Sentenza n. 49/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1958 · relatore Mario Bracci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale sarda nella seduta del 2 marzo 1956,
contenente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di
pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e
lagunari della Sardegna, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 29 novembre 1957, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 dicembre 1957 ed
iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1958 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
il ricorrente e l'avv. Pietro Gasparri per la Regione autonoma della
Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio regionale sardo in data 2 marzo 1956 approvò una
legge contenente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui
di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne
e lagunari della Sardegna.
Di questa legge, costituita da nove articoli, sono particolarmente
rilevanti gli artt. 1, 2, 3 e 5.
L'art. 1 dichiara estinti tutti i diritti esclusivi di pesca nelle
acque interne e lagunari della Regione ancorché di pertinenza del
demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od
enti, all'atto dell'entrata in vigore della legge; ciò ai fini
dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della
Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie
interessate.
L'art. 2 dichiara estinti anche i diritti di carattere
patrimoniale, trasferiti dall'Erario statale alla Regione e li
sostituisce con la normale disciplina della concessione, prevista dagli
artt. 5 e segg. della legge stessa.
L'art. 3 riconosce ai possessori degli estinti diritti di pesca
un'indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi
cinque anni per l'esercizio del diritto estinto, commisurato al tasso
di capitalizzazione del 5%. La determinazione dell'indennità avviene
a cura dell'Assessore alle finanze, su domanda dell'interessato, che
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data
di pubblicazione della legge. Contro il provvedimento dell'Assessore
è ammesso reclamo in sede contenziosa davanti al Tribunale superiore
delle acque.
L'art. 5 attribuisce all'Assessore alle finanze il potere di
disporre concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti,
società e privati che ne facciano domanda, per lo sviluppo
dell'attività e dell'industria peschereccia, per il progresso
economico e sociale delle categorie interessate e per la conservazione
del patrimonio ittico sardo.
Questa legge, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per la
Sardegna, fu rinviata dal Governo della Repubblica al Consiglio
regionale che l'approvò nuovamente, dandone comunicazione al Governo
il 15 novembre 1957.
Allora il Presidente del Consiglio, in ordine alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1957, promosse la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della ricordata
legge regionale con ricorso notificato al Presidente della Giunta della
Regione autonoma della Sardegna il 29 novembre, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 14 dicembre 1957 e nel Bollettino
ufficiale della Regione sarda n. 48 del 16 dicembre 1957 e depositato
nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1957.
Secondo questo ricorso l'art. 1 sarebbe incostituzionale,
limitatamente alle acque lagunari, perché queste fanno parte del
demanio marittimo che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto per la
Sardegna non è stato trasferito dallo Stato alla Regione: perciò
spetterebbe allo Stato disciplinare la pesca in quanto si afferma che
questa è un uso delle acque lagunari.
D'altra parte, anche ad ammettere, secondo un precedente
giurisprudenziale della Corte costituzionale, che la pesca nelle acque
pubbliche non costiuisca uso del demanio idrico interno e marittimo, i
diritti esclusivi perpetui di pesca nelle acque del demanio marittimo
sarebbero diritti patrimoniali di singoli e come tali si
concreterebbero in un vero e proprio uso delle acque, sì che la loro
abolizione non potrebbe essere compresa nella materia della pesca.
Gli artt. 2 e 3 sarebbero poi viziati da illegittimità
costituzionale perché, essendo la potestà legislativa della Regione
sarda tenuta al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato, l'estinzione dei diritti esclusivi di pesca, fuori dei casi
previsti dal T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604, sarebbe potuta avvenire
soltanto con le forme e con le garanzie dell'espropriazione per
pubblica utilità. Inoltre la Regione avrebbe incostituzionalmente
legiferato in materia di rapporti di diritto privato.
La difesa dello Stato lamenta, in modo particolare,
l'illegittimità del terzo comma dell'art. 3 che sancisce la competenza
del Tribunale superiore delle acque sui ricorsi contro la
determinazione delle indennità a favore dei possessori dei diritti
esclusivi di pesca, estinti. Questa materia sarebbe di competenza dei
Tribunali regionali delle acque ai sensi del T. U. 11 dicembre 1933, n.
1775: perciò la Regione, deferendola invece alla competenza del
Tribunale superiore delle acque, avrebbe esorbitato dai limiti
costituzionali della propria legislazione, ex art. 3 dello Statuto
speciale, che non può mai modificare la competenza degli organi
giudiziari.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 5 è segnalata soltanto
in quanto le concessioni regionali di pesca riservata siano estese alle
acque lagunari ed, in genere, alle acque del demanio marittimo. In tal
caso varrebbero gli stessi motivi di censura invocati per l'art. 1.
La Regione autonoma della Sardegna si costituì regolarmente in
giudizio in persona del suo Presidente, in ordine alla deliberazione
della Giunta regionale 3 dicembre 1957, depositando le proprie
controdeduzioni il 17 dicembre 1957. Queste controdeduzioni sono state
poi illustrate da un'ampia memoria, depositata il 5 aprile 1958.
Secondo la Regione le censure mosse dal ricorso all'art. 1 non
avrebbero fondamento. Difatti la Regione ha piena potestà normativa
in materia di pesca e poiché il diritto di pesca, lungi dall'essere un
diritto reale sull'acqua nella quale vive il pesce, sarebbe un semplice
diritto potestativo alla acquisizione del pesce res nullius, i diritti
esclusivi di pesca non sarebbero facoltà originariamente inerenti alla
proprietà demaniale: perciò la materia potrebbe essere legittimamente
disciplinata da un ente diverso dallo Stato, fornito di potestà
legislativa, com'è la Regione.
Del pari infondate sarebbero le censure mosse dal ricorso
governativo agli artt. 2 e 3. La Regione ritiene che i cosiddetti
diritti perpetui ed esclusivi di pesca siano interessi legittimi e non
diritti soggettivi e che i titolari di questi interessi legittimi siano
sostanzialmente dei concessionari. Perciò l'estinzione di questi
diritti, previa indennità, prevista in determinati casi dallo stesso
T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604, equivarrebbe al riscatto della
concessione: la Regione si sarebbe formalmente ispirata a questa
nozione teorica, tratta dalla legislazione statale. Comunque, a
prescindere dalla terminologia, l'abolizione dei diritti esclusivi di
pesca mercé il pagamento di un'indennità a carico della Regione, da
determinarsi in via contenziosa in caso di disaccordo, altro non
sarebbe, nella sostanza, che una vera e propria espropriazione per
pubblica utilità: la Regione ha competenza legislativa e
amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità
purché non si tratti di opere a carico dello Stato.
Inoltre la Regione, appunto in considerazione della natura
d'interessi legittimi che sarebbe propria dei cosiddetti diritti
esclusivi di pesca, contesta che si tratti di rapporti di diritto
privato, richiamando per di più la giurisprudenza di questa Corte che
non esclude in modo assoluto che con legge regionale si possano
disciplinare anche rapporti di diritto privato.
Quanto al terzo comma dell'art. 3, la Regione si limita a ricordare
un principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per il
quale non sarebbe costituzionalmente illegittima la legge regionale che
attribuisse nuove funzioni giurisdizionali ad un organo statale, quando
ciò fosse giustificato dal sistema della legislazione statale.
Quanto all'art. 5, la Regione richiama le eccezioni sollevate a
proposito dell'art. 1, che a maggior ragione sarebbero valide per le
future concessioni regionali di pesca nelle acque lagunari. Considerato in diritto :
Questa Corte ha già avuto occasione d'affermare (sent. n. 23 del
1957) che la Regione sarda ha la potestà legislativa in materia di
pesca, indipendentemente dalla titolarità del diritto sulle acque
pubbliche. Vale a dire che è stato escluso che la disciplina della
pesca sia disciplina dell'uso delle acque pubbliche ed è stato invece
ritenuto che la legislazione in materia tiene soprattutto conto
dell'importanza economica e sociale della pesca e mira a tutelare e a
sviluppare il patrimonio ittico.
Ciò è evidente anche nella complessa legislazione statale in
materia, pur non mancando alcune disposizioni che riguardano, com'è
naturale, usi veri e propri delle acque e delle relative pertinenze.
Nel caso particolare risulta dalla stessa lettera della legge
regionale che le disposizioni relative all'abolizione dei diritti
esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna sono
state preordinate "ai fini dell'incremento della pesca e del progresso
economico e sociale delle categorie interessate (art. 1)".
Perciò la Corte non può che confermare la propria giurisprudenza
e quindi è da ritenersi infondata la censura del ricorrente che nega
alla Regione il potere di legiferare in materia di diritti di pesca
nelle acque lagunari in quanto le lagune fanno parte del demanio
marittimo ed il demanio marittimo appartiene allo Stato e non alla
Regione, per espressa disposizione dell'art. 14 dello Statuto speciale
per la Sardegna.
Difatti non ha importanza per i fini della legislazione regionale
sarda - e quindi per la competenza legislativa regionale - che i
diritti di pesca vengano esercitati nelle acque del demanio marittimo
dello Stato piuttosto che in quello idrico della Regione, posto che i
criteri che determinano la materia della pesca, di competenza esclusiva
regionale, sono quelli sopra ricordati.
Vero è che la difesa dello Stato insiste in modo particolare nel
considerare i diritti esclusivi di pesca come diritti d'uso delle
lagune in quanto l'esclusività del diritto si concreterebbe
necessariamente in una limitazione dell'uso delle acque lagunari e
delle relative pertinenze.
Che il diritto esclusivo di pesca abbia questi riflessi giuridici
soprattutto sull'uso delle pertinenze delle acque pubbliche non può
negarsi e se ne dovranno trarre precise conseguenze giuridiche, anche
ai fini delle questioni in esame.
Ma tanto che il diritto di pesca spetti al titolare uti singulus
piuttosto che uti civis, quanto che sia esclusivo o meno, perpetuo o
temporaneo, l'attività mediante la quale questo diritto potrà essere
esercitato sarà sempre la pesca. Perciò se il legislatore regionale
prende in considerazione questi diritti per le esigenze di disciplina
di quei pubblici interessi di rilevanza economica e sociale, che
servono a determinare la materia della pesca, le limitazioni accessorie
che i diritti stessi, sorti o riconosciuti in periodo di competenza
legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di pesca, sia in
materia di disciplina delle acque pubbliche, importavano all'uso del
bene demaniale, non possono costituire ostacolo alla competenza
legislativa regionale, qualora le limitazioni stesse, lungi dall'essere
aggravate o anche soltanto modificate, vengano di fatto a scomparire
come conseguenza della nuova disciplina della pesca.
Merita invece attenta considerazione questa censura
d'illegittimità costituzionale sotto il profilo che nega la competenza
legislativa regionale in quanto i diritti esclusivi di pesca sarebbero
diritti soggettivi appartenenti a quella materia dei rapporti di
diritto privato che è sottratta alla legislazione regionale.
Può seriamente sostenersi che i diritti esclusivi e perpetui di
pesca, specialmente quando derivino da antico titolo, siano diritti
soggettivi, a parte la loro ulteriore qualificazione. Ma sarebbe
erroneo ritenere che in ogni caso l'esistenza di diritti soggettivi sia
un ostacolo insuperabile all'intervento normativo della Regione, quando
questa si muova esclusivamente per la tutela diretta degli interessi
pubblici che sono propri della materia di sua competenza e non sia
rivolta alla disciplina di rapporti fra privati.
Nel caso in esame d'altra parte - e ciò rende agevole la soluzione
della questione - il legislatore regionale si è valso, nella materia
della pesca, di un sistema espropriativo, cioè di uno strumento col
quale l'ostacolo del diritto soggettivo privato con contenuto
patrimoniale, invece d'essere soltanto limitato viene addirittura
travolto legittimamente per le esigenze della disciplina dei pubblici
interessi. Ciò avviene col pieno rispetto delle regole costituzionali
purché, naturalmente, al titolare del diritto soppresso venga
attribuito un adeguato indennizzo.
La materia dell'espropriazione per pubblica utilità, purché non
riguardi opere a carico dello Stato, è di competenza della
legislazione regionale sarda (art. 4, lettera d); tuttavia questa
materia, oltre essere assoggettata ai limiti propri della legislazione
esclusiva (art. 3), deve rispettare, com'è noto, anche i principi
stabiliti dalle leggi dello Stato.
I principi che si traggono al riguardo dalla legislazione dello
Stato (artt. 25 e 29 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604) sono: che i
diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio marittimo possono
essere espropriati per causa di pubblica utilità; che la pubblica
utilità sussiste ogni volta che l'esercizio dei diritti esclusivi di
pesca "sia riconosciuto contrario ad esigenze d'interesse generale";
che l'indennità da corrispondersi all'espropriato deve consistere in
una somma proporzionata alle tasse pagate da costui sul diritto
espropriatogli e per l'esercizio di esso.
Questi principi sono stati pienamente rispettati dalla legge
regionale: i diritti esclusivi di pesca sono stati ritenuti contrari
all'interesse dell'incremento della pesca e del progresso economico e
sociale delle categorie interessate (art. 1); è stato riconosciuto ai
possessori dei diritti di pesca estinti il diritto ad un'indennità
(art. 3); quest'indennità è stata ragguagliata alla media delle tasse
pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto,
calcolata al tasso di capitalizzazione del 5% (art. 3).
Non è perciò fondata, sotto questo profilo, la censura del
ricorrente che considera violati i principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, in quanto la Regione avrebbe adottato la disciplina
dell'"estinzione" dei diritti di pesca, prevista dal T. U. n. 1604 del
1931 soltanto per il caso di non uso o di negligenza (artt. 23, 24 e
26), in luogo dell'"espropriazione" per pubblica utilità, prevista per
il contrasto con esigenze generali (artt. 25 e 29) e assoggettata a
forme e a garanzie particolari. È evidente che si tratta in parte di
un equivoco terminologico in quanto la legge regionale ha adottato il
termine "estinzione" - del resto con correttezza di linguaggio
giuridico perché in questo caso l'espropriazione non produce effetti
traslativi - per indicare sostanzialmente l'istituto
dell'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca (artt. 25 e 29 del
T. U. n. 1604 del 1931), di cui ha fatto proprie le regole generali; ed
in parte si tratta d'un'erronea nozione dei "principi stabiliti dalle
leggi dello Stato", che ovviamente non sono tutte le regole della legge
statale, perché altrimenti il potere normativo regionale si ridurrebbe
ad un semplice potere regolamentare. I principi delle leggi dello Stato
non possono consistere che nei criteri generali ai quali s'informa una
determinata disciplina legislativa statale e che di questa e dei
relativi istituti sono caratteristici.
Tale natura di "principio" non può essere certamente riconosciuta
alla competenza degli organi amministrativi previsti dalla legge dello
Stato - necessariamente statali e non regionali, perché si tratta di
leggi anteriori allo Statuto speciale per la Sardegna - e tanto meno al
dato formale della terminologia giuridica.
Appare invece costituzionalmente illegittima la norma regionale che
impone ai possessori dei diritti estinti, in virtù della legge
regionale, la presentazione della domanda per la determinazione
dell'indennità entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa,
sotto pena di decadenza.
Una decadenza dal diritto all'indennità così rigorosa non
soltanto non ha precedenti nella legislazione statale sulla pesca - non
potendosi a questa assimilare la decadenza prevista circa il
riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca di cui
all'art. 27 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604 -, ma urta addirittura
contro il principio costituzionale che l'espropriazione della
proprietà privata può avvenire soltanto salvo indennizzo e urta
altresì contro il principio particolare, già ricordato, della
legislazione statale sulla pesca, che prevede l'espropriazione di
questi diritti esclusivi, previa corresponsione d'un'indennità.
È poi sicuramente fondata la censura del ricorso relativa alla
competenza del Tribunale superiore delle acque, stabilita dal comma
terzo dell'art. 3 della legge regionale impugnata contro i
provvedimenti assessoriali di determinazione dell'indennità di
espropriazione. Secondo la vigente legislazione statale i ricorsi
previsti dagli artt. 25 e 29 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604 - che
concernono la stessa materia dei ricorsi previsti dal comma terzo
dell'art. 3 della legge regionale in esame - sono di competenza, in
primo grado, dei Tribunali delle acque pubbliche. Questa è una
modificazione, probabilmente sfuggita al legislatore regionale, che
l'art. 140, lettera f, del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle
acque e sugli impianti elettrici ha apportato agli artt. 25 e 29 del T.
U. n. 1604 del 1931, che sancivano invece la competenza del Tribunale
superiore delle acque.
Non sembra dubbio che la legislazione regionale sarda debba
rispettare questa competenza giudiziaria non soltanto perché è
principio generale dell'ordinamento dello Stato che la materia
processuale sia d'esclusiva competenza statale per le esigenze d'unità
del sistema, ma anche perché, costituendo il ricorso al Tribunale
regionale delle acque la garanzia della legittimità
dell'espropriazione, la Regione deve rispettare, ai sensi dell'art. 4
dello Statuto per la Sardegna, i principi sulla competenza giudiziaria
che in materia d'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca sono
posti dalla legge statale.
Del pari fondate sono le preoccupazioni della difesa dello Stato a
proposito dell'art. 5 della legge impugnata circa il potere della
Regione di disporre concessioni temporanee di pesca riservata a favore
di enti, società e privati che ne facciano domanda.
Questa Corte ha riconosciuto e riconosce alla Regione piena
potestà legislativa in materia di pesca anche nelle acque del demanio
marittimo ed ha ritenuto che le conseguenze dell'estinzione dei diritti
esclusivi di pesca sulle acque e sulle pertinenze del demanio dello
Stato non turbano menomamente i diritti dello Stato stesso su questi
beni, che anzi se ne avvantaggiano.
Ma ben diverso è il caso di nuove concessioni di pesca riservata
che la Regione eventualmente disponga sulle acque del demanio
marittimo. Poiché la pesca riservata non può essere esercitata
disgiunta dallo ius prohibendi, che è difficile immaginare separato
dall'uso delle pertinenze dell'acqua pubblica, non si vede come la
Regione possa disporre queste concessioni senza il consenso
dell'Amministrazione statale. Comunque occorre affermare chiaramente,
come già fu affermato in altra occasione, che la competenza
legislativa regionale è rigorosamente limitata alla materia della
pesca e che non è ammissibile nessuna interferenza regionale sulla
disciplina dell'uso delle pertinenze del demanio marittimo, anche se
ciò sembri, ad esempio, tecnicamente necessario od opportuno per la
migliore coltivazione del pesce, o per gli impianti fissi di pesca o
per la più efficace polizia delle acque o per altri motivi inerenti
alla pesca. Si è dubitato nel passato, in sede di politica
legislativa, dell'opportunità di includere nel demanio marittimo le
lagune e soprattutto le lagune cosiddette "morte", che hanno importanza
quasi esclusivamente per la pesca. Ma finché queste appartengano,
come attualmente è indubitabile, al demanio marittimo, cioè al
demanio dello Stato, soltanto il soggetto titolare di questo demanio
può disporre degli usi delle lagune. Perciò le concessioni
temporanee di pesca riservata, di cui al primo comma dell'art. 5 della
legge regionale impugnata, non possono concedere diritti nelle acque e
nelle pertinenze del demanio marittimo senza il consenso
dell'Amministrazione statale competente.
D'altra parte, poiché le norme statutarie hanno repartito le
funzioni fra lo Stato e la Regione sarda in modo che gli usi delle
acque marittime sono riservati alla disciplina dello Stato - che è
l'unico soggetto del demanio marittimo - mentre gli interessi della
pesca sono stati affidati alla competenza esclusiva della Regione, è
ovvia l'esigenza d'una stretta collaborazione fra lo Stato, che regola
le acque lagunari, e la Regione sarda, che regola l'attività della
pesca.
Ma questa collaborazione fra lo Stato e la Regione è del tutto
normale nel sistema delle nostre autonomie, sia che si tratti
d'attività legislativa, sia che si tratti d'attività amministrativa.
In questi campi la legislazione dello Stato, che tenga conto
opportunamente della competenza della Regione e della sua legislazione
- del resto le leggi dello Stato si applicano nelle materie attribuite
alla competenza della Regione sarda quando non sia diversamente
disposto con leggi regionali - può facilmente superare le difficoltà
che derivano dal fatto che due enti diversi esercitano funzioni diverse
sullo stesso bene.
Perciò può sembrare più prudente che in questi campi d'attività
mista la Regione prenda magari l'iniziativa di un'adeguata disciplina
legislativa statale (art. 121 della Costituzione), piuttosto che
correre il rischio di legiferare invano, fuori del campo della propria
competenza.
Poiché entro i limiti dell'interpretazione sopra esposta la norma
dell'art. 5 della legge regionale in esame è costituzionalmente
legittima, non occorre pronunciare l'inefficacia della norma stessa per
l'eventualità di altre interpretazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del
secondo e del terzo comma dell'art. 3 della legge approvata dal
Consiglio regionale sardo il 2 marzo 1956, recante norme per
l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare
l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna,
in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte