Sentenza n. 49/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 132/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
14 marzo 1961 n. 132 promosso con l'ordinanza emessa il 29 ottobre 1976
dalla Corte dei conti su ricorso proposto da Granello Daniele iscritta
al n. 581 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5 dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 27 agosto 1981) la Corte dei conti - terza sezione
giurisdizionale -, sul ricorso proposto da Granello Daniele per
ottenere la concessione della pensione di riversibilità quale vedovo
di pensionata ex regime austro-ungarico, ha sollevato, su istanza del
Procuratore generale, "la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132, in relazione all'art. 3
della Costituzione, in quanto esclude dal beneficio della
riversibilità delle pensioni i vedovi di pensionate già dipendenti
dal cessato regime austro-urgarico".
Il giudice a quo premette che l'impugnato art. 1 della legge n. 132
del 1961 ammette la riversibilità delle pensioni di dipendenti del
cessato regime austro-ungarico soltanto a favore degli orfani e delle
vedove, restando quindi escluse dal beneficio le altre categorie di
soggetti invece previste dalla legge 15 febbraio 1958 n. 46 (genitori,
collaterali, vedovo).
Vengono richiamate le argomentazioni esposte in una precedente
ordinanza di rimessione emessa dalla stessa sezione il 18 dicembre
1974, con la quale la stessa norma (art. 11. n. 132 del 1961) è stata
sospettata di incostituzionalità per l'esclusione dal beneficio dei
collaterali. E quanto alla omessa previsione del vedovo tra i soggetti
beneficiari della pensione di riversibilità, "nessun valido motivo di
tecnica o politica legislativa né tanto meno etico-sociale"
giustificherebbe siffatta esclusione che crea "una disparità di
trattamento tra cittadini italiani congiunti di pensionati, il cui
onere pensionistico fu assolto integralmente a carico dello Stato
italiano riproponendo a distanza di decenni una differenziazione che
risalirebbe all'origine dei diritti propri dei pensionati e che
invece fu già sostanzialmente superata dalle norme del primo
dopoguerra". Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza
in epigrafe verte sull'art. 1 l. 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione
delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge
15 febbraio 1958, n. 46, alla vedova ed orfani di pensionati già
appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero
di Fiume) nella parte in cui esclude dalla riversibilità delle
pensioni - in contrasto con l'art. 3 Cost. - i vedovi di pensionate
già dipendenti del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato
libero di Fiume.
2. - La questione è fondata.
In termini generali la giurisprudenza costituzionale ha
ripetutamente affermato la parità di trattamento tra uomini e donne in
tema di trattamenti pensionistici (sent. 30 gennaio 1980 n. 6, sent. 30
gennaio 1980 n. 9, sent. 26 maggio 1981 n. 75, sent. 18 luglio 1984 n.
214).
E quanto al punto specifico di causa, che riveste, per le sue
origini, connotazioni del tutto peculiari questa Corte, con la sentenza
n. 76 del 1979, emessa sulla base dell'ordinanza di rinvio della Corte
dei conti indicata in narrativa ebbe già ad occuparsi della
legittimità della norma impugnata, nella parte in cui escludeva dalla
riversibilità i collaterali, secondo le condizioni previste per i
dipendenti civili e militari dello Stato.
Si riconobbe ivi, dichiarandosi in conseguenza la illegittimità
del disposto nei limiti offerti, la sussistenza di un criterio di
"puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai
dipendenti dell'ex Amministrazione austroungarica con quella
concernente gli impiegati dello Stato.
E dunque, alla luce di tale puntuale principio, certamente da
confermarsi, non può non riconoscersi - alla medesima stregua di
quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il
diritto del vedovo alla riversibilità della pensione, liquidata alla
moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime
austro-ungarico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14
marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle
pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed
orfani di pensionati già appartenenti' all'Amministrazione austro
ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude
dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di
pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex
Stato libero di Fiume.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte