Sentenza n. 49/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal Tribunale di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Ministero di grazia e
giustizia e Ruiu Pietro Carmelo, iscritta al n. 550 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Ruiu Pietro Carmelo, detenuto presso la Casa Circondariale di
Nuoro, con ricorso del 3 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Nuoro,
in funzione di giudice del lavoro, di condannare il Ministero di
Grazia e Giustizia a restituirgli le somme corrispondenti alla
trattenuta dei tre decimi operata nei suoi confronti ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, sulle mercedi erogategli
dal 1984 al 1986 per il lavoro prestato presso la detta Casa
Circondariale. Il Pretore accoglieva la domanda, ma l'Amministrazione
proponeva appello.
Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 12 giugno 1991 (R.O.
n. 550 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 23 della legge n. 354 del 1975, in
riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.
Ha osservato che la disposizione censurata prevedeva una forma di
prelievo coattivo, destinato - inizialmente alla Cassa per il
soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, e, dopo la sua
soppressione ad opera della legge n. 641 del 1978, alle Regioni e
agli enti locali per il soddisfacimento, nella misura del 16% delle
entrate, degli stessi scopi della Cassa e per la restante parte, al
finanziamento delle attività amministrative dei detti enti pubblici.
La trattenuta, almeno dal 1978, avrebbe avuto natura impositiva,
siccome diretta al finanziamento di una spesa pubblica, onde il
contrasto della detta disposizione con l'art. 53, primo comma, della
Costituzione, in quanto impone a tutti i detenuti che lavorano un
identico tributo nonostante la loro diversa capacità contributiva.
Inoltre, gli stessi detenuti risulterebbero ingiustamente
discriminati rispetto agli altri cittadini dalla previsione, solo in
loro danno, di un concorso aggiuntivo alla spesa pubblica.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione, attesa la natura
particolare del lavoro carcerario che giustifica la diversità della
disciplina del rapporto e le sue conseguenze, rispetto a quella del
rapporto di lavoro ordinario. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 23 della legge 26
luglio 1975, n. 354, abrogato, con efficacia ex nunc, dalla legge n.
663 del 1986, nella parte in cui prevede la riduzione dei tre decimi
della mercede pagata ai detenuti che lavorano, versata in un primo
tempo alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto e, dopo la sua soppressione ad opera della legge n. 641 del
1978, alle Regioni e agli enti locali, per il soddisfacimento, nella
misura del 16%, degli stessi scopi perseguiti dalla Cassa, e per la
parte restante, delle funzioni amministrative degli enti destinatari,
realizzando così una forma di prelievo coattivo, leda gli artt. 3 e
53, primo comma, della Costituzione, risultando violato il principio
dell'uguale trattamento impositivo secondo la capacità contributiva,
e discriminati ingiustamente i detenuti rispetto agli altri
cittadini.
2. - La questione è fondata.
L'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato dall'art.
29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella
fattispecie, trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un
detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986,
disponeva che al detenuto lavoratore fossero corrisposti
dall'amministrazione penitenziaria solo i sette decimi della mercede,
mentre i rimanenti tre decimi fossero versati alla Cassa per il
soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti istituita in base
all'art. 73 della detta legge.
La Cassa aveva finalità di assistenza a favore di coloro che
versavano in istato di bisogno per effetto di un delitto.
A prescindere dall'esistenza di un danno risarcibile e anche
dall'eventuale avvenuto risarcimento, si era ritenuto a carico di
coloro che avevano commesso un reato il dovere di contribuire
direttamente con il loro lavoro ad aiutare le vittime di fatti
criminosi e di alleviarne i bisogni.
In sostanza, si trattava di un atto di solidarietà dei condannati
verso le vittime dei delitti, anche se l'onere veniva a gravare su un
numero limitato di detenuti, e per giunta sui più bisognosi e
persino su coloro il cui reato non aveva provocato vittime e su
quelli che avevano già risarcito il danno cagionato dal delitto da
essi commesso.
3. - Con il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in
legge 21 ottobre 1978, n. 641, la Cassa era soppressa e con il
decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 si stabiliva che
i fondi giacenti presso la Cassa e le entrate successive alla sua
soppressione, a partire dal 31 marzo 1979, fossero versate al
Ministero del Tesoro e destinate nella misura dell'84% allo
svolgimento delle funzioni amministrative da parte dei Comuni e delle
Province (art. 132 del d.P.R. n. 616 del 1977) e del 16% per la
prosecuzione delle funzioni già esercitate dalla Cassa nelle Regioni
a Statuto speciale (art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977).
Le funzioni amministrative riguardavano le attività relative
all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei
detenuti e delle vittime dei delitti, all'assistenza post-sanitaria,
assegnate poi, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione,
specificamente ai Comuni dall'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977;
nonché gli interventi in favore dei minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e quelli di
protezione speciale in favore delle prostitute.
Essendosi, quindi, sostituiti alla Cassa di soccorso enti
portatori di interessi plurimi, sono venuti meno la specifica
destinazione delle trattenute di cui trattasi al soddisfacimento dei
bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di
solidarietà tra detenuti e vittime dei delitti, sicché le
trattenute sono dirette a soddisfare finalità di beneficenza
pubblica. E siccome il relativo onere deve gravare sulla intera
collettività e non solo sui detenuti che lavorano, sussiste
violazione del richiamato art. 3 della Costituzione, ponendosi una
irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detti detenuti e gli
altri cittadini, onde la fondatezza della questione e la declaratoria
di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
Resta assorbita la censura che riguarda la violazione dell'art. 53
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della
mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa
per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la
sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e
comuni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte