ricordata, sarebbe rimasto inalterato
l'art. 175 Cod. proc. pen., che disponeva l'osservanza delle stesse
forme di notificazione prescritte per l'imputato nei riguardi delle
notificazioni da effettuarsi ad altri soggetti processuali.
Si rendeva palese così una grave incongruenza derivante
dall'applicazione ad altri soggetti delle cautele e delle garanzie
introdotte, con provvida innovazione, nella notificazione all'imputato,
all'evidente e circoscritto scopo di evitare, per quanto possibile,
notificazioni di atti di cui egli potesse non venire di fatto a
conoscenza, con le gravi conseguenze e i gravi inconvenienti lamentati
nella pratica giudiziario ed inerenti alla dichiarazione di
irreperibilità.
Tali garanzie e tali cautele sarebbero state invece perfettamente
inutili per le notificazioni da effettuarsi a persone diverse
dall'imputato, e avrebbero potuto costituire in dette notificazioni
complicanze inutili e gravi intralci materiali di esecuzione, con
difficoltà pratiche non facilmente superabili. Ad evitare siffatta
incongruenza si provvide mediante le norme di attuazione, transitorie e
di coordinamento, emanate in virtù della delega conferita dall'art. 20
della legge 18 giugno 1955, n. 517, delle quali norme furono già
illustrate la ragione ed il significato nella sentenza di questa Corte
n. 16 del 19 gennaio 1957, relativa alla denuncia di illegittimità
costituzionale di altra disposizione dello stesso decreto
presidenziale.
È evidente pertanto che, nella specie, le norme di attuazione non
hanno ecceduto dai limiti della delega, in quanto che il menzionato
art. 20 autorizzava il Governo ad emanare le norme di attuazione e
transitorie e di coordinamento della legge con il Codice di procedura
penale e con le altre leggi.
Non v'ha dubbio infatti che le norme di coordinamento abbiano lo
scopo precipuo ed essenziale di eliminare discrepanze, antinomie,
incongruenze; e non può essere perciò non considerata norma di
coordinamento una norma che, come quella contenuta nell'art. 4 del D.
P. R. 8 agosto 1955, n. 666, fu adottata con l'obbiettivo di togliere
non solo una incongruenza, ma di mantenere la innovazione recata dalla
Novella in tema di notificazioni all'imputato nell'ambito del fine a
cui la innovazione stessa era rivolta, secondo i propositi del
legislatore. La norma di coordinamento, perciò, non solo non eccedeva
dai limiti della delega legislativa ma, con provvido uso del
coordinamento per il quale la delega era stata fatta, veniva ad
adeguare le modalità di esecuzione delle notificazioni ai fini che la
innovazione si era prefissi e ad eliminare gli inconvenienti che
sarebbero conseguiti dalla ingiustificata estensione della innovazione
stessa.
Viene così a perdere ogni consistenza l'asserito eccesso, posto a
base della pretesa illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con una unica sentenza sui giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
1) respinge le eccezioni di inammissibilità proposte
dall'Avvocatura generale dello Stato;
2) dichiara non fondata la questione, sollevata dal Tribunale di
Napoli con le ordinanze 20 e 28 giugno 1956, relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione approvate con
D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte