Sentenza n. 49/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 212/1956
- art. 2legge 212/1956
- art. 8legge 212/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3,
secondo comma, e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente
"Norme sulla disciplina della propaganda elettorale", promosso con
ordinanza emessa il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Spatola Giovanna ed altri, iscritta al
n. 66 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche
dell'aprile 1963, Spatola Giovanna, Silvestri Alessandro, Vanni Regini,
Savini Pietro e Verticchio Giuseppe, venivano sorpresi ad affiggere
manifesti, intestati al movimento "Rinnovamento sociale" ed a firma
"Ernesto Brivio", sui riquadri di un tabellone per la propaganda
elettorale destinati ad altri partiti politici.
Rinviati a giudizio dinanzi al Pretore di Roma per rispondere della
contravvenzione punita dall'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212,
contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, la
difesa degli imputati sollevava eccezione di illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 2, 3 e 8 della citata
legge, in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.
Rilevava al riguardo la difesa che gli oneri e le limitazioni
contemplate negli artt. 2 e 3 della legge elettorale (domande,
comunicazioni, istanze per ottenere l'assegnazione di spazi sui
tabelloni elettorali) sono in contrasto col "diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero" nonché con quello di "concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale", sanciti
rispettivamente dalle citate norme costituzionali. Tali disposizioni -
secondo la difesa - avevano precluso al partito "Rinnovamento sociale",
che partecipava regolarmente alla competizione elettorale con la
presentazione di liste in tutto il territorio della Repubblica, la
manifestazione del proprio pensiero in forma propagandistica murale. E
ciò in quanto, trattandosi di partito di nuova fondazione, non aveva
potuto rispettare i termini di cui all'art. 3 della legge n. 212.
Il Pretore, in accoglimento della dedotta eccezione, con ordinanza
28 febbraio 1964, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale.
Motivando in ordine alla non manifesta infondatezza della questione
il Pretore si è limitato ad osservare che "per il semplice fatto di
non aver presentato la domanda di cui all'art. 3 della richiamata
legge, un partito si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a
mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a
rinnovare i suoi organi rappresentativi mediante le elezioni". Ciò -
secondo l'ordinanza - comporterebbe violazione degli artt. 21 e 49
della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata ai Presidenti delle Camere e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23
maggio 1964.
Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite, ma
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con deposito di atto di
intervento in cancelleria in data 30 aprile 1964.
L'Avvocatura osserva che la norma impugnata, disciplinando l'uso di
appositi spazi per la propaganda murale e ripartendo questi in misura
eguale tra tutti i richiedenti, non viola l'art. 21 della Costituzione,
essendosi il legislatore limitato a disciplinare l'esercizio del
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
La disciplina delle affissioni in appositi spazi tende ad
assicurare a tutti il diritto di manifestare in pari misura il proprio
pensiero sia evitando che vi siano soggetti che, pur avendone titolo,
non abbiano spazio a disposizione, sia impedendo il verificarsi di
abusi che possano offendere altri beni, parimenti tutelati dalla
Costituzione.
Del pari infondata, secondo l'Avvocatura, è poi la pretesa
violazione dell'art. 49 della Costituzione secondo il quale tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
La norma denunciata, infatti, determinata da elementi obiettivi,
non annulla tale diritto ma comporta una legittima e modesta
compressione di esso, residuando altre innumerevoli vie di espressione,
con metodo democratico, delle proprie idee ai fini della determinazione
della politica nazionale.
L'Avvocatura, pertanto, conclude, chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - L'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme
sulla disciplina della propaganda elettorale, dispone che, sino a
quando non vengano assegnate le superfici entro gli spazi per le
affissioni riservati ai partiti o gruppi politici o singoli candidati,
gli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale
sono liberi a tutti.
Per potere usufruire di tali spazi nel suddetto periodo, il secondo
comma dell'art. 3 prescrive che gli interessati "debbono presentare
domanda al Sindaco entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi".
In quest'ultima disposizione il Pretore di Roma ha ravvisato la
violazione dei diritti di manifestare liberamente il proprio pensiero e
di concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale, garantiti rispettivamente dagli artt. 21 e 49 della
Costituzione.
Gli artt. 2 e 8 della legge 1956, n. 212, anche essi denunciati
come incostituzionali, vengono in considerazione, nella proposta
questione di legittimità, solo per la loro relazione con la norma
propriamente impugnata, in quanto le rispettive disposizioni riguardano
gli spazi da destinare alle affissioni e le sanzioni penali comminate a
carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi
suddetti.
Ritiene la Corte che la questione sia infondata sotto entrambi gli
aspetti prospettati.
2. - Per quanto riguarda il preteso contrasto con l'art. 21 della
Costituzione va rilevato che con la sentenza n. 48 del 1964 la Corte
si è già pronunziata sulla legittimità costituzionale delle
disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 8, quarto comma, della
legge 4 aprile 1956, n. 212, e che i principi affermati in detta
sentenza valgono a risolvere, sotto l'aspetto considerato, anche
l'attuale questione.
Ha ritenuto la Corte che la norma, secondo la quale durante la
campagna elettorale l'affissione di stampati e manifesti di propaganda
è consentita soltanto negli spazi a tal fine destinati in ogni Comune,
e le sanzioni penali comminate per chi contravvenga a tale disposizione
non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, ma si limitano a regolarne l'esercizio.
Dopo aver rilevato che l'affissione in genere incontra anche in
altre leggi una serie di divieti e limitazioni a tutela di pubblici
interessi, la Corte ha, peraltro, osservato che la disciplina della
propaganda politica a mezzo manifesti durante la campagna elettorale,
dettata dalla legge n. 212 del 1956, tende a porre tutti, partiti e
cittadini, "in condizione di parità onde assicurare che, in uno dei
momenti essenziali della vita democratica, questa non sia di fatto
ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di
minoranza".
Ora, esaminando al lume di queste considerazioni, le disposizioni
in questa sede impugnate, risulterà di tutta evidenza che, sia
l'obbligo sancito dall'art. 3 della legge di presentare una domanda al
Sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non
partecipanti alla competizione elettorale, sia, conseguentemente, la
sanzione penale comminata dall'art. 8, primo comma, a carico di colui
che, non avendone titolo, abbia usato degli spazi suddetti, non danno
luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero, ma provvedono soltanto a disciplinarne
l'esercizio garantendone a tutti la effettività e ponendo tutti in una
situazione di assoluta eguaglianza di trattamento.
Proprio in riferimento alla disposizione impugnata la Corte ha
avuto modo di osservare, nella ricordata sentenza, che la domanda ha la
sola funzione di render noto il proposito di procedere all'affissione e
che nessun potere discrezionale la norma attribuisce alla Giunta
comunale nella ripartizione degli spazi per le affissioni, in quanto la
semplice presentazione della domanda determina ipso iure l'obbligo per
l'Amministrazione di assegnare una determinata superficie a ciascun
richiedente.
Nell'art. 3 viene precisato che la ripartizione degli spazi deve
essere fatta dalla Giunta secondo l'ordine di presentazione delle
domande e, qualora sia necessario, secondo un turno mediante sorteggio
da effettuarsi in presenza dei richiedenti, in maniera che tutti
possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
È quindi agevole rilevare che la norma in esame assolve ad un ben
preciso ed indispensabile compito: rendere concretamente possibile
alla Giunta, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli
spazi in questione in parti uguali tra tutti gli interessati che
intendono partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni
nel periodo antecedente alla assegnazione degli spazi destinati ai soli
partiti politici.
3. - Dalle considerazioni testé svolte discende l'infondatezza
della questione anche in riferimento all'art. 49 della Costituzione.
Privo di fondamento è il particolare rilievo formulato al riguardo
nell'ordinanza di rimessione secondo il quale un partito, per il
semplice fatto di non aver presentato la domanda richiesta dal secondo
comma dell'art. 3, si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a
mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a
rinnovare i suoi organi rappresentativi, e ciò in violazione del
diritto riconosciuto dall'art. 49 della Costituzione di concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Il giudice a quo non ha anzitutto tenuto conto che la propaganda
disciplinata dalla legge in esame afferisce ad un settore ben
delimitato qual è quello dell'affissione di manifesti, stampati ed
altro in appositi delimitati spazi e che la stessa propaganda può
liberamente essere svolta con metodo democratico in numerose altre
forme ed aspetti altrettanto idonei ai fini della determinazione della
politica nazionale.
In secondo luogo, poi, il rilievo non ha evidentemente tenuto in
debita considerazione due importanti circostanze: che la presentazione
di una domanda da parte dei partiti è richiesta dalla legge solo per
consentire anche ad essi l'assegnazione di superfici negli spazi
destinati a coloro che non partecipano direttamente alla campagna
elettorale; che l'assegnazione degli spazi a domanda ha carattere di
provvisorietà essendo limitata ad un ben determinato periodo di tempo
nel corso della campagna elettorale. Essa, infatti, cessa non appena
la Giunta - ricevuta comunicazione delle liste e candidature ammesse -
sarà in grado di delimitare e ripartire gli spazi riservati ai
partiti. Da questo momento i partiti possono affiggere solo in tali
spazi e non più in quelli destinati agli estranei alla competizione,
che vengono nuovamente ripartiti con le modalità stabilite dall'art.
5, comma secondo, della legge.
L'ordinanza di rimessione non ha tenuto presente che ai partiti
sono riservati appositi spazi, non assegnabili nella prima fase della
campagna elettorale, che vengono ripartiti in parti uguali dalla Giunta
secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste. Tale
ripartizione, ovviamente, non è subordinata alla presentazione di
alcuna domanda, in quanto il diritto di un partito di vedersi assegnata
una superficie per le affissioni scaturisce direttamente
dall'ammissione della sua lista.
Ciò dimostra che anche il partito che non ha potuto ottenere
l'assegnazione di superfici negli spazi destinati ai non partecipanti
alla competizione elettorale per aver omesso di presentare la relativa
domanda, potrà sempre partecipare alla propaganda mediante affissione
sugli spazi destinati ai partiti dopo che l'ammissione della propria
lista verrà comunicata alla Giunta.
Ritiene, quindi, la Corte che le disposizioni impugnate, proprio in
omaggio ai principi di una sana democrazia, pongono tutti i partiti
sullo stesso piano ai fini della propaganda mediante affissione
assicurando a ciascuno di essi eguaglianza di trattamento
indipendentemente dalle rispettive forze e possibilità economiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della legge 4 aprile
1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda
elettorale", in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte