Sentenza n. 49/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal
tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di
Forgione Giovanni, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo
1971.
Visti gli atti di costituzione di Forgione Giovanni e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Luigi Colella, per il Forgione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni
Forgione, maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18, imputato di
omicidio colposo, il tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza
emessa nell'udienza del 17 dicembre 1970, ha ritenuto non
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art.
13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, in relazione agli
artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa.
L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.
Ad avviso del tribunale per i minorenni di Roma, la disposizione
contenuta nell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n.
1404, in base alla quale per i reati di competenza del tribunale per i
minorenni si procede sempre con il rito sommario, potrebbe costituire
violazione del principio di eguaglianza dei cittadini innanzi alla
legge, sancito nell'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma
denunziata rende possibile che una categoria di cittadini, quelli
maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18, non goda delle garanzie
del rito formale, previsto per i maggiori degli anni 18.
Non sembra, ad avviso del collegio giudicante, che la mancanza di
un ufficio del giudice istruttore presso il tribunale per i minorenni
possa confutare validamente la tesi della incostituzionalità della
norma, poiché tale carenza non è la causa, ma l'effetto della
volontà del legislatore di escludere il rito formale da tutti i
procedimenti riguardanti i minori degli anni 18.
In ordine al riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. lo stesso
collegio ritiene che potrebbe ravvisarsi, nella contestata disciplina,
la violazione del principio della non derogabilità del giudice
naturale precostituito per legge nella fase istruttoria del processo
penale.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'imputato
Giovanni Forgione, rappresentato dal padre Antonio Forgione e difeso
dall'avvocato Luigi Colella, presentando le sue deduzioni il 27
febbraio 1971.
La difesa, in ordine all'asserito contrasto del primo comma
dell'art. 13 del r.d.l. 1934, n. 1404, con l'art. 3 Cost., ha dedotto
che la norma denunziata ingenera, nel prescrivere che "per i reati di
competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con
istruzione sommaria" una discriminazione gratuita, con conseguente
limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, in dipendenza di "un
mero dato anagrafico", che non legittima, tra cittadini sottoposti a
procedimento penale, l'esclusione per una categoria di essi - i
maggiori degli anni 14 e minori degli anni 18 - dalle garanzie previste
dal rito formale, soprattutto quando l'accusa riguardi reati gravissimi
che richiedono indagini accurate.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della
menzionata legge, appare, a parere della difesa, ancora più evidente
se si tiene conto della irreversibile giurisprudenza della Corte
costituzionale, in forza della quale l'istituto della istruzione
sommaria viene via via ricondotto nei suoi limiti di attività
contingente e privo di poteri decisionali.
Per quanto attiene al contrasto della norma con l'art. 25, primo
comma, Cost., la stessa difesa dell'imputato rileva che il principio
costituzionale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge" va esteso anche al "giudice istruttore", quale
organo giurisdizionale posto al di sopra delle parti e munito di quei
poteri, dei quali l'art. 13 del citato r.d.l. rende possibile
"l'usurpazione" da parte del P.M.
Richiamandosi alla sentenza del 4 marzo 1964 n. 25, con la quale la
Corte costituzionale ha dichiarato "non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, in relazione
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione", la stessa difesa
ritiene che tale decisione sarebbe stata superata, nel suo
orientamento, dalla successiva sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, con
la quale veniva dichiarata, sempre in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, la illegittimità dell'art. 392, primo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono
applicabili", rende possibile la non applicazione alla istruzione
sommaria degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso codice,
riconoscendo implicitamente che i diritti di difesa dell'imputato
minore degli anni 18 e maggiore degli anni 14 non trovano sufficiente
tutela nella prevista istruzione sommaria.
3. - Nel presente giudizio è altresì intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato che ha depositato le sue deduzioni il 15 marzo
1971. Nel richiedere il rigetto della proposta questione di
legittimità costituzionale, l'Avvocatura fa riferimento, per quanto
concerne la violazione del principio di eguaglianza, alla ricordata
sentenza n. 25 del 1964, la quale riconosce legittime ed apprezzabili
le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare il solo rito
istruttorio sommario nel procedimento penale davanti al tribunale per i
minorenni; e, per quanto concerne l'asserita violazione dell'articolo
25, primo comma, della Costituzione, osserva come la locuzione "giudice
naturale" coincide con quella di "giudice precostituito per legge".
Fa rilevare, infine, che la legittimità del rito istruttorio
sommario è stata riconosciuta, in ipotesi particolari e circoscritte,
dalla Corte costituzionale, citando al riguardo la sentenza n. 117 del
1968 concernente la scelta del tipo di istruttoria ex art. 389, terzo
comma, del codice di procedura penale. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma è sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935,
n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), in
riferimento ai principi affermati dall'art. 3, primo comma -
eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - e dall'art. 25, primo
comma - inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge -
della Costituzione. Tale violazione di principi si avrebbe per il
fatto che l'art. 13, primo comma, del ricordato r.d.l. 1404 del 1934
determinerebbe, col prevedere che per i "reati di competenza del
tribunale dei minorenni si procede sempre con istruzione sommaria", non
solo una disparità di trattamento, sul piano della eguaglianza, tra i
minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14 e coloro che hanno
raggiunto la piena capacità penale, per la conseguente esclusione
delle maggiori garanzie che sarebbero proprie della istruzione formale,
ma anche una sottrazione dei primi al giudice naturale dell'istruzione
formale (il giudice istruttore) rappresentando, per il nostro sistema
processuale, l'istruzione sommaria l'eccezione e l'istruzione formale
la regola.
La questione non è fondata.
1. - La Corte ha avuto già occasione di dichiarare non fondata,
sia pure in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., la
questione della legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
della legge istitutiva del tribunale per i minorenni (sent. n. 25 del
1964).
In tale sentenza sono stati approfonditi e sviluppati gli aspetti
particolari che la istruzione sommaria assume nel procedimento penale
davanti al tribunale per i minorenni e sono state ritenute valide ed
apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad adottare il solo rito
istruttorio sommario in tale procedimento.
Il legislatore ha introdotto, nel nostro sistema processuale,
accanto alla istruzione formale, anche l'istruzione sommaria,
conferendo a quest'ultima dimensioni e latitudini diverse secondo la
particolare natura del rapporto processuale. Mentre per i giudizi di
competenza del tribunale ordinario e della Corte di assise ha, come
regola, reso obbligatorio il rito formale (art. 295 codice di procedura
penale), consentendo l'adozione del rito sommario in casi
predeterminati (art. 389, primo, secondo e terzo comma, cod. proc.
pen.), per i giudizi di compentenza pretorile (art. 389, ultimo comma,
cod. proc. pen.) e per i giudizi di competenza del tribunale per i
minorenni ha prevista l'adozione del solo rito sommario. I due riti,
per volontà del legislatore, hanno vita autonoma nel vigente sistema
processuale, per cui la legittimità costituzionale del rito sommario,
in sé e per sé considerato, è fuori discussione. La stessa
ordinanza, del resto, non contesta la legittimità del rito sommario,
sotto questo aspetto, ma contesta la legittimità costituzionale
dell'art. 13, primo comma, della legge minorile, in quanto non
affianca, come previsto nei procedimenti davanti al giudice ordinario,
al rito sommario anche il rito formale come regola.
2. - Uno dei motivi a sostegno della incostituzionalità del più
volte ricordato art. 13, primo comma, della legge, s'impernia sulla
considerazione che i minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14 non
godrebbero nella fase istruttoria, in dipendenza di un mero dato
anagrafico, quale è l'età, delle garanzie proprie della istruzione
formale.
L'ordinanza non ha tenuto conto della sentenza della Corte in tema
di diritti della difesa nell'istruzione, sia essa formale o sommaria.
Nella sentenza n. 122 del 1966 la Corte ha statuito che il
"procedimento minorile non è svincolato, se non nei punti
espressamente disciplinati dalla legge speciale, dal rispetto delle
norme dettate dal codice di procedura penale".
In tema di diritti della difesa la Corte ha eliminato ogni
differenza sostanziale tra le due forme di istruzione (sentenze n. 52
del 1965 è - n. 11 del 1965).
Inoltre, in quest'ultima sentenza, la Corte ha, in particolare,
stabilito che l'unica differenza tra le due forme di istruzione è
rappresentata dalla diversità degli organi che vi procedono e non già
dal fatto che l'una - quella sommaria - abbia carattere eccezionale nei
riguardi dell'altra, o sia diversa per sua natura, o in relazione alle
finalità perseguite o in dipendenza del diverso modo con cui si
conclude. Sono modi questi, di considerare e caratterizzare
l'istruzione sommaria che non possono avere influenza alcuna sulle
garanzie costituzionali per la difesa.
D'altra parte, non può disconoscersi che il pubblico ministero
assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto
singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del
tribunale dei minorenni. Esso non è soltanto l'organo titolare
dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale
realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed
è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al
conseguimento del peculiare interesse - dovere dello Stato al ricupero
del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la
realizzazione o meno della pretesa punitiva. Anche sotto questo profilo
la scelta del legislatore corrisponde ad un accettabile criterio di
ragionevolezza, che serve a legittimarla.
3. - Per quanto attiene alla prospettata violazione dell'art. 25,
primo comma, Cost. - non derogabilità del giudice naturale
precostituito per legge - devesi osservare che la questione non ha
ragione d'essere, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale
del rito sommario nelle diverse applicazioni volute dal legislatore, e,
quindi, anche come rito esclusivo, così come previsto per i
procedimenti a carico dei minorenni e, del resto, anche per i
procedimenti di competenza pretorile.
Il tribunale dei minorenni di Roma nello sviluppare l'eccezione
sotto questo aspetto, si è implicitamente richiamato alla sentenza n.
117 del 1968 di questa Corte.
Ben diversa è l'impostazione pertinente a tale decisione. Si è
trattato, infatti, di decidere se il principio della non derogabilità
del giudice naturale trovasse applicazione anche nella fase istruttoria
del processo penale, allorché è dalla legge prescritto che si proceda
con istruzione formale. La Corte ha deciso in senso affermativo, e, in
conseguenza del riconoscimento di una non dubbia natura giurisdizionale
alla attività processuale del giudice istruttore, ha stabilito che
l'imputato veniva distolto dal suo giudice naturale tutte le volte che,
pur non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 398 c.p.p.,
l'istruttoria veniva trattenuta dal pubblico ministero. Tutto ciò,
però, in riferimento alla previsione normativa delle due forme di
istruzione nei procedimenti di competenza del tribunale ordinario e
della Corte di assise e alla loro disciplina giuridico - processuale.
Per quanto riguarda i procedimenti penali a carico dei minori la legge
non prevede alternative di istruttoria che possono dar luogo allo
stesso problema esaminato nella citata sentenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento
del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di
Roma con l'ordinanza 17 dicembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte