Sentenza n. 49/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 26legge 153/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, settimo
comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980),
convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, promosso con ordinanza
emessa il 30 giugno 1992 dal Tribunale di Trani nel procedimento
civile vertente tra la S.a.s. A.P.N.A. ed il Comune di Trani,
iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento vertente tra la s.a.s. A.P.N.A.
ed il Comune di Trani relativamente ad un'ingiunzione di pagamento
emessa da quest'ultimo nei confronti della prima, concessionaria del
servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche
affissioni, il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 30 giugno
1992, e pervenuta a questa Corte il 29 aprile 1993, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26,
settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in
cui dispone che in caso di mancato accordo tra il Comune ed il
concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente
alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del
canone fisso convenuti nei contratti in corso, la revisione è
demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25
gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.
Rileva il giudice rimettente che la disposizione oggetto del
presente giudizio è stata dettata dapprima con l'art. 26 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, non convertito in legge;
successivamente riprodotta nel decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35,
anch'esso non convertito, ed è infine stata riproposta con il
decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 convertito nella legge 7 luglio
1980, n. 299, il cui art. 2 ha fatto salvi gli atti ed i
provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione
dei precedenti decreti-legge.
Essa, pertanto, va applicata alla fattispecie in esame e, tenuto
conto della natura finanziaria dei provvedimenti legislativi che la
contengono, si sostituisce certamente ad ogni diversa volontà delle
parti, ed anche all'art. 18 del capitolato d'oneri della concessione
di cui si tratta, che fa divieto assoluto di ricorso all'arbitrato
per la soluzione di qualsiasi controversia tra il Comune e la ditta
concessionaria.
Circa la non manifesta infondatezza della questione, rileva il
giudice rimettente che nella fattispecie si ravvisa un'ipotesi di
arbitrato obbligatorio o necessario, essendo esclusa ogni
possibilità per le parti di scegliere liberamente di adire il
giudice ordinario in luogo degli arbitri: pertanto, sulla base della
costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 2 del 1963; n.
62 del 1968; n. 127 del 1977), la disposizione che lo prevede deve
ritenersi contrastante con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione, in quanto è costituzionalmente
illegittimo qualsiasi arbitrato che non abbia fondamento nella libera
scelta delle parti, intesa come uno dei possibili modi di disporre,
anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Trani dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102,
primo comma, della Costituzione, dell'art. 26, settimo comma, del
decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, (Norme per l'attività
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980),
convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui
dispone che in caso di mancato accordo tra il Comune ed il
concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente
alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del
canone fisso convenute nei contratti in corso, la revisione è
demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25
gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.
Ritiene il giudice rimettente che detta disposizione, introducendo
una forma di arbitrato obbligatorio, confligga con il diritto di
azione in giudizio e correlativo esercizio di cui all'art. 24, primo
comma, della Costituzione, e con la riserva della funzione
giurisdizionale ai giudici ordinari, di cui all'art. 102, primo
comma, della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Già con sentenza n. 35 del 1958 questa Corte ebbe a negare la
necessità, ai fini della decisione su questione analoga alla
presente, di dare soluzione al "problema, tuttora aperto e dibattuto,
sui rispettivi caratteri e sui rapporti di somiglianza o di
differenza concettuale" fra le figure dell'arbritato obbligatorio e
della giurisdizione speciale. "La semplice constatazione ( ..) che
una norma determina necessariamente la esclusione della competenza
delle autorità giurisdizionali ordinarie rispetto a tutta una serie
di controversie, e pertanto incide sulla giurisdizione, in senso
negativo, è più che sufficiente a dimostrare la illegittimità
costituzionale di essa".
Con successiva sentenza n. 127 del 1977 è stato ripetuto che il
fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera
scelta delle parti, perché "solo questa scelta (intesa come uno dei
possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di
cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione) può derogare al
precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, della stessa".
Più recentemente (sentenza n. 488 del 1991) questa Corte ha avuto
modo di riaffermare gli stessi concetti. Occorre pertanto ribadire
anche nella presente occasione che l'arbitrato è costituzionalmente
legittimo solo nelle ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorietà sia
non eteronoma rispetto alle parti, bensì conseguente alla concorde
volontà delle stesse di vincolarsi a derogare al fondamentale
principio della statualità della giurisdizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, settimo
comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980),
convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte