Sentenza n. 49/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 167/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 e il 26
luglio 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza nei procedimenti
di sorveglianza nei confronti di Cadinu Francesco e Guisa Giuseppe,
iscritte ai nn. 493 e 605 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 37 e 42, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 5 luglio 1994 (r.o. n. 493/1994), resa nel
procedimento relativo alla concessione di affidamento in prova del
condannato militare Cadinu Francesco, il Tribunale militare di
sorveglianza solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167
(Affidamento in prova del condannato militare), per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
In base alla disposizione impugnata non è possibile concedere il
beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in precedenza,
sono stati condannati per i reati comuni di "rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati
commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale".
Nella fattispecie, il condannato militare aveva avuto una condanna
per rapina, sequestro di persona e violenza privata in concorso.
Il Tribunale militare di sorveglianza, dopo aver osservato che
un'analoga disposizione era contenuta nell'ordinamento penitenziario
comune, ne rileva l'abrogazione ad opera della novella del 1986 e
sostiene l'incostituzionalità, per irragionevolezza, del
mantenimento della preclusione ex art. 1, secondo comma, legge n. 167
del 1983.
2. - Analoga questione viene sollevata dal Tribunale militare di
sorveglianza con ordinanza 26 luglio 1994 (r.o. n. 605/1994) resa nel
procedimento di sorveglianza relativo al condannato militare Guisa
Giuseppe, con la quale è stato prospettato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, il dubbio di illegittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 167 del 1983, nella parte
in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare
possa essere concesso a chi abbia riportato precedente condanna per
rapina. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza
sollevano, nella sostanza, la medesima questione relativa alla
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 29
aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),
nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova del condannato
militare è escluso quando questi sia stato in precedenza condannato
per i reati comuni di rapina o di estorsione, di sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. I relativi
giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi congiuntamente.
2. - In particolare, l'autorità rimettente ritiene che contrasti
con il principio di ragionevolezza il mantenimento in vita di detta
esclusione nei riguardi del condannato militare a seguito della
eliminazione della preclusione prevista per i condannati comuni
contenuta nel testo originario del secondo comma dell'art. 47
dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
354, ad opera della modifica intervenuta in forza dell'art. 11 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663.
3. - La questione è fondata.
Va presa in considerazione, anzitutto, la previsione originaria di
cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario comune, nel cui alveo
- secondo la prospettazione del giudice a quo - si colloca
l'esclusione di cui alla disposizione impugnata. A tenore del secondo
comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, l'affidamento in
prova non era consentito quando il condannato avesse "precedentemente
commesso un delitto della stessa indole" ed era escluso "in ogni caso
.. per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione
aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".
Il comma in questione fu assoggettato a diverse modificazioni (ed
integrazioni), prima della novella del 1986. In particolare, l'art. 4
della legge 12 gennaio 1977, n. 1 cancellò il divieto derivante dai
delitti della stessa indole commessi in precedenza. Da quel momento,
per il condannato comune, il trattamento penitenziario è stato
informato a un criterio di maggiore valutazione discrezionale della
personalità del reo. Nell'ambito di tale valutazione possono
senz'altro essere considerate precedenti condanne: queste, tuttavia,
non costituiscono una preclusione assoluta - disposta ex lege - alla
concessione dell'affidamento in prova.
L'ulteriore modifica dell'art. 47, ora completamente sostituito
dall'art. 11 della legge n. 663 del 1986, ha d'altro canto eliminato
del tutto le preclusioni collegate al titolo di reato per il quale è
stata riportata la condanna della cui esecuzione si tratta:
preclusioni - va sottolineato - quasi del tutto coincidenti con
quelle relative ai reati comuni - commessi in precedenza - che ostano
alla concessione dell'affidamento in prova del condannato militare ai
sensi dell'impugnato art. 1, secondo comma, della legge n. 167 del
1983. Va ricordato, altresì, che tali ipotesi ostative si
giustificavano con la finalità (sottolineata anche dalla sentenza n.
107 del 1980 di questa Corte) di impedire la fruizione
dell'affidamento in prova a chi si fosse reso responsabile di reati
che provocano un notevole allarme sociale in modo da "fronteggiare
più efficacemente condotte criminose .. di particolare
pericolosità, per la loro frequenza e per i loro effetti".
Con la riforma del 1986 (ma già con la ricordata modifica del
1977) il legislatore ha ritenuto di dare preminenza al finalismo
rieducativo ed ha lasciato la valutazione della personalità del reo
(come pure quella dell'allarme sociale) alla fase della
determinazione della pena in concreto.
Appare, pertanto, irragionevole, alla luce delle intervenute
modificazioni dell'ordinamento penitenziario comune, mantenere la
previsione dei reati comuni ostativi ai fini della concessione del
beneficio dell'affidamento in prova del solo condannato militare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167
(Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui
prevede che l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato
militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati
commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte