Sentenza n. 49/1972
Altra decisione · depositata il 15/03/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
citata
- art. 6legge 801/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 27 maggio 1971, depositato in cancelleria il
12 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1971,
per conflitto di attribuzione sorto per effetto della nota del
Ministero delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con la quale
viene negato alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento
dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n.
801.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la
Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato in data 27 maggio 1971, il Presidente
della Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministro per le finanze
n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con cui viene negata ogni
partecipazione della Regione al gettito dell'aumento dell'addizionale
istituita dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito
con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; aumento
disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.
Secondo il ricorrente, la nota ministeriale dovrebbe essere
annullata perché nega alla Regione il diritto a una entrata tributaria che ad essa spetta in base all'art. 36 dello Statuto speciale e
agli artt. 2 e 11 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le
norme di attuazione dello stesso Statuto per la materia tributaria.
Al riguardo la Regione osserva che, a differenza dell'addizionale
di base, riservata all'Erario perché diretta a sostenere gli oneri
propri dello Stato inerenti agli interventi occorsi per fronteggiare
calamità naturali, l'aumento dell'addizionale ha lo scopo di
compensare le minori entrate conseguenti agli sgravi fiscali a favore
dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi a più basso reddito. E
poiché tale scopo è comune anche alla Regione, che, a causa degli
sgravi ha avuto anche essa diminuzioni di entrata, la legge non ha
riservato né poteva riservare il gettito dell'aumento all'Erario, con
la conseguenza che dal provento della nuova entrata la Regione non può
essere esclusa.
2. - Si è costituita in giudizio, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato per resistere al
ricorso.
Essa sostiene che l'aumento dell'addizionale precedente non è
nuova entrata tributaria e che il gettito relativo non può che
spettare per intero allo Stato, pur senza la riserva, non necessaria, a
favore dell'Erario, trattandosi di aumento di contributo già ad esso
per intero riservato.
3. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le ragioni
esposte negli scritti difensivi e insistito sulle conclusioni già
assunte. Considerato in diritto :
1. - Col conflitto di attribuzione proposto avverso la nota del
Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, la Regione
siciliana chiede che venga riconosciuto di sua spettanza il provento
dell'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18
novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28
ottobre 1970, n. 801. A tale pretesa resiste il Presidente del
Consiglio dei ministri, opponendo che il provento dell'addizionale in
esame spetta allo Stato perché costituisce non una entrata tributaria
nuova, bensì l'aumento di un tributo preesistente, già ad esso
riservato e interamente devoluto.
2. - Il ricorso della Regione è fondato.
Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36
dello Statuto della Regione siciliana, ha emanato le norme di
attuazione in materia finanziaria, stabilisce, all'art. 2, che alla
Regione spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo
territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito
sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello
Stato, specificate nelle leggi medesime.
Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la
Corte, in conformità alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47
del 1968), ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi
non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto
impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe
verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un
tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se così non
fosse, gravi conseguenze deriverebbero proprio nei confronti dello
Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i
presupposti che tale riserva rendano legittima nel quadro normativo del
citato art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi
preesistenti di spettanza regionale. Il che non può certamente essere
in alcun modo sostenuto.
3. - Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di
che trattasi rappresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne
l'attribuzione occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame
della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perché lo
Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa nel territorio
regionale.
A tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il
nuovo tributo è stato introdotto. Va in proposito ricordato, che col
d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 23 dicembre 1966,
n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione
e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e
mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per la durata
dell'anno 1967, una addizionale straordinaria su varie imposte, il cui
gettito era esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli
oneri dipendenti da quegli eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11
dicembre 1967, n. 1132 (convertito con la legge 7 febbraio 1968, n.
27), l'addizionale in questione veniva prorogata fino a quando, in
attuazione della riforma tributaria, non fossero applicate nuove
aliquote per le imposte sul reddito. Con lo stesso decreto, il gettito
dell'addizionale così prorogata veniva riservato anch'esso all'Erario
e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
finalità di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28
ottobre 1970, n. 801, recante sgravi fiscali a favore dei lavoratori a
più basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della stessa
addizionale, della cui spettanza si discute nel presente giudizio,
senza tuttavia fornire alcuna indicazione relativa alla riserva del
tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi
propri dello Stato medesimo.
Ma, dalla collocazione della norma, nonché dalla stretta
connessione, risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento
dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare
evidente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote
dell'addizionale in esame, è destinato a compensare unicamente la
diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni
fiscali.
4. - Così precisati gli scopi che il nuovo tributo è destinato a
soddisfare, ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame
sia incompatibile con la riserva all'Erario, limitata, dall'art. 2 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte
alla copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari finalità,
contingenti o continuative, dello Stato.
Nella specie, invece, la finalità di provvedere alla istituzione
di un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai
lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a più basso reddito,
non può considerarsi esclusiva dello Stato, anche perché le norme
tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di
tributi di sicura spettanza regionale.
Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, può disporre
in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena libertà,
anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo
esso può attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata
chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non è di sua
esclusiva spettanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana il provento derivante
dall'aumento dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28
ottobre 1970, n. 801, e, pertanto, annulla il provvedimento di cui
alla nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte