Sentenza n. 49/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1963 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 5 novembre 1962, recante:
"Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7, concernente
provvedimenti in favore delle imprese armatoriali", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 13 novembre 1962, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 22 novembre successivo ed iscritto al n. 11 del
Registro ricorsi 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e
l'avv. Enzo Silvestri, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso in data 13 novembre 1962 il Commissario dello Stato per
la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale approvata
dall'Assemblea il 5 novembre 1962, chiedendo che ne sia dichiarata la
illegittimità costituzionale.
Si premette nel ricorso che detta legge regionale, con la norma
contenuta nel suo art. 1, pur conservando immutato il termine, già
decorso, del 30 giugno 1962, entro il quale doveva essere commessa la
costruzione di nuove navi per fruire delle agevolazioni previste dalla
precedente legge regionale n. 7 del 1961, ha spostato di due anni il
termine del 30 giugno 1964, assegnato da questa stessa legge per il
varo delle navi ammesse al beneficio. In reiazione allo spostamento di
tale termine la legge denunziata, all'art. 2, ha modificato il
dispositivo finanziario, ripartendo la spesa globale di cinque miliardi
- rimasta invariata nel suo ammontare - in sette esercizi finanziari
anziché in cinque, ferma la decorrenza dell'esercizio 1960-61.
Nel ricorso si fa, inoltre, presente che il disegno di legge (Doc.
n. 582/1960 Atti parlamentari Assemblea regionale sici liana), da cui
ha tratto origine la legge regionale siciliana con altri due disegni di
legge regionali - tutti di iniziativa parlamentare e relativi alla
stessa materia degli aiuti ai cantieri navali in Sicilia - furono
notificati nel luglio 1962 alla Commissione della Comunità economica
europea, a cura della rappresentanza permanente della Repubblica presso
la Comunità Europea in Bruxelles, in osservanza dell'obbligo della
notifica preventiva di "nuovi aiuti" sancita dall'art. 93, paragrafo 3,
del Trattato di Roma.
A seguito di tale notifica, la Commissione della Comunità
economica europea, con lettera del 22 agosto 1962 indirizzata al
rappresentante permanente italiano in Bruxelles, ha formulato
osservazioni e richiesto chiarimenti sui tre disegni di legge
regionali, con particolare riguardo a quello di cui alla legge
denunziata, in relazione alle difficoltà già sorte dopo
l'approvazione della precedente legge regionale n. 7 del 1961.
Il contenuto della lettera della Commissione della Comunità
economica europea fu, quindi, portato a conoscenza del Presidente della
Regione siciliana con nota n. 1200/2-87 del 20 settembre 1962 del
ricorrente Commissario dello Stato, perché fossero forniti i
chiarimenti e le notizie occorrenti alla rappresentanza permanente
della Repubblica di Bruxelles. Il Governo regionale non dava però
riscontro alla richiesta e, nella seduta del 5 novembre 1962,
l'Assemblea approvava la legge in oggetto.
Tutto ciò premesso, il Commissario dichiara nel ricorso di voler
prescindere da qualsiasi apprezzamento di merito sull'impugnato
provvedimento, essendo, a suo avviso, ovvio che qualsiasi indagine
sulla compatibilità di nuovi aiuti, ai sensi dell'art. 92 del Trattato
di Roma, esulerebbe dalla sua competenza, e si limita, pertanto, ad
esaminare gli aspetti costituzionali concernenti l'approvazione della
legge nelle circostanze sopra riferite.
Al riguardo, dopo aver affermato che nessun dubbio può sussistere
circa il dovere degli organi legislativi, anche delle Regioni a Statuto
speciale, di ottemperare agli obblighi derivanti da trattati
internazionali stipulati dallo Stato, deduce che concreta una palese
inosservanza di tali obblighi, da parte della Regione siciliana,
l'approvazione della legge denunziata in pendenza dell'esame della
Commissione della Comunità economica europea, e senza che il Governo
regionale avesse fornito i chiarimenti e le notizie richiesti da tale
Commissione.
Sulla sussistenza dell'obbligo di dare tali notizie e chiarimenti,
e cioè sulla necessità della osservanza dell'art. 93, paragrafo 3,
del Trattato di Roma, fa presente, infine, che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri aveva diramato le necessarie istruzioni dando
anche norme particolareggiate circa le modalità di invio delle
proposte di legge regionale, affinché il Governo potesse, a sua volta,
provvedere a comunicare alla Commissione della Comunità economica
europea i provvedimenti compresi nella sfera di applicazione del citato
art. 93, parafrago 3. Nel caso in esame le istruzioni suddette sono
state osservate per quanto riguarda la preventiva notifica alla
Commissione della Comunità economica europea del disegno di legge da
cui ha avuto origine la legge denunziata. La mancata risposta del
Governo regionale alla richiesta di notizie e chiarimenti avrebbe,
pertanto, dato luogo alla violazione denunziata.
La Regione siciliana, costituitasi in giudizio con atto del 30
novembre 1962, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque rigettato, deducendo:
1) sull'inammissibilità: a) la mancata indicazione - ai sensi
degli artt. 34 e 23 della legge 1953, n. 87 - delle norme
costituzionali che si assumono violate; il ricorso si sarebbe infatti
limitato ad indicare, per censurarne la violazione, gli articoli 92 e
93, paragrafo 3, del Trattato di Roma, ratificato con legge 1957, n.
1203, che è legge ordinaria e non costituzionale; b) la mancata
impugnazione della legge regionale n. 7 del 1961, da cui deriverebbe
l'inammissibilità dell'impugnazione della legge regionale attuale,
avendo questa per contenuto norme accessorie rispetto alla precedente;
2) nel merito, la insussistenza della dedotta violazione degli
artt. 92 e 93, paragrafo 3, del Trattato di Roma. Infatti:
a) l'art. 92, come si ricava dal suo contenuto e dalla sua
collocazione (Sez. III), riguarda gli aiuti concessi dagli Stati;
invece la legge denunziata prevede benefici accordati, con fondi
regionali, dalla Regione, che è ente dotato di personalità e quindi
diverso dallo Stato-persona, e che dispone di proprie risorse. Sarebbe
del resto arbitrario interpretare la norma del Trattato nel senso che
si riferisca a qualsiasi aiuto proveniente da un ente pubblico, sia
pure a carattere territoriale, dato che, così intendendo la norma, si
giungerebbe all'assurdo che qualsiasi beneficio accordato dalle
Regioni, dalle Provincie e dai Comuni a favore di talune imprese
dovrebbe essere sottoposto ai controlli previsti dal Trattato;
b) l'art. 93, paragrafo 3, fa obbligo di comunicare alla
Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. La
legge denunziata, però, non ha modificato gli aiuti previsti dalla
precedente legge regionale essendosi limitata - oltre che a ripartire
la spesa complessiva degli aiuti, rimasta invariata, in sette anziché
in cinque esercizi finanziari - a protrarre il termine per il varo
delle navi ammesse al beneficio, senza modificare quello già scaduto
per le commesse di costruzione delle navi. Sicché nessuna nuova
impresa potrebbe venire a beneficiare delle provvidenze concesse dalla
legge "oltre quelle che alla data del 30 giugno avevano presentato
domanda".
Lo spostamento del termine per il varo delle navi non comporta
quindi modifiche che vengano ad incidere sulla sostanza dell'aiuto. Per
l'art. 92 del Trattato dovrebbe trattarsi di aiuto che falsi o minacci
di falsare la concorrenza. Nessuna incidenza può avere però in tale
direzione la modifica apportata dalla legge denunziata. Per la quale,
pertanto, non ricorre neppure l'ipotesi del successivo art. 93,
paragrafo 3.
Con atto depositato in cancelleria il 22 novembre 1962 si è
costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato in difesa del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Essa ha poi
depositato, in data 11 gennaio 1963, una memoria, nella quale sostiene
l'infondatezza dei due motivi di inammissibilità del ricorso addotti
dalla difesa della Regione, insistendo che nel caso in esame la Regione
ha violato quanto meno degli obblighi processuali, mentre il giudizio
sul merito compete agli organi della Comunità.
Con memoria depositata il 24 gennaio la difesa della Regione
contesta a sua volta questi argomenti, ribadendo quelli da essa già
addotti a sostegno delle proprie conclusioni.
Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato
più ampiamente i termini delle questioni dibattute negli atti scritti. Considerato in diritto :
1. - Le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla
difesa della Regione siciliana non possono essere accolte.
Anche se il ricorso del Commissario dello Stato non contiene una
espressa menzione delle norme della Costituzione violate dalla Regione
con l'approvazione della legge regionale impugnata, non puo sorgere
dubbio nella individuazione dei principi costituzionali, dai quali la
Regione si è discostata a giudizio del ricorrente e che trovano
conferma nelle norme ricordate più oltre.
Né può essere accolta la tesi affermata dalla difesa della
Regione, secondo la quale la mancata impugnazione della legge regionale
siciliana 20 gennaio 1961, n. 7, renderebbe inammissibile l'impu
gnazione successiva della legge 5 novembre 1962, che si afferma essere
accessoria rispetto al primo provvedimento; la Corte ha più volte
affermato il principio, che ogni provvedimento legislativo ha esistenza
a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini
dell'accertamento della sua legittimità costituzionale.
2. - La Corte è chiamata ad esaminare le questioni concernenti la
competenza legislativa della Regione e i modi del suo esercizio, per
giudicare se la Regione stessa abbia rispettato i limiti imposti alla
sua competenza e le norme che regolano i relativi procedimenti.
Il problema essenziale della controversia concerne pertanto la
legittimità di atti normativi di una Regione, in materia che abbia
formato oggetto di trattato internazionale, compiuti senza l'osservanza
delle direttive impartite dallo Stato. La questione potrebbe essere
prospettata invero per ogni figura di attività di qualsiasi soggetto
ed ente pubblico; ma presenta ovviamente particolare importanza nel
caso di una Regione investita di ampia potestà legislativa, quale è
appunto la Regione siciliana.
La Corte ritiene che il problema non ammetta se non una soluzione.
Alle Regioni, comprese quelle a Statuto speciale, la Costituzione
accorda una sfera di autonomia più o meno ampia, ma non certo la
sovranità. Vi si legge, infatti, che "la Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" (art. 5), che
"le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione" (art. 115),
mentre "alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali" (art. 116). Lo Statuto speciale per la
Regione siciliana ribadisce il principio, dichiarando la Sicilia
"costituita in Regione autonoma... entro l'unità politica dello Stato
italiano" (art. 1).
Di fronte a questi principi fondamentali, che caratterizzano la
struttura della Repubblica italiana, non può attribuirsi importanza al
fatto che lo Statuto della Regione siciliana non menzioni espressamente
il "rispetto degli obblighi internazionali" fra i limiti della potestà
legislativa regionale, come hanno fatto altri Statuti approvati
successivamente (art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna; art. 2
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 4 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); anche quando non vi è alcuna
disposizione espressa, come è del resto nel caso delle Regioni a
statuto ordinario, nessuno potrebbe supporre che a Regioni autonome
siano attribuiti poteri sovrani.
Poiché soltanto lo Stato è soggetto nell'ordinamento
internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale
ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni, non può
dubitarsi della illegittimità degli atti da queste compiuti senza
l'osservanza delle regole prescritte.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha insistito, nelle difese
scritte e nella discussione orale, sul punto che il vizio denunciato
concerne essenzialmente la violazione di un obbligo processuale da
parte della Regione, la quale non si è attenuta puntualmente alle
prescrizioni di ordine procedurale, alla cui osservanza era stata
richiamata dagli organi dello Stato. Tale circostanza non è contestata
dalla Regione e si può ritenere per certo che l'approvazione del
disegno di legge da parte dell'Assemblea regionale avvenne senza che
gli organi della Regione avessero fornito le notizie e i chiarimenti
richiesti dalla Commissione della Comunità economica europea per il
tramite della rappresentanza permanente della Repubblica italiana
presso le Comunità europee.
Ciò posto, gli argomenti addotti dalla difesa della Regione per
dimostrare che la legge denunciata non innova la situazione, né reca
alcun turbamento all'attuazione di quei principi di libera concorrenza
che il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea,
si è proposto di attuare, anche se attendibili, non possono avere
alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio.
Il comportamento degli organi regionali, che ha concretato la
violazione delle prescrizioni impartite dallo Stato in osservanza di
obblighi internazionali, che ad esso competeva interpretare e definire,
è sufficiente - a giudizio della Corte - a determinare la
dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal
Presidente della Regione siciliana;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 novembre 1962,
recante "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7,
concernente provvedimenti in favore delle imprese armatoriali", in
riferimento alle norme contenute negli artt. 5 della Costituzione e 1
dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte