Sentenza n. 49/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/04/1967 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966
recante "nuovi provvedimenti a favore del grano duro", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato
il 31 maggio 1966, depositato in cancelleria il 10 giugno successivo ed
iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 31 maggio 1966, notificato in pari data, il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la
legge approvata dall'Assemblea regionale il 25 maggio 1966 e comunicata
ad esso Commissario il 26 successivo, recante "nuovi provvedimenti a
favore del grano duro".
Il Commissario rileva nel ricorso in primo luogo che la legge
sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione per inidoneità
dei mezzi di copertura della spesa ivi prevista.
Infatti, si precisa nel ricorso, la legge impugnata autorizza per
l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni, alla
quale dovrebbe farsi fronte "utilizzando parte della disponibilità
residua esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge
regionale 7 luglio 1960, n. 24, al cap. 141 del corrente esercizio
finanziario" mentre nessuna somma è allocata a tale capitolo, che
trovasi iscritto solo per "memoria" nel bilancio.
Inoltre, prosegue il Commissario, un secondo motivo di
illegittimità della legge, (che concerne aiuti ai produttori di grano,
e riflette quindi materia rientrante nella disciplina della Comunità
economica europea) dovrebbe riscontrarsi nell'omessa comunicazione
preventiva del disegno di legge alla Commissione della predetta
Comunità, e nella conseguente violazione dell'articolo 93, paragrafo
terzo, del Trattato di Roma, che anche la Regione sarebbe tenuta ad
osservare.
Il ricorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del
25 giugno 1966 e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33
del 9 luglio 1966.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio a sostegno
del ricorso depositando in cancelleria atto di costituzione senza
deduzioni il 10 giugno 1966.
Si è anche costituita la Regione, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Guarino, il quale ha depositato le deduzioni in cancelleria il
30 giugno 1966.
Osserva anzitutto la difesa della Regione che, il controllo della
Corte costituzionale circa l'osservanza dell'art. 81 della Costituzione
sarebbe di mera legittimità e non potrebbe avere ad oggetto la
valutazione della sufficienza della copertura finanziaria prevista
dalle leggi autorizzative di spese. Pertanto l'obbligo di cui al
predetto art. 81 sarebbe assolto quando, come nella specie, la legge
indichi come mezzo di finanziamento il ricorso alle disponibilità
residue degli stanziamenti precedenti. Sarebbe d'altra parte
irrilevante che al capitolo 141 suddetto non figuri alcuno
stanziamento, in quanto il finanziamento della spesa, secondo la legge
impugnata, verrebbe effettuato non con nuovi stanziamenti, ma con le
disponibilità residue esistenti e, in fatto, largamente sufficienti.
Aggiunge poi la difesa della Regione che, comunque, la legge
impugnata è solo una specificazione della legge precedente, e riflette
oneri solo eventuali ed anzi estremamente improbabili, almeno con
riferimento all'esercizio in corso.
Riguardo poi al secondo motivo di ricorso, la difesa osserva che la
legge impugnata non introduce un nuovo sistema di aiuti ai produttori
di grano rispetto a quello previsto dalla precedente legge del 1960,
giacché il contributo a pareggio che viene a sostituire la garanzia
fideiussoria prevista nella precedente disciplina (e cioè il
contributo agli Enti finanziatori dell'ammasso volontario del grano
duro qualora i risultati di gestione non siano sufficienti a coprire le
anticipazioni disposte e le spese sostenute) concernerebbe unicamente
il rapporto interno fra gli Enti finanziatori e la Regione, e non gli
agricoltori. Con ciò sarebbe da escludere che essa legge dovesse
essere sottoposta agli organi comunitari a norma dell'art. 93 del
Trattato, il quale prevede tale obbligo solo per i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti.
D'altra parte, prosegue la difesa della Regione, siccome la legge
impugnata lascia immutato il sistema di aiuti previsto dalle leggi
precedenti, in ordine alle quali non fu promossa la procedura prevista
dall'art. 93, paragrafo secondo, del Trattato di Roma, riconoscendosi
così la loro compatibilità con gli obblighi comunitari, dovrebbe
ritenersi valido tale riconoscimento anche nel caso in esame.
Che la legge impugnata non richiedesse una specifica approvazione
della Commissione comunitaria risulterebbe poi anche dal fatto che
l'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato di Roma attiene "ai progetti
di aiuti" considerati non con riferimento ai singoli atti relativi ma
come risultati economici da conseguire attraverso molteplici procedure.
E questi effetti, afferma la Regione, non mutano, rispetto a quelli
delle leggi precedenti, almeno per quanto riguarda gli aspetti esterni.
Tutto ciò premesso la difesa della Regione contesta infine che,
anche se esistesse, la violazione del Trattato possa costituire vizio
di legittimità costituzionale. Invero, un principio consimile sarebbe
in contrasto con l'art. 11 della Costituzione che richiede condizioni
di reciprocità con gli altri Stati per l'ammissibilità di limitazioni
della sovranità (reciprocità che, nell'ambito dei partecipanti al
M.E.C. non sussisterebbe), e sarebbe altresì in contrasto con l'art.
80 della Costituzione, secondo cui la ratifica dei Trattati, se può
rappresentare adempimento di un obbligo internazionale, non può
condurre però ad un vizio di legittimità della legislazione interna.
La difesa della Regione conclude pertanto chiedendo dichiararsi
infondato il ricorso.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato, nei termini, una memoria
illustrativa con cui ribadisce le censure di illegittimità della legge
impugnata sollevate col ricorso del Commissario dello Stato, osservando
in particolare che, nella specie, l'accertamento relativo alla
copertura della spesa non implicherebbe indagini di merito, riflettendo
solo la constatazione della inesistenza della copertura medesima.
D'altra parte, osserva pure l'Avvocatura, sarebbe innegabile
l'obbligo della Regione di comunicare nei modi di legge il
provvedimento impugnato alla Commissione della C.E.E., stante il suo
contenuto, e non essendo vincolante, anche perché riferibile ad una
precedente e diversa situazione, il mancato inizio della procedura di
accertamento della eventuale incompatibilità con l'ordinamento
comunitario delle precedenti leggi del 1958 e 1960 nella stessa
materia.
L'Avvocatura pertanto conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
Anche la difesa della Regione ha tempestivamente depositato una
memoria, con la quale sviluppa le argomentazioni già svolte nelle
prime deduzioni.
Afferma in particolare la Regione, richiamandosi alla sentenza n. 1
del 1966 della Corte, che la legge che prevede una nuova spesa può
recare una valutazione anche solo presuntiva del relativo ammontare,
quando ciò sia in dipendenza della particolare natura dell'impegno. In
conformità di questo criterio si sarebbe comportato il legislatore
regionale valutando che le spese previste dalla legge impugnata, date
le modalità degli interventi, in realtà avrebbero potuto trovare
capienza negli stanziamenti già previsti in bilancio. E tale
apprezzamento rientrerebbe nella incensurabile discrezionalità del
legislatore, non potendo il giudizio di legittimità estendersi al
controllo della piena corrispondenza fra le entrate e le spese; la
Corte invero, in tal caso, secondo la Regione, giudicherebbe
aprioristicamente e senza disporre dei necessari strumenti. Con ciò
perderebbe rilievo la mancanza di stanziamento sul capitolo 141, la cui
semplice esistenza sarebbe sufficiente ad assolvere il precetto
costituzionale, restando la reale erogazione delle spese subordinata
alla eventuale effettiva disponibilità sul capitolo stesso, tanto più
che la legge impugnata e le precedenti in materia non determinerebbero
un programma necessario di finanziamento, ma conferirebbero solo
all'amministrazione regionale la facoltà di concedere aiuti entro il
limite massimo di 1.000 milioni.
Per quanto concerne poi l'altra censura di illegittimità la difesa
insiste nel negare che il lamentato contrasto della legge impugnata con
l'art. 93 del Trattato di Roma possa costituire vizio di legittimità
costituzionale, e richiamandosi anche alla sentenza n. 14 del 1964
della Corte, afferma in particolare che il Trattato stesso è stato
approvato con una legge ordinaria, la quale non avrebbe, come tale, il
potere di limitare la potestà legislativa esclusiva della Regione in
materia di agricoltura. Né si potrebbe ravvisare un limite alla
potestà legislativa regionale nell'impegno dello Stato verso la
C.E.E., la cui violazione, se mai, potrebbe costituire solo un illecito
internazionale. La Regione siciliana, inoltre, secondo la difesa, non
sarebbe vincolata al rispetto degli obblighi internazionali, ed anche
sotto questo profilo vedrebbe illegittimamente limitata la sua potestà
legislativa esclusiva da un mero comportamento internazionale dello
Stato e dagli impegni di questo assunti in tale campo.
La difesa della Regione insiste quindi nelle già rassegnate
conclusioni. Considerato in diritto :
Con il primo motivo di ricorso, il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana impugna la legge approvata dall'Assemblea regionale
il 25 maggio 1966 contenente "nuovi provvedimenti a favore del grano
duro" per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in
quanto l'autorizzazione della spesa di mille milioni per provvedere
alle esigenze ivi previste all'art. 3, primo comma, per l'esercizio in
corso, non è accompagnata dalla indicazione dei mezzi per farvi
fronte. Si aggiunge che nel secondo comma dello stesso articolo si fa
riferimento alla utilizzazione di parte della disponibilità residua
esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge 7 luglio
1960, n. 24, al capitolo 141 dell'esercizio finanziario corrente (1966)
ma che tale capitolo trovasi iscritto alla rubrica terza "tutela
economica dei prodotti agricoli" al solo titolo "per memoria".
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Va rilevato che alle agevolazioni per i produttori di grano duro si
è provveduto con tre leggi regionali, successive nel tempo.
Una prima legge (n. 11 del 1958) ha disposto contributi ai
produttori conferenti all'ammasso, con prelievo delle somme occorrenti
dal capitolo 23 dello stato di previsione delle spese, salvo per gli
esercizi futuri a provvedere con la legge di bilancio.
Una seconda legge (n. 24 del 1960) ha abrogato la prima e, nel
concedere contributi a favore dei produttori ammassanti (artt. 3 e 4),
ha disposto (art. 10) che agli oneri relativi si dovesse far fronte,
utilizzando "le disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni
fatte in forza della precedente legge".
Una terza legge, quella impugnata, dispone per la concessione di un
contributo agli Enti finanziatori dell'ammasso granario, allo scopo di
colmare il deficit di gestione ed indica per far fronte all'onere
relativo, i mezzi di cui all'art. 3, stessa legge, come sopra riferito.
Ciò posto, per quanto riguarda l'obbligo di conformità delle
leggi, sia nazionali che regionali, all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, questa Corte ha più volte affermato (e qui ribadisce) il
principio che ad ogni stanziamento di spese per nuovi oneri debba
corrispondere l'indicazione positiva dei mezzi per effettuarne la
copertura.
Nel caso in esame, il capitolo 141 del bilancio regionale 1966 non
contiene alcuna indicazione di somma, quale mezzo di copertura,
risultando la partita testualmente inscritta solo "per memoria".
Trattasi, cioè, di un tipo di iscrizione senza stanziamento, che
ripete la sua origine da vecchi sistemi di contabilità generale, i
quali consentivano l'allocazione, nei capitoli, di eventuali importi di
uscita in corrispondenza del verificarsi di determinate entrate nel
corso dell'esercizio, senza una specifica autorizzazione parlamentare,
resasi invece attualmente necessaria, a norma dell'art. 81 della
Costituzione. Il capitolo in esame, quindi, allo stato, riflette una
mera annotazione contabile sprovvista di un contenuto finanziario
sostanziale, sicché quando nella legge impugnata, ai fini della
copertura della prevista spesa di mille milioni, si fa riferimento alle
"disponibilità residue" del capitolo stesso, si indica un mezzo di
copertura non solo indeterminato nella sua consistenza, ma, addirittura
ipotetico e genericamente supposto.
Comunque, sembra opportuno rilevare, a titolo meramente
incidentale, circa l'asserita formazione di disponibilità residue da
servire per soddisfare la spesa di mille milioni, che nei bilanci
regionali che precedono quello del 1966 soltanto due del 1960 - 61 e
del 1963 - 64 contengono, per i contributi in questione, indicazioni di
cifre, ma rispettivamente soltanto per 200 e 360 milioni mentre, per
gli altri bilanci, si ripete l'indicazione "per memoria".
Non sembra attendibile il rilievo della difesa regionale secondo
cui la legge impugnata sfuggirebbe alla censura perché concernente
spese la cui effettiva erogazione sarebbe subordinata alla reale
disponibilità di cui al capitolo indicato.
A parte l'implicita ammissione della mera eventualità
dell'esistenza della copertura che tale affermazione ovviamente
contiene, l'argomento proposto dalla Regione attiene in definitiva al
modo concreto di far fronte alla spesa, il che costituisce questione
del tutto diversa da quella in considerazione in questa sede di
giudizio di legittimità costituzionale, che comporta una valutazione
circa la corrispondenza della legge ai precetti costituzionali
necessariamente indipendente dalla successiva fase di attuazione
materiale della legge medesima.
Neppure sembrano decisive le considerazioni svolte in udienza dalla
difesa della Regione per sostenere che, riguardando la legge impugnata
solo l'anno 1966 la questione perderebbe attualmente rilievo.
L'obiezione, infatti, anche se potesse riconoscersi fondata con
riguardo al periodo di efficacia della legge, non gioverebbe tuttavia
ad eliminare il vizio rilevato, che investe la legittimità del modo di
assicurare la copertura di una spesa senza riferimenti all'ambito
temporale della relativa erogazione.
Con l'accoglimento del primo mezzo di ricorso, resta assorbito
l'esame dei motivi di cui al secondo mezzo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966
avente per oggetto "nuovi provvedimenti a favore del grano duro".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte