Sentenza n. 49/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 413/1978
- art. 2legge 405/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di
amnistia e indulto) e art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto 1978,
n. 405 (legge di delegazione) promossi con ordinanze emesse dai pretori
di Nardò, il 19 ottobre, il 26 ottobre (n. 11 ordinanze) e il 9
novembre 1978; Scicli, il 20 ottobre (n. 23 ordinanze), il 27 ottobre
(n. 75 ordinanze), il 10 novembre, il 17 novembre (n. 2 ordinanze), il
24 novembre (n. 2 ordinanze), il 1 dicembre (n. 2 ordinanze), il 15
dicembre 1978 e il 19 gennaio 1979; S. Pietro Vernotico, il 25 ottobre
1978; Siracusa, il 27 ottobre 1978, iscritte ai nn. 646, 671, 683 e 684
del registro ordinanze 1978, 1, 2, 29, 30, 83, 92, 93, 94, da 121 a
195, da 218 a 237, 287, 288, 289 e da 313 a 324 del registro ordinanze
1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52,
59, 66, 73, 80, 87, 95, 108, 140 e 175 dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato generale dello Stato Giovanni Gentile, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1978 (n. 684 del reg. ord.
1978) il pretore di Nardò sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
(Concessione di amnistia e indulto), con riferimento agli artt. 3, 55 e
segg., 70 e segg., 79 e segg., 83 e segg. della Costituzione.
Premesso che la formulazione del testo normativo appare infelice e
comunque foriera di notevoli difficoltà interpretative, il magistrato
remittente osservava che allorché l'interprete dovrebbe stabilire il
significato dei termini "violazioni", "area di piccola estensione in
assenza di opere edilizie ", "violazioni che comportano una limitata
entità di volumi" ed ancora "sempre che non sussista lesione degli
interessi pubblici tutelati da vincoli...", la sua attività operativa,
con riferimento alla funzione giudiziaria, parrebbe travalicare il
compito istituzionalmente dettato oltre che dall'art. 12 delle
preleggi, dalla prima parte dell'art. 102 della Costituzione.
In altre parole, l'adottata tecnica legislativa comporterebbe
l'ineluttabilità di una integrazione delle generiche espressioni
surriferite con una attività sostanzialmente creativa della norma.
Ricordato come anche nell'iter parlamentare della legge di
delegazione in esame non sia sfuggita a più oratori l'esigenza di dar
corpo ad espressioni troppo generiche, il giudice a quo sostiene che
"in coerenza con il peculiare compito attribuitogli dall'art. 79
Cost.", il Presidente della Repubblica, sulla base delle indicazioni a
lui offerte dal Parlamento delegante, avrebbe dovuto, nell'esercizio
dei suoi poteri, integrare il dettato normativo con tassative
specificazioni. Su tale base si avanza il "sospetto" che il Presidente
abbia trasferito al giudice in sede applicativa il compito che sarebbe
a lui spettato, con eventuale violazione degli artt. 79 e 101 della
Costituzione.
L'aver affidato al giudice l'applicazione in concreto di norme
contenenti le espressioni surriferite può determinare la lesione del
principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E ciò in
quanto "in mancanza di parametri obiettivi, perché non ricavabili
dalla norma", lo stesso giudice finirebbe per integrare la fattispecie
legale con ampia discrezionalità.
Né il giudice a quo ritiene significative le precedenti pronunce
della Corte costituzionale concernenti l'uso normativo di termini quale
"onore", "pudore", "osceno". "L'integrazione della fattispecie
legale", nel caso di specie, sarebbe ancora più sconcertante, siccome
da attuarsi nell'ambito dell'accertamento relativo alla sussistenza o
meno di una causa estintiva del reato.
Rileva ancora il pretore di Nardò come ulteriori inconvenienti
"con ripercussioni sulla questione di costituzionalità prospettata"
scaturirebbero dalla norma in argomento ove si dovesse provvedere ad
applicare l'amnistia impropria con la procedura prevista dagli artt.
593 e 594 c.p.p.
Sarebbe infatti necessario, secondo quanto sostenuto nell'ordinanza
di remissione, provvedere agli accertamenti conferenti al caso concreto
"con possibili conseguenziali interferenze in rapporto al procedimento
conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna".
Osserva ancora il magistrato remittente come l'ulteriore
accertamento volto a stabilire che "non sussista lesione degli
interessi pubblici tutelati da vincoli ecc.", preliminare alla
concessione dell'amnistia, finirebbe col conferire al giudice
addirittura il potere di stabilire quali debbano considerarsi gli
interessi pubblici tutelati e la loro lesione; con le conseguenze già
evidenziate più sopra.
Con altre ordinanze (nn. da 313 a 324 del reg. ord. 1979),
identiche quanto alla motivazione, lo stesso pretore sollevava le
medesime questioni già riferite.
2. - Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Nell'esaminare specificamente la prospettata violazione degli artt.
79, 101 e 70 Cost., si assume che la costruzione posta a base di tale
censura sarebbe artificiosa siccome tendente ad attribuire al
Presidente della Repubblica una vera e propria omissione nell'esercizio
dei suoi poteri. Il vero problema consiste, secondo l'Avvocatura dello
Stato, nello sforzo interpretativo che una norma suscettibile di
latitudine di apprezzamento impone al giudicante. Sotto tale profilo
il pretore ha opinato non confacenti le considerazioni contenute nelle
pronunce della Corte relative a casi di altri termini interpretabili
con ampia discrezionalità, sostenendo che nel caso di specie ci si
troverebbe nell'ambito del "ben delineato compito di accertare
esclusivamente se sussista o meno una causa estintiva del reato".
L'Avvocatura non riesce a cogliere la differenza esistente tra i
due casi e sostiene che in tal modo lo stesso pretore avrebbe finito
con l'ammettere che solo si tratta di una questione di interpretazione
della norma impugnata.
Sostiene infine che le considerazioni relative alla verifica della
inesistenza di lesioni degli interessi pubblici tutelati da vincoli di
carattere idrogeologico, paesaggistico ecc., sarebbero prive di pregio
in quanto, presupposta la esistenza di tali vincoli (cosa questa che il
pretore è tenuto ad accertare), i reati urbanistici, ove tali
interessi abbiano leso, pur se ricorrano gli altri requisiti, sarebbero
in ogni modo esclusi dal beneficio dell'amnistia.
Si chiede pertanto che la Corte, ove non ritenga inammissibili le
questioni prospettate, le dichiari infondate.
3. - Con ordinanza in data 25 ottobre 1978 (n. 683 del reg. ord.
1978), il pretore di San Pietro Vernotico sollevava anche esso
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1,
del d.P.R. n. 413/78 e dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto
1978, n. 405, con riferimento agli artt. 3 e 79 Cost.
Sostanzialmente il magistrato remittente rileva come la norma, nel
porre criteri "vaghi, generici, indifferenziati e oggettivamente non
caratterizzati", lascerebbe sostanzialmente il giudice nella condizione
di concedere o negare l'amnistia in base ad una "assoluta e sconfinata
discrezionalità". La norma si presterebbe perciò ad applicazioni
discriminanti in situazioni oggettivamente uguali, con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost.
L'aver di fatto delegato all'apprezzamento discrezionale del
giudice l'individuazione dei fatti rientranti o meno nel provvedimento
di clemenza, sarebbe in contrasto con la norma di cui all'art. 79
Cost., che demanda in via esclusiva al Presidente della Repubblica, su
legge di delegazione delle Camere, la concessione dell'amnistia.
4. - Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ribadendo
sostanzialmente quanto già riferito a proposito delle ordinanze del
pretore di Nardò e pervenendo alle medesime conclusioni.
5. - Con ordinanza emessa in data 27 ottobre 1978 (n. 671 del reg.
ord. 1978), anche il pretore di Scicli sollevava, in via incidentale,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo
(recte: comma primo), lett. c, del d.P.R. 4 agosto, n. 413
(Concessione di amnistia e indulto), in riferimento agli artt. 3,25 e
111 della Costituzione.
La norma in questione esclude dall'applicazione del provvedimento
di amnistia i reati previsti dall'art. 41, primo comma, lett. b, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 - come sostituito dall'art. 13 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'art. 17,
lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'art.
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni,
ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale
difformità da queste, facendo immediatamente dopo salve alcune ipotesi
successivamente elencate.
Osserva il giudice a quo che è comunque pacifico che si è voluto
escludere dall'ambito di applicazione dell'amnistia soltanto i reati
edilizi più gravi, cosa questa che emerge dall'espresso riferimento
alla lett. b dell'art. 41 cit. Rimarrebbero pertanto soggette alla
disciplina generale le violazioni edilizie previste dalla lett. a dello
stesso articolo, specificate con ampiezza anche dagli artt. 13 della
legge n. 765/1967 e 17, lett. a, della legge n. 10/1977.
Aggiunge però il pretore di Scicli che una interpretazione, sia
pure rigorosa, della norma in questione, non consentirebbe: "a) una
inequivoca identificazione delle fattispecie ipotizzate e,
conseguentemente, b) la sua univoca e uniforme applicazione".
Il giudice a quo sottolinea che "insuperabili problemi
interpretativi" si porrebbero nell'identificazione delle eccezioni al
principio della inapplicabilità dell'amnistia.
Ardua si presenterebbe infatti all'interprete l'ipotesi di
"limitate modifiche dei volumi esistenti". Tale dizione non farebbe che
ripetere, in altra forma, la proposizione che precede, "volumi
illegittimamente realizzati per una entità limitata", e, d'altra
parte, andrebbe a coincidere con una fattispecie non considerata tra le
esclusioni oggettive.
Ma se da ciò sembra discendere l'impossibilità di univoca ed
uniforme applicazione della norma ai fini della concreta sua
applicazione, tale impossibilità scaturisce soprattutto dal fatto che
la stessa viene lasciata alla mera discrezione del giudice, il quale
non potrà non attenersi a personali e pertanto differenti valutazioni
e interpretazioni della norma stessa.
Si dovrebbe perciò concludere nel senso che l'applicazione del
beneficio non discende da criteri obiettivi, e perciò "universalmente
applicabili a casi identici", ma da criteri soggettivi e neppure, come
si è visto, di stretta legalità.
Tale premessa porta il pretore di Scicli a dubitare che la norma
impugnata violi: l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'oscura
formulazione del dettato legislativo, correlata con la necessità di
assumere criteri interpretativi non obiettivi ed univoci, ma, al
contrario, soggettivi e discrezionali, che vanno ad incidere sulla
materialità del reato, impedisce l'uniforme applicazione della norma
stessa, "con l'inevitabile conseguenza di differenti trattamenti per
casi identici"; l'art. 25 della Costituzione, in quanto la medesima
norma, nella sua contraddizione ed incertezza, mancherebbe dei
requisiti essenziali per garantire la certezza del diritto e la sua
generale ed uniforme applicazione a tutti i cittadini; l'art. 111
della Costituzione, in quanto il giudice, in ragione delle rilevate,
insanabili contraddizioni, non potrebbe fornire adeguata motivazione
alle sentenze di applicazione (o di mancata applicazione) dell'amnistia
nella materia de qua.
6. - Nel mentre non si costituiva alcuna parte privata, spiegava
intervento, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente
del Consiglio dei ministri.
A ben vedere, sosteneva l'Avvocatura nell'atto di intervento, tutta
la censura svolta dal magistrato remittente si concreta in una critica
alla formulazione della norma, e pone, in buona sostanza, soltanto
problemi interpretativi che, in ogni caso, spetta al giudice risolvere
nell'ambito dell'esercizio della sua funzione istituzionale.
Se è sempre auspicabile la chiarezza delle fonti normative, non
deve essere comunque dimenticato che frequentemente gli interpreti sono
giunti a conclusioni difformi nell'applicazione di numerose norme: a
tale diversità di interpretazioni ha supplito l'opera della Corte di
cassazione, istituzionalmente (articolo 65 dell'ordinamento
giudiziario) chiamata ad assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme
interpretazione della legge...".
Peraltro, lo stesso principio concernente l'autonomia decisionale
del giudice sembra contrastare con la tesi, accolta nell'ordinanza di
remissione, per la quale tutti i giudici sarebbero tenuti alla univoca
applicazione della legge secondo rigidi criteri interpretativi.
Il richiamo all'art. 3 della Costituzione, su tale base, sarebbe
pertanto sfornito di pregio; tale norma non ha infatti lo scopo di
stabilire il principio dell'uniformità dei giudizi in base ad una
univoca interpretazione della legge da parte dei giudici. ove così
fosse, infatti, ben poche sarebbero le norme non passibili della
declaratoria di illegittimità costituzionale.
Il principio affermato dall'art. 3 Cost. è invece da ravvisarsi
nella garantita uguaglianza del trattamento legislativo di situazioni
giuridiche eguali; nell'ambito della applicazione delle leggi poi, il
giudice potrà esplicare il suo libero convincimento, nei limiti
imposti dalla Costituzione (art. 101).
Il richiamo alla sentenza 10 dicembre 1970, n. 191, secondo cui "il
principio di legalità si attua non soltanto con la rigorosa e
tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune ipotesi, con
l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il
precetto e per giudicare se una determinata condotta lo abbia, o meno,
violato", concetto questo peraltro ribadito dalla successiva sentenza
n. 236 del 22 ottobre 1975, consente poi, ad avviso dell'Avvocatura, di
escludere anche la prospettata violazione dell'art. 25 Cost., atteso
che la norma denunziata conterrebbe gli elementi utili ai fini della
identificazione delle fattispecie ammistiabili, facendo riferimento al
complesso delle norme che regolano l'attività edilizia "secondo i dati
della comune esperienza".
L'Avvocatura assume ancora che sarebbe infondata anche la
denunziata violazione dell'art. 111 Cost., poiché tale precetto
sarebbe indirizzato al giudice, obbligato a motivare i provvedimenti
emessi nell'esercizio della funzione giurisdizionale: "le difficoltà
di interpretazione della legge e, quindi, le derivate difficoltà di
motivazione della pronuncia giurisdizionale non possono implicare la
illegittimità costituzionale della legge".
Sulla base delle suesposte considerazioni, si chiedeva che la Corte
provvedesse a dichiarare l'infondatezza delle riferite questioni di
legittimità costituzionale, ove non le ritenesse inammissibili,
svolgendo anche altre osservazioni comuni a quelle già svolte a
proposito delle ordinanze del pretore di Nardò.
7. - Con altre identiche ordinanze (nn. 1 e 2, 29 e 30, 83, 92, 93
e 94, 121 - 195, 218 - 237, 287, 288 e 289 del reg. ord. 1979), lo
stesso pretore di Scicli sollevava questione di legittimità
costituzionale della medesima norma, con riferimento, oltreché agli
artt. 3,25 e 111 della Costituzione, anche all'art. 79.
Osserva a tale ultimo riguardo il magistrato remittente che
l'individuazione del reato resterebbe affidata alla totale
discrezionalità del giudice, al quale sarebbe commesso di "determinare
caso per caso (non il fatto, ma) la stessa fattispecie amnistiabile".
La prospettata violazione dell'art. 79 Cost. scaturirebbe perciò dal
fatto che al potere giudiziario sarebbe attribuito il compito di
determinare l'applicazione dell'amnistia con criteri "autonomi e per di
più arbitrari", mentre la delega per la concessione dell'amnistia e
dell'indulto è conferita in via esclusiva al Presidente della
Repubblica. Quello che il pretore definisce un "retaggio di giustizia
ritenuta", pur costituzionalmente garantito, deve essere riservato
invece rigorosamente al potere cui è stato assegnato.
8. - In tutti i giudizi promossi con tali ordinanze ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato, rifacendosi alle ragioni esposte nell'atto
di intervento relativo alla questione esposta per prima. Quanto alla
prospettata violazione dell'articolo 79 Cost., si osserva, a parte
l'inadeguatezza dell'accenno ad un retaggio di giustizia ritenuta, che
anche tale censura va a confluire nel problema interpretativo, nel
senso che solo con la interpretazione può stabilirsi se sia vero che
la norma offre al giudice tali margini di discrezionalità da renderlo
arbitro della fattispecie amnistiabile.
Ci si richiama sul punto alle osservazioni già riferite circa la
inesistenza di margini di discrezionalità tanto ampi da snaturare la
funzione del potere giudiziario, pervenendo alle medesime conclusioni.
9. - In nessuna delle citate ordinanze del pretore di Scicli
vengono esposti elementi di fatto atti ad individuare le fattispecie
concrete dei singoli procedimenti.
10. - Con ordinanza in data 27 ottobre 1978 (n. 646 del reg. ord.
1978), il pretore di Siracusa sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale del ricordato art. 2, comma primo, lett. c,
n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui consente,
per i reati di costruzione abusiva, l'applicazione dell'amnistia nelle
sole ipotesi di abusi di lieve entità, conferendo al decidente una
discrezionalità applicativa che, in concreto, si risolverebbe in
disparità di trattamento nei confronti dei singoli imputati con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost.
L'ordinanza è scheletrica, tanto da non contenere neppure la
specifica identificazione della norma denunziata, ricavabile peraltro
dal contesto.
Le considerazioni svolte, particolarmente sintetiche, attengono
sostanzialmente a quelle che sono state esposte con riferimento alle
ordinanze precedenti.
Va altresì precisato che l'ordinanza non contiene riferimento
alcuno ai fatti di causa.
Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le centoventidue ordinanze dei quattro giudici a quibus
vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale tutte
riferentisi alla stessa norma di legge. Pertanto le cause possono
essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - Le centosette ordinanze del pretore di Scicli (numeri 671/1978
e 1, 2, 29, 30, 83, 92, 93, 94, da 121 a 195, da 218 a 237, 287, 288,
289/1979), delle quali ben 106 a stampa, sono identiche (tranne una)
nella motivazione, ma nessuna di esse reca indicazione alcuna del fatto
- reato ascritto all'imputato o agli imputati cui l'ordinanza si
riferisce, tutte limitandosi all'affermazione che "il reato in
questione è stato commesso ed accertato in data anteriore al 15 marzo
1978".
Alcune di tali ordinanze, poi, non contengono nemmeno l'indicazione
del nome dell'imputato, che può desumersi soltanto dall'avvenuta
notifica dell'ordinanza alla parte.
Né il riferimento, che le ordinanze naturalmente contengono, alla
norma del provvedimento di amnistia n. 413 del 1978, della quale
denunziano la incostituzionalità, cioè all'art. 2 (comma secondo),
lett. c, n. 1, del detto decreto presidenziale, consente di risalire al
reato imputato. Infatti, la citata norma elenca una serie di reati che
vengono esclusi dall'amnistia, per alcuni dei quali stabilisce
eccezioni alla esclusione. D'altra parte il richiamo che la detta norma
fa all'art. 41, lett. b, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e alle
successive sue modificazioni, allarga l'ambito delle fattispecie
previste.
Pertanto, tutte le questioni sollevate con le dette ordinanze dal
pretore di Scicli sono inammissibili, se non altro per l'impossibilità
di un qualsiasi controllo sulla rilevanza delle questioni medesime.
Ad eguale conclusione deve pervenirsi a proposito dell'ordinanza
(n. 646 del reg. ord. 1978) del pretore di Siracusa, la quale, oltre a
non contenere alcun elemento di identificazione del fatto oggetto
dell'imputazione, non contiene neppure la specifica indicazione della
norma sospettata di incostituzionalità.
3. - Con l'ordinanza del 19 ottobre 1978 (n. 684 del reg. ord.
1978) alla quale fanno riferimento quanto alla motivazione altre sue
dodici ordinanze (nn. da 313 a 324 del reg. ord. 1979), il pretore di
Nardò, attingendo largamente alle discussioni parlamentari sulla legge
3 agosto 1978, n. 405, con la quale fu delegato il Presidente della
Repubblica a concedere l'amnistia, poi concessa col d.P.R. 4 agosto
1978, n. 413, sottopone a vivace critica, per la loro formulazione
ritenuta poco felice dal punto di vista della tecnica legislativa, la
legge e il susseguente decreto che l'ha riprodotta letteralmente.
La risultante normativa dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge e
del decreto per la sua genericità e imprecisione terminologica, per la
imperfetta definizione delle fattispecie legali alle quali si riferisce
il provvedimento di clemenza, potrebbe "determinare ... difficoltà
interpretative ed applicative insuperabili" e l'attribuzione al giudice
di una "illimitata discrezionalità" nell'applicazione della legge, con
la conseguente violazione del principio di eguaglianza.
La genericità e imprecisione della legge secondo il giudice a quo
avrebbe dovuto essere corretta, con le necessarie tassative
specificazioni, dal Presidente della Repubblica nell'emanare il
decreto, "in coerenza con il peculiare compito attribuitogli dall'art.
79 della Costituzione".
Ciò non è avvenuto, onde "il sospetto che, in definitiva,
l'organo costituzionale, cui era esclusivamente attribuito il compito
ora evidenziato, abbia finito col trasferirlo al giudice in via
applicativa" con violazione degli artt. 79 e segg. della Costituzione,
ai quali nel dispositivo dell'ordinanza vengono aggiunti (oltre il già
citato art. 3) gli artt. 55 e segg., 70 e segg., 83 e segg.
Una censura di incostituzionalità meno ampiamente motivata, ma
sostanzialmente analoga a quelle sovraesposte viene rivolta all'art. 2,
lett. c, n. 1, del d.P.R. n. 413/1978 nonché all'art. 2, lett. c, n.
1, della legge di delegazione n. 405/1978 con riferimento ai soli artt.
3 e 79 della Costituzione, dal pretore di San Pietro Vernotico con
l'ordinanza n. 683 del reg. ord. 1978.
Il detto giudice a quo imputa alla norma denunziata di aver posto
criteri "vaghi, generici, indifferenziati e oggettivamente non
caratterizzati", lasciando così al giudice una "assoluta e sconfinata
discrezionalità" con il conseguente pericolo di applicazioni diverse
rispetto a situazioni oggettivamente eguali, e perciò con violazione
dell'art. 3 della Costituzione. Il pretore di San Pietro Vernotico
soggiunge che l'aver di fatto trasferito dal Presidente della
Repubblica al giudice la individuazione dei fatti - reato rientranti
nell'amnistia si risolve in una violazione dell'art. 79 della
Costituzione il quale demanda in via esclusiva al Presidente della
Repubblica, su legge di delegazione delle Camere, la concessione
dell'amnistia e dell'indulto.
4. - Le questioni non sono fondate.
È discusso in dottrina il rapporto, derivante dalla normativa
costituzionale, fra legge di delegazione e decreto presidenziale: né
mancano scrittori secondo i quali le Camere non possono disciplinare in
tutto e per tutto il provvedimento di clemenza, e il decreto
presidenziale non può limitarsi a riprodurre letteralmente il
contenuto della legge di delegazione, spettando, invece, al Presidente
non soltanto, come è pacifico, il potere - dovere della emanazione del
provvedimento nel rispetto dei criteri fissati dalla legge, ma quello
della integrazione e specificazione anche tecnica della normativa.
Senonché, mentre è pacifico, ed è stato ritenuto dalla Corte (sent.
110/1962), che la legge delegante possa consentire "un qualche potere
di scelta" al decreto presidenziale, e che questo, in ogni caso, in un
certo ambito di discrezionalità specialmente tecnica, possa meglio
specificare i termini della clemenza, deve anche ritenersi acquisita
(come espressamente dichiarato dalla Corte con sent. 171/1973) la
legittimità costituzionale della prassi secondo la quale la legge
delegante disciplina puntualmente il contenuto del provvedimento di
clemenza, e il decreto presidenziale lo riproduce testualmente.
Non esiste, dunque, la denunziata violazione dell'art. 79 della
Costituzione nel fatto che il d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 riproduca
senza modificazioni e letteralmente le disposizioni della legge 3
agosto 1978, n. 405; né sono pertinenti gli altri parametri citati
genericamente e senza alcuna motivazione.
5. - Più delicata si presenta la questione sotto il profilo della
possibile violazione del principio di eguaglianza, in sede di
applicazione della legge, e a causa della non perfetta puntualizzazione
del suo contenuto precettivo, implicando detta questione in primo luogo
la determinazione dell'ambito in cui opera l'art. 3 della Costituzione.
Anche senza attribuire valore assoluto alla tesi dell'Avvocatura,
che il principio di eguaglianza possa essere invocato solo a proposito
delle norme di legge e non mai della loro interpretazione (non
potendosi astrattamente escludere l'ipotesi che l'assoluta
indeterminatezza della norma si traduca in ineluttabile disparità
della sua applicazione, e quindi in concreta diseguaglianza imputabile
alla norma stessa), si deve ritenere che una legge la quale nel
definire le specie utilizzi concetti di comune esperienza o desumibili
da altre fonti legislative e dalla pregressa elaborazione
giurisprudenziale non imponga al giudice alcun onere che esorbiti dal
normale, anche se difficile, compito della interpretazione.
Non sono poche le norme penali che per la latitudine della loro
previsione, non suscettibile di una descrizione tassativa, richiedono,
per la loro interpretazione, il ricorso del giudice a concetti di
comune esperienza, o - come si esprime la sentenza n. 191 del 1970 - "a
nozioni proprie del linguaggio e della intelligenza comuni". Basti
menzionare ad esempio: gli artt. 529 c.p. (atti osceni), 594 e 595
(offesa all'onore e decoro e alla reputazione), 591 (abbandono di
persona incapace "per altra causa"), 570 (condotta contraria all'ordine
e alla morale della famiglia), 705 (commercio non autorizzato di "cose
preziose"), 708 (possesso di oggetti di valore non confacenti al
proprio stato), 61 nn. 1 e 7 (aggravanti per motivi abbietti e futili e
per danno patrimoniale di rilevante gravità), 62 nn. 2 e 4 (attenuanti
per motivi di particolare valore morale e sociale e per danno
patrimoniale di speciale tenuità).
La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il principio
nullum crimen sine lege "non è attuato nella legislazione penale
seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso
le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria, o all'uso di
espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo
possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti
reato" (sent. 27/1961).
Lo stesso pretore di Nardò ricorda che la Corte costituzionale ha
negato l'incostituzionalità, per insufficienza di tassatività ed
univocità, di concetti quali "onore", "pudore", "osceno", utilizzati
dal legislatore e si limita ad obiettare che, nel caso
dell'applicazione dell'amnistia, "l'integrazione della fattispecie
legale" da parte del giudice sarebbe più difficile, riguardando la
sussistenza o meno di una causa estintiva del reato. Differenziazione
che non ha pregio alcuno perché sia nel decidere una condanna, sia
nell'applicare l'amnistia, è in gioco l'esistenza e l'entità del
fatto, ai fini della qualificazione del reato.
Ora è ben vero che la formulazione tecnica del provvedimento di
amnistia del 1978, e in ispecie dell'art. 2, lett. c, n. 1, che elenca
le esclusioni oggettive dall'amnistia in materia di reati urbanistici
con le relative eccezioni, non è particolarmente perspicua e puntuale,
sì da rendere - come è stato rilevato in dottrina - disagevole,
faticosa e "macchinosa" la sua applicazione. Ma le difficoltà
interpretative che la stessa dottrina e le decisioni dei giudici di
merito e della Cassazione aiutano a superare, non conducono a escludere
la possibilità di una sostanziale uniformità applicativa non
inferiore a quella normalmente consentita per non poche altre leggi.
I pretori di Nardò e di San Pietro Vernotico dovevano stabilire se
fossero incluse nell'amnistia o escluse da essa violazioni di legge
relative a fabbricati di varie dimensioni tutti costruiti senza licenza
ed alcuni, inoltre, costruiti in zone soggette a vincolo paesaggistico.
In concreto la loro difficoltà di interpretazione si riferiva soltanto
alla locuzione (del denunziato art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. n. 413
del 1978): "salvo che si tratti ... di violazioni che comportino una
limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate
modifiche nei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli
interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere ... paesaggistico
... previsti da strumenti normativi ed urbanistici sulle aree o edifici
interessati".
Lo stabilire in concreto, e rispetto alle singole fattispecie, il
valore dei termini "limitata entità" e "limitate modificazioni"
richiede senza dubbio un apprezzamento del giudice compreso entro un
certo margine di discrezionalità. Ma già la Cassazione, alla quale in
definitiva spetta di comporre a unità le eventuali rilevanti
differenze interpretative dei giudici di merito, ha avuto occasione di
indicare criteri integrativi del precetto letterale della legge desunti
sia dalla legislazione relativa all'edilizia economica e popolare, sia
dalla individuata volontà del legislatore di escludere dal beneficio
dell'amnistia le costruzioni di carattere speculativo e di includervi
le piccole unità immobiliari unifamiliari e le costruzioni rurali di
piccole dimensioni con riguardo alle necessità elementari e alle
esigenze agricole di una famiglia colonica.
E per quanto riguarda poi l'esistenza o inesistenza di interessi
pubblici tutelati da vincoli paesaggistici, basta ricordare che la
disposizione del decreto di clemenza si riferisce a vincoli "previsti
da strumenti normativi ed urbanistici", per escludere che esistano per
il giudice difficili problemi di interpretazione, dovendo egli
limitarsi ad accertare non l'interesse paesaggistico, ma l'esistenza di
quei vincoli legislativi o amministrativi.
Deve dunque escludersi che, pur nella sua non troppo felice
formulazione, la impugnata norma del d.P.R. 4 agosto 1973, n. 413 ponga
al giudice che deve applicarla insuperabili problemi di interpretazione
con la conseguente possibilità di così gravi discriminazioni a danno
(o a favore) dei singoli imputati di reati contemplati nel
provvedimento di clemenza, da realizzare violazione del principio di
eguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sollevata
dal pretore di Scicli con le centosette ordinanze di cui in epigrafe
con riferimento agli artt. 3, 25, 79 e 111 della Costituzione;
dichiara inammissibile la stessa questione di legittimità
costituzionale sollevata dal pretore di Siracusa con l'ordinanza di cui
in epigrafe con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata dal
pretore di Nardò con le tredici ordinanze di cui in epigrafe con
riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e
dell'art. 2, lett. c, n. l, della legge 3 agosto 1978, n. 405,
sollevata dal pretore di San Pietro Vernotico con l'ordinanza di cui in
epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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