Sentenza n. 49/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 742/1969
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge
7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga
Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al
n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini
per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di
Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
("Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale"), nella
parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi
anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137
del codice civile, in tema di impugnazione delle delibere
dell'assemblea condominiale.
Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della
proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali
intercorrenti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione
impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonché
tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18
settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge
i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicché
la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella
fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in quanto
diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto
annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve
ritenersi pacificamente soggetta al predetto termine decadenziale.
Lo stesso giudice rimettente non contesta la natura sostanziale
(quale ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) del
termine previsto dal citato art. 1137, ultimo comma, del codice
civile, ma ne sottolinea la contestuale valenza processuale. E
partendo da tale presupposto ed evidenziato, altresì, che la norma
impugnata sembra riferirsi soltanto "ai termini di origine e
carattere esclusivamente processuale", di modo che la semplice
interpretazione della norma medesima non consentirebbe di fare
applicazione, nel giudizio a quo, dell'istituto della sospensione,
motiva l'esigenza di un intervento "additivo" di questa Corte, alla
luce anche delle precedenti sentenze nn. 40 del 1985 e 255 del 1987.
2. - Nessuno si è costituito nel presente giudizio, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone
che la sospensione dei termini processuali si applichi anche a quello
di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile per
l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
2.- La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 40 del 1985 e n. 255
del 1987) ha già in altre occasioni censurato l'illegittimità
costituzionale della disposizione ora denunciata, nella parte in cui
non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio
quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di
carattere sostanziale.
In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di
detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la
possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico
rimedio per far valere un suo diritto.
Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che
riguarda la previsione dell'art. 1137 del codice civile, il quale
fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per
l'impugnativa delle delibere dell'assemblea condominiale. La brevità
di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda
esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere,
di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada
nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent.
n. 255 del 1987 cit.) "l'istituto della sospensione dei termini
processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare
un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali" e,
quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta
ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela
giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Poiché non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri
valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del
suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima ratio
che ha indotto il legislatore ad introdurre con la norma denunciata
la sospensione dei termini processuali e, poiché il giudice a quo
non ritiene che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 possa
essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine
previsto dall'art. 1137 del codice civile, la prima disposizione deve
dichiararsi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non
prevede la sospensione, durante il periodo feriale, del suddetto
termine.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi
prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui
all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea di condominio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte