Sentenza n. 49/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 165 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972 dal
tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Selva Ottone,
iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale in grado di appello a carico di
Selva Ottone, condannato in primo grado alla pena di 20 giorni di
reclusione e 40.OOO lire di multa per il delitto di cui all'art. 570,
primo e secondo comma, del codice penale, col beneficio della
sospensione condizionale della pena, concesso subordinatamente
all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno in un termine
prefissato, a norma dell'art. 165 c.p., il tribunale di Gorizia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima
disposizione, per preteso contrasto con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Il tribunale, a sostegno della censura, osserva che la facoltà di
subordinare la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, al
risarcimento del danno entro un termine prefissato, favorirebbe quei
condannati versanti in condizioni economiche che consentano loro di
adempiere all'obbligazione del risarcimento, rispetto a quelli che in
tali condizioni non si trovano, creando in tal modo una disparità di
trattamento in ragione delle condizioni economiche personali.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 1972.
Avanti a questa Corte si è costituito, nei termini, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata ha la funzione
di condizionare il beneficio sia alla verifica dell'effettivo
ravvedimento del colpevole attraverso la concreta riparazione del danno
cagionato, sia al ristabilimento della pace sociale turbata dal reato,
che dall'avvenuto risarcimento consegue.
La descritta funzione costituirebbe una razionale giustificazione
della norma, sufficiente per escludere la violazione del principio di
eguaglianza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in
materia.
Secondo l'Avvocatura, comunque, la condizione in esame sarebbe da
riguardarsi come un onere patrimoniale imposto per determinati fini, la
cui applicazione, inevitabilmente, comporta una diversa possibilità di
utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti,
sicché l'eventuale impossibilità di adempimento da parte del
condannato, realizzerebbe soltanto una disparità di mero fatto, non
contrastante con il principio di eguaglianza. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Gorizia, nel sollevare la questione di
legittimità dell'art. 165 del codice penale, osserva che la facoltà
del giudice di concedere la sospensione condizionale della esecuzione
della pena, subordinatamente all'effettiva riparazione del danno
cagionato dal reato, comporterebbe una discriminazione a carico di quel
condannato, il quale, a causa delle sue condizioni economiche, non
fosse in grado di prestare il dovuto risarcimento.
2. - Al riguardo, occorre premettere che il risarcimento assume,
nella fattispecie normativa in esame, la funzione di condizione del
beneficio e che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in
analoga precedente occasione (sentenza n. 114 del 1964), la norma
rientra fra quelle che impongono oneri patrimoniali per il
raggiungimento di determinati fini. Tali norme comportano,
inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilità di
utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che
quei fini si propongono di conseguire. Ma da ciò non deriva che, in
ogni caso, norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano
in contrasto col principio di eguaglianza.
Invero, come la Corte ha anche ritenuto con costante
giurisprudenza, la disparità di trattamento vietata dall'art. 3 Cost.
può riconoscersi sussistente sotto il profilo in esame quando,
rendendo impossibile, al soggetto non abbiente, il soddisfacimento
dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al
positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero
quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di
svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile
da esigenze obiettive.
Nel caso in esame, mentre ovviamente non ricorre la prima ipotesi,
è parimenti da escludere la seconda. È, infatti, agevole osservare
che la facoltà del giudice di imporre la condizione in esame, risponde
ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa penale, in quanto
costituisce uno strumento diretto, da un lato, a tutelare, con
l'interesse della persona offesa, quello, pubblico, alla eliminazione
delle conseguenze dannose degli illeciti penali e, dall'altro lato, a
garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna,
si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui
realizzazione, come si evince dall'art. 164 cod. pen., costituisce lo
scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale
della pena, ed è indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla
circostanza, di per sé rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del
danno. Ed è appena il caso di osservare che tutto ciò costituisce
ragionevole giustificazione della fattispecie normativa in esame.
3. - D'altra parte, è da porre in evidenza che lo stesso art. 165,
la cui legittimità è qui in esame, riconosce al giudice il potere di
subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del
danno la sospensione condizionale della pena: ciò come effetto di una
valutazione, motivata ma discrezionale, della capacità economica del
condannato e della concreta sua possibilità di sopportare l'onere del
risarcimento pecuniario. E tale valutazione può intervenire, secondo
giurisprudenza della Corte di cassazione, sia nel momento del giudizio
di condanna, sia anche nel momento successivo di incapacità che
sopravvenga entro il termine fissato per l'adempimento della
condizione.
4. - Questi principi forniscono chiaramente al giudice un mezzo
idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di
sfavore a carico del reo, in funzione delle sue condizioni economiche,
ed escludono, pertanto, anche sotto questo profilo, la violazione
dell'invocato principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 165 del codice penale, nella parte in cui consente al giudice
di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento
del danno, sollevata con ordinanza del tribunale di Gorizia del 16
giugno 1972, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI- MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte