Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 17legge 825/1971
  • art. 17legge 576/1975
  • art. 2legge 38/1978
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27

settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei

decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e n.

602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui

redditi), modificativo dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, promosso

con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Monza, in data 19 aprile 1983, di Cosenza, in data 27 marzo 1984, di

Milano, in data 5 febbraio 1985 e di Foggia, in data 24 febbraio

1987, iscritte rispettivamente nel registro ordinanze 1983 (n. 792),

1984 (n. 882), 1985 (n. 624), 1987 (n. 288), pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984, n. 7- bis del

1985, n. 8/1ª serie speciale del 1986, e n. 31/1ª serie speciale del

1987; nonché dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni

alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),

promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con

l'ordinanza sopra indicata;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Refrattari Britannici

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l.

Refrattari britannici ed avente ad oggetto la tempestività della

formazione di un ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi, la

Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza del 19

aprile 1983 (reg.ord. n. 792 del 1983) sollevava, in riferimento agli

artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, nella parte in cui,

modificando l'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, portava il

termine per la formazione dei ruoli ai fini delle imposte sul reddito

dalla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione alla fine del quinto anno successivo;

che la Commissione - dopo aver rilevato che l'art. 10 n. 6 della

legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva che la riscossione

mediante ruoli avvenisse nell'anno successivo a quello di esercizio -

riteneva che la norma impugnata, portando da uno a cinque anni il

termine in questione, sembrava integrare un eccesso di delega e

perciò una violazione dell'art. 76 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata anche dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Cosenza, con ordinanza del 27 marzo 1984

(n. 882 del 1984) nel procedimento iniziato da Gallo Ippolito; di

Milano, con ordinanza del 5 febbraio 1985 (n. 624 del 1985) in

procedim. s.p.a. Intech; di Foggia, con ordinanza del 24 febbraio

1987 (n. 288 del 1987) in procedim. Giannella Nicola;

che la Commissione di Cosenza impugnava anche, per asserita

violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53

Cost. - ossia per eccessivo intervallo, dovuto al detto prolungamento

dei termini, tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta -,

l'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, che aveva rinnovato al Governo la

delega di cui alla l. n. 825 del 1971 ed in base al quale doveva

ritenersi emanato il sopra richiamato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni;

che nel procedimento n. 792 del 1983 si costituiva la s.r.l.

Refrattari britannici, aderendo alle argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rimessione;

Considerato che, per l'identità della questione relativa all'art.

2 d.P.R. n. 506 del 1979, i giudizi debbono essere riuniti;

che la censura di eccesso di delega appare manifestamente

infondata: infatti l'impugnato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979 deve

essere raffrontato non già con l'art. 10 n. 6 l. n. 825 del 1971

bensì con l'art. 22 l. n. 114 del 1977, che testualmente stabilisce

nel secondo comma: "Con decreto del Presidente della Repubblica da

emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 17 l. 9 ottobre 1971 n.

825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della

Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge

stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i

princìpi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle

altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei

suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979";

che le modifiche entrate in vigore successivamente

all'emanazione dei suddetti decreti sono quelle che hanno introdotto

il sistema dell'autoliquidazione delle imposte sul reddito mediante

versamento diretto (l. 2 dicembre 1975 n. 576, art. 17, per l'irpef;

d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, conv. in l. 23 febbraio 1978 n. 38,

art.2, per l'ilor) nonché il versamento d'acconto (l. 23 marzo 1977

n. 97); modifiche che, da un lato, hanno avvicinato nel tempo la

produzione del reddito alla riscossione dell'imposta e, d'altro lato,

hanno confinato la riscossione mediante ruoli ad ipotesi marginali,

tra cui quella di somme dovute e non versate dal contribuente:

ipotesi la cui ricorrenza, per le necessarie maggiori indagini da

parte degli uffici, giustifica la protrazione del termine di cui

all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973;

che, escluso ogni irrazionale prolungamento dell'intervallo tra

produzione del reddito ed esazione dell'imposta mediante ruoli, non

reggono neppure i rilievi della Commissione di Cosenza, stante che il

prolungamento del termine è giustificato dalla detta complessità

degli accertamenti;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27

settembre 1979 n. 506, modificativo dell'art. 17 d.P.R. 29 settembre

1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Cosenza, Milano e

Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in

riferimento all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo

grado di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte