Ordinanza n. 49/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 127Codice di procedura penale
- art. 391Codice di procedura penale
- art. 64legge 332/1995
- art. 141-bislegge 332/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, comma
10, e 141-bis, del codice di procedura penale promosso con ordinanza
emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di
Pietroluongo Antonio ed altri, iscritta al n. 730 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Pietroluongo Antonio e Mei Riccardo, con ordinanza del 2 settembre
1995, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 127, comma 10, del
codice di procedura penale, nella parte in cui consente, "di regola",
per l'arrestato, solo la verbalizzazione riassuntiva
dell'interrogatorio, e dell'art. 141-bis del codice di procedura
penale - relativamente all'inciso "e che non si svolga in udienza" -
nella parte in cui non contempla l'interrogatorio dell'arrestato o
del fermato tra le ipotesi obbligatorie di verbalizzazione integrale;
che il giudice rimettente, premettendo che il processo a quo si
trova nella fase dell'udienza camerale di convalida dell'arresto
degli indagati, nel corso della quale è necessario procedere al loro
interrogatorio secondo le modalità previste dagli artt. 64 e ss. del
codice di procedura penale, osserva che l'art. 141-bis dello stesso
codice, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, prevede - a
pena di inutilizzabilità dell'atto - che ogni interrogatorio, che
non si svolga in udienza, di persona che si trovi, a qualsiasi
titolo, in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente
con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva;
che nell'ordinanza di rimessione si afferma quindi che la persona
arrestata o fermata, pur rientrando tra i soggetti detenuti e dovendo
essere sottoposta a un interrogatorio che non differisce da quello
cui è sottoposta la persona in stato di custodia cautelare, non è
compreso tra i destinatari della norma di garanzia prevista dall'art.
141-bis del codice di procedura penale, dal momento che la sua
audizione si svolge in un'udienza in camera di consiglio, e che
pertanto, nella fattispecie, l'interrogatorio degli indagati nel
giudizio a quo dovrebbe essere verbalizzato secondo la disposizione
dell'art. 127 del codice di procedura penale;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate ledono
l'art. 3 della Costituzione, dal momento che determinano una
irragionevole disparità di trattamento tra le posizioni
sostanzialmente omogenee in cui si trovano i soggetti detenuti,
considerando anche che la posizione della persona arrestata, per la
quale non è ancora intervenuta una decisione giurisdizionale,
giustifica semmai un aumento delle garanzie processuali rispetto a
coloro che si trovano in stato di custodia cautelare;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata sia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che, come emerge dagli atti, la questione è stata
sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice
rimettente, ritenuta l'impossibilità di procedere all'interrogatorio
ex art. 391 cod. proc. pen., non ha convalidato l'arresto degli
indagati, senza sospendere il procedimento a quo, come risulta dal
dispositivo dell'ordinanza di rimessione;
che il giudice a quo ha, pertanto, esaurito la propria cognizione
relativa alla fase cautelare concernente la convalida dell'arresto
degli indagati, e che di conseguenza la questione sollevata,
risultando priva del requisito della pregiudizialità e della
rilevanza nel giudizio a quo, va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 127, comma 10, e 141-bis del
codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte