Sentenza n. 49/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 87/1953
- art. 11r.d. 602/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli artt. 11 delle
disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D. 28 maggio 1931,
n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), e
16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione della legge 18
giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al c.p.p.), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Picchioni Franco, iscritta al n.
225 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968;
2) ordinanza emessa il 1 aprile 1969 dal tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Sgrosso Guido ed altri, iscritta al n.
254 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 nel corso di un
procedimento penale a carico di Picchioni Franco, il tribunale di
Ferrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale
relativamente alle norme di cui agli artt. 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, 11 delle disposizioni sulla legge in generale, 65 del R.D.
28 maggio 1931, n. 602, e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in
riferimento all'art. 136, primo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo spiega anzitutto, sotto il profilo della
rilevanza, come nella specie dovrebbe essere applicato il principio di
diritto contenuto nella sentenza 7 aprile 1967 della Corte di
cassazione, secondo cui la dichiarata illegittimità costituzionale
dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte concernente
la operatività degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice
di rito, non estende i suoi effetti agli atti istruttori compiuti prima
della data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità.
Tale principio di diritto si basa su di un'interpretazione, affermata
anche in diverse altre pronuncie della Corte suprema di cassazione,
alla stregua della quale la declaratoria di illegittimità
costituzionale di una norma processuale non avrebbe effetto retroattivo
nei giudizi in corso in ogni stato e grado, restando fermi gli atti
già perfezionati alla data della sua pubblicazione: e ciò sia in
applicazione degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 11
marzo 1953, n. 87, sia in osservanza del fondamentale canone tempus
regit actum, accolto dall'art. 11 delle preleggi, dall'art. 65 del R.D.
n. 602 del 1931, contenente le disposizioni transitorie del codice di
procedura penale, e dall 'art. 16 del D.P.R. n. 666 del 1955,
contenente le disposizioni transitorie e di coordinamento della legge
18 giugno 1955, n. 517.
La accennata interpretazione di queste ultime norme sarebbe, però,
in contrasto con il vero significato dell'art. 136 della Costituzione,
quale risulta riaffermato da numerose sentenze e particolarmente da
quella n. 127 del 1966 della Corte costituzionale, in quanto tale
precetto costituzionale, prescrivendo la cessazione della efficacia
della disposizione di legge ordinaria dichiarata costituzionalmente
illegittima a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione, non avrebbe introdotto alcuna distinzione tra efficacia
anteriore o posteriore alla pubblicazione anzidetta, ma soltanto
indicato il momento di inizio della obbligatorietà della decisione, di
guisa che l'unico limite alla efficacia anche retroattiva di questa
deriverebbe dalla formazione, eventualmente già verificatasi, di una
"cosa giudicata". Di qui l'esigenza di promuovere la questione di
legittimità costituzionale per risolvere il dubbio concernente quale
delle due interpretazioni innanzi prospettate, entrambe vincolanti per
il giudice ordinario, debba essere adottata.
2. - Anche il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 1 aprile
1969, nel corso di un procedimento penale a carico di Sgrosso Guido ed
altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
relativamente all'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 per
contrasto con l'art. 136 della Costituzione, svolgendo analoghe
considerazioni in riferimento ad una fattispecie in cui era stata
dedotta eccezione di nullità della istruzione condotta con il rito
sommario per violazione del terzo comma dell'art. 389 del codice di
procedura penale, dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 117 del 1968
della Corte costituzionale, nei limiti in cui esclude la
sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal
pubblico ministero sulla evidenza della prova.
3. - Non vi è stata innanzi a questa Corte alcuna costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi hanno ad oggetto questioni sostanzialmente
identiche in relazione allo stesso testo legislativo e possono pertanto
essere decisi congiuntamente con unica sentenza.
2. - Entrambe le ordinanze denunciano anzitutto l'art. 30, terzo
comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto limiterebbe, in contrasto
con l'art. 136 della Costituzione, l'efficacia cosiddetta retroattiva
delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino la
illegittimità costituzionale di una legge o di norme di legge. Ma la
questione è infondata, perché, come già questa Corte ebbe ad
affermare con la sentenza n. 127 del 1966, una siffatta interpretazione
"restrittiva" del terzo comma dell'art. 30 è palesemente
insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma,
che esprime, con altre parole e con specifico riferimento
all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale
ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 della Costituzione,
quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136
con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Giova, richiamare, in proposito, la differenza tra l'effetto di
abrogazione, prodotto dal sopravvenire di nuove leggi, e l'effetto di
annullamento, derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte
costituzionale. L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto
piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi
l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del
tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla
nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima.
La declaratoria di illegittimità costituzionale, determinando la
cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce,
invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano
comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state
applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle
leggi nel tempo. Altro è, infatti il mutamento di disciplina attuato
per motivi di opportunità politica, liberamente valutata dal
legislatore, altro l'accertamento, ad opera dell'organo a ciò
competente, della illegittimità costituzionale di una certa disciplina
legislativa: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima,
è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli
organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate
incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o
rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della
Corte.
L'obbligatorietà delle decisioni della Corte, cui si richiama in
particolare l'ordinanza del tribunale di Ferrara, si esplica a partire
dal giorno successivo alla loro pubblicazione, come stabilito dall'art.
136 della Costituzione, nel senso - precisamente - che da quella data
nessun giudice può fare applicazione delle norme dichiarate
illegittime, nessun'altra autorità può darvi esecuzione o assumerle
comunque a base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene,
perché gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle
la propria regola sarebbero privi di fondamento legale. Si spiega così
come anche questioni di legittimità costituzionale di norme abrogate
da leggi ordinarie frattanto sopravvenute possano essere rilevanti, e
come tali avere ingresso alla Corte, qualora si tratti di norme di cui
si dovrebbe fare ancora applicazione in base ai principi di diritto
intertemporale.
3. - Tale è, senza dubbio, il sistema delineato dagli artt. 136
della Costituzione e 1 della legge costituzionale del 1948, al quale è
pienamente conforme, nella lettera e nella ratio, il terzo comma
dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953. Né si può dire sussistano al
riguardo serie divergenze nella dottrina e nella prevalente
giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, motivi di dubbio e di
dissenso manifestandosi soltanto in ordine ai limiti che, per effetto
di altre norme dell'ordinamento, si oppongano, nei singoli casi, alla
cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte
costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere in quest'ordine di
idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione, e devono
pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali: nella più rigorosa osservanza,
beninteso, dei principi costituzionali che presiedono al sindacato di
legittimità costituzionale delle leggi, ai quali - come sopra rilevato
- nulla toglie e nulla aggiunge il terzo comma dell'art. 30 della legge
n. 87.
Con particolare riguardo all'applicazione giudiziale, il sistema
positivamente adottato implica, per logica necessità, che le norme
colpite da pronuncia di illegittimità, e alle quali è pertanto
vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili, poiché il
divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che già fossero di per
sé insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro
dichiarata illegittimità. In altri termini, il terzo comma dell'art.
30 della legge n. 87, in perfetta coerenza con quanto disposto dagli
artt. 136 della Costituzione e 1 legge costituzionale n. 1 del 1948,
implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento
l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, allo stesso modo
come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della legge n. 87, quando
richiede che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la definizione
del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice davanti
al quale pende la causa.
Come anche la Cassazione penale ha in varie occasioni riconosciuto,
rilevanza della questione e divieto di applicazione di norme dichiarate
costituzionalmente illegittime sono termini inscindibili. Ed infatti,
come ai giudici è fatto obbligo di sospendere il giudizio provocando
una pronuncia della Corte, ogni qual volta dovrebbero applicare norme
di dubbia costituzionalità, così, simmetricamente, è ad essi
proibito applicare norme che siano ormai state dichiarate
costituzionalmente illegittime. Quel che - prima - era obbligo di
sospendere e adire la Corte, diventa, - dopo - divieto di applicare: in
entrambi i casi presupponendosi l'applicabilità delle norme in
questione.
4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta altresì
l'infonatezza della ulteriore questione sollevata, quasi in linea
accessoria, dal tribunale di Ferrara, in relazione al principio che si
suole esprimere con il brocardo tempus regit actum, ricavabile
dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dagli
artt. 65 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, e 16 d.P.R. 8 agosto 1955,
n. 666, in quanto, combinandosi con il terzo comma dell'art. 30 della
legge n.87, concorrerebbe a limitare l'efficacia "retroattiva" delle
sentenze della Corte. Anche se l'assunto dell'ordinanza fosse esatto,
non ne seguirebbe alcun vizio di legittimità del principio denunciato,
che si pone sopra un piano diverso. Certo, ogni norma che impedisce
l'applicabilità di altre norme, indirettamente ne impedisce, com'è
ovvio, la disapplicazione conseguente alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale, eventualmente intervenuta ad opera della
Corte; ma non per questo può considerarsi in contrasto con l'art. 136
della Costituzione. A ritenere diversamente, illegittimo dovrebbe dirsi
il principio del giudicato, sol perché - con l'eccezione della materia
penale -si risolve a sua volta in un limite alla retroattività delle
dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle norme di cui la
sentenza passata in giudicato ebbe a fare applicazione.
Ma è da soggiungere che il vero significato del principio
censurato nell'ordinanza è tutt'altro: tempus regit actum vuol dire
che la validità degli atti è e rimane regolata dalla legge vigente al
momento della loro formazione e perciò, lungi dall'escludere, postula
al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare
riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti.
Postula, in altre parole, che, se non fosse intervenuta pronuncia di
illegittimità costituzionale di norme disciplinanti la formazione di
determinati atti, proprio alla stregua di tali norme dovrebbe in
prosieguo operarsi, se è quando tuttora possibile, la valutazione
degli atti posti in essere nel tempo in cui quelle erano in vigore:
ciò che, invece, è vietato dopo la pubblicazione della sentenza di
questa Corte, che delle norme stesse abbia accertato erga omnes la
incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, in riferimento all'art. 136 della
Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli
artt. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D.
28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale), e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di
attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni
al codice di procedura penale), sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte