Sentenza n. 49/1998
Altra decisione · depositata il 12/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso di Rita Bernardini, Raffaella
Fiori, Mauro Sabatano, nella qualità di promotori e presentatori dei
referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi
extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio
della caccia, obiezione di coscienza e golden share, notificato il 9
giugno 1997, depositato in cancelleria il 17 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera adottata il
20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la quale è
stata disciplinata la trasmissione di Tribune da parte della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione
delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997, iscritto al n.
35 del registro conflitti 1997;
Visto l'atto di costituzione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per Rita Bernardini, Raffaella
Fiori e Mauro Sabatano e l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 24 maggio 1997, Rita Bernardini,
Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, nella loro qualità di promotori
dei referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti,
incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati,
esercizio della caccia, obiezione di coscienza e golden share,
dichiarati ammissibili da questa Corte e indetti, per il 15 giugno
1997, con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica in data
15 aprile 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 90 del 18 aprile 1997, hanno sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
del Parlamento, della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica e del Governo, in ordine al regolamento (recte: delibera)
del 20 maggio 1997 con il quale la Commissione di vigilanza,
nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4, primo comma,
della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva), ha stabilito i criteri e le
modalità per lo svolgimento delle Tribune referendarie da parte
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità
del conflitto, i ricorrenti ricordano come questa Corte abbia più
volte riconosciuto la legittimazione del comitato promotore a
proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e come, in
particolare, secondo quanto affermato nella sentenza n. 161 del 1995,
il comitato stesso sia stato legittimato a dolersi delle eventuali
restrizioni apportate alla campagna referendaria in quanto
suscettibili di incidere sulla formazione della volontà di coloro
che esprimono il voto.
Ciò detto, i ricorrenti osservano che la delibera impugnata
richiama, in premessa, sia la disposizione dell'art. 52 della legge
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), che in
materia di propaganda attribuisce ai partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum le
medesime facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che
partecipano alle competizioni elettorali, sia le precedenti
deliberazioni della stessa Commissione. Nel diversificare i soggetti
legittimati a partecipare ai differenti cicli di Tribune in essa
previsti, la delibera non si sarebbe però attenuta alla sua
premessa: l'art. 1 dispone che siano trasmessi, per ciascuno dei
quesiti referendari, un ciclo di confronti e un ciclo di appelli ai
votanti, riservati entrambi ai comitati promotori e ai comitati per
il NO; l'art. 2, alle lettere a) e b), prevede un ulteriore ciclo di
quattro dibattiti, nei quali il tempo, come per gli altri cicli, "è
ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto" e ai quali
possono partecipare i gruppi parlamentari ma non i comitati promotori
dei referendum; ad avviso dei ricorrenti, la previsione di
quest'ultimo ciclo di quattro dibattiti sarebbe lesiva delle
attribuzioni dei comitati. Risulterebbe infatti attribuita ai soli
gruppi parlamentari, in dibattiti previsti per di più nell'ultima
settimana prima del voto, la rappresentanza delle posizioni
referendarie. L'art. 52 della legge n. 352 del 1970, pur formalmente
richiamato, sarebbe stato quindi nella sostanza disatteso nel suo
prevedere che le facoltà in materia di propaganda referendaria siano
riconosciute ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento
nonché ai promotori del referendum considerati come gruppo unico. Il
presupposto dal quale la Commissione bicamerale procederebbe, che
cioè i gruppi parlamentari si ripartiscano equamente tra i SI e i
NO, sarebbe oltretutto indimostrato, e sarebbe stato trascurato il
fatto che il Parlamento, in quanto titolare della potestà
legislativa, si porrebbe, nel sistema costituzionale, in posizione
antitetica a quella dei comitati promotori, la partecipazione dei
quali dovrebbe essere pertanto assicurata anche nei dibattiti
destinati ai gruppi politici.
Un'ulteriore lesione delle proprie attribuzioni è individuata dai
ricorrenti nel ritardo con il quale la Commissione avrebbe provveduto
ad approvare la regolamentazione delle Tribune referendarie. Tale
ritardo, infatti, avrebbe posto la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo nella impossibilità di iniziare la
programmazione prima del 26 maggio, mentre, essendo stati indetti i
referendum per il 15 giugno, la campagna referendaria avrebbe avuto
inizio il 15 maggio. La restrizione dei tempi della campagna
referendaria, osservano i ricorrenti, si ripercuoterebbe sulla
formazione della volontà di coloro che sono chiamati ad esprimere il
proprio voto e, di conseguenza, sulle attribuzioni garantite al
comitato promotore dall'art. 75 della Costituzione.
In conclusione, i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa
sospensiva, dell'art. 2, lettere a) e b), della delibera in
questione.
2. - Questa Corte, con ordinanza n. 171 del 5 giugno 1997, ha
respinto la richiesta di provvedimento cautelare ed ha dichiarato
l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione nei soli
confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, fissando ai ricorrenti il
termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e dell'ordinanza.
3. - Nel giudizio si è costituita, il 16 settembre 1997, la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, chiedendo che il proposto conflitto sia
dichiarato inammissibile o, subordinatamente, sia rigettato.
Preliminarmente la Commissione eccepisce che, in considerazione
dell'esito dei referendum proposti dai comitati promotori, sarebbe
venuto meno l'interesse dei ricorrenti, poiché dall'eventuale
accoglimento del ricorso non potrebbe discendere alcun effetto
giuridico sulle procedure svoltesi e sui relativi esiti, che
sarebbero derivati unicamente dalla astensione massiccia degli
elettori, in nessun modo riferibile ad un preteso difetto di
propaganda.
In merito alla censura relativa all'esclusione dei comitati
promotori dai quattro dibattiti ai quali hanno partecipato i
rappresentanti dei gruppi parlamentari, la Commissione rileva che la
dialettica e il pluralismo degli indirizzi sarebbero stati assicurati
dalla ripartizione degli interventi secondo le opposte indicazioni di
voto e dalla diversa estrazione politica dei singoli gruppi.
La Commissione contesta poi l'affermazione dei ricorrenti secondo
cui i gruppi avrebbero monopolizzato la rappresentanza delle
posizioni referendarie, in quanto sarebbe stata, invece, "prevista
sia la partecipazione dei comitati per il sì e per il no, sia dei
gruppi parlamentari, sia la pubblicità con spot, sia la
trasmissione, anche per radio, dei dibattiti televisivi".
L'art. 52 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 avrebbe,
d'altronde, trovato piena applicazione ed esatta corrispondenza nella
delibera adottata, nel suo riferirsi da un lato alle formazioni
parlamentari e dall'altro ai comitati promotori, contrapponendo a
questi ultimi i comitati per il no, ove esistenti.
Ancora, il dibattito fra i gruppi parlamentari sarebbe stato
necessario per esprimere "la politica nazionale quale essa si
presenta in Parlamento in occasione del voto referendario", mentre
l'unanimità dei gruppi su singole posizioni referendarie sarebbe
"eventualità storicamente trascurabile".
In riferimento alla tardività della delibera rispetto alla
campagna referendaria, la Commissione parlamentare sostiene che "non
è il conflitto un rimedio contro il ritardo". La sfera di potestà
del comitato promotore, secondo la Commissione, consisterebbe nella
garanzia delle attività necessarie a promuovere il referendum mentre
la propaganda porrebbe il diverso problema dell'accesso al mezzo
radiotelevisivo, che, ove negato, potrebbe eventualmente determinare
un illegittimo esercizio della funzione parlamentare, contro il quale
vi sarebbero rimedi diversi da quelli diretti a reprimere l'invasione
della sfera di potestà altrui. Né potrebbe costituire invasione di
potestà la asserita restrizione della campagna referendaria, poiché
questa non si configurerebbe come autonoma sfera di potestà
costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione.
D'altra parte, ad avviso della Commissione parlamentare, nessuna
norma stabilirebbe il termine entro il quale devono avere inizio le
operazioni di propaganda per le consultazioni referendarie e, nella
materia delle elezioni politiche e amministrative, i trenta giorni
precedenti il voto verrebbero in rilievo piuttosto come termine per
la presentazione delle candidature, così che la stessa fattispecie
"campagna elettorale" sarebbe giuridicamente individuabile con
difficoltà.
Nelle leggi in vigore non si rinverrebbero poi specifiche
previsioni di comportamento in materia per la Commissione
parlamentare per i servizi radiotelevisivi, poiché l'art. 4 della
legge n. 103 del 14 aprile 1975 si limiterebbe a delimitare le
competenze della Commissione, l'art. 52 della legge n. 352 del 25
maggio 1970 attribuirebbe ai promotori dei referendum i poteri
riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici organizzati e la legge
n. 515 del 1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) non si
riferirebbe alle procedure referendarie.
4. - In prossimità dell'udienza sia la Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
che i comitati promotori ricorrenti hanno depositato memorie e
documentazione relativa, rispettivamente, alla formazione dell'atto
oggetto del conflitto e ai regolamenti di precedenti campagne
radiotelevisive referendarie.
5. - Nella propria memoria la Commissione parlamentare insiste
innanzitutto sull'assoluto difetto di interesse attuale, e chiede che
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'ordinanza di questa Corte di ammissibilità del
conflitto in oggetto darebbe per acquisiti due dati: l'eguale
ripartizione del tempo radiotelevisivo tra le opposte indicazioni di
voto e la complessiva presenza dei comitati promotori nelle varie
fasi delle trasmissioni di propaganda. L'aver assicurato separati
spazi alle rappresentanze parlamentari andrebbe dunque interpretato
solo come sforzo di chiarificazione di distinte responsabilità
innanzi al corpo elettorale: che non sarebbero tanto quelle dei
sostenitori del sì o del no, quanto, da una parte, quella dei
rappresentanti istituzionali titolari del mandato politico, e,
dall'altra, quella di coloro i quali assumono iniziative di
democrazia diretta; e tale separazione escluderebbe in radice
l'invasione dell'altrui competenza.
Quanto alla denunciata restrizione dei tempi della propaganda per
la ritardata approvazione della delibera impugnata, la Commissione
parlamentare osserva che la normativa dell'art. 52 della legge n.
352 del 1970 è stata da essa ritenuta applicabile alla propaganda
radiotelevisiva solo per analogia e, quindi, con tutti i necessari
adattamenti derivanti soprattutto dalla specificità dei tempi
dell'attività di decisione parlamentare, che è attività politica.
L'iter formativo della delibera impugnata dimostrerebbe come si sia
trattato di un procedimento tutt'altro che agevole, segnato, dall'8
maggio al 20 maggio 1997, da numerose tappe di confronto e
riflessione, che escluderebbero qualsiasi invasione di potestà
altrui da parte della Commissione. Anche la prassi, d'altra parte,
disconoscerebbe l'esistenza di vincoli di data, nell'attività
parlamentare in genere, e nell'attività della Commissione
resistente; anzi, ad avviso di quest'ultima, sarebbe sufficiente
rilevare - a dimostrazione anche dell'impossibile equiparazione
rigida tra la ripartizione degli spazi destinati all'affissione,
prevista dalla legge n. 352 del 1970, e la regolamentazione per
analogia dell'accesso alla televisione pubblica, - che spesso, per le
campagne referendarie, le delibere di regolamentazione sarebbero
state assunte in date successive al trentesimo giorno antecedente
allo svolgimento dei referendum stessi.
6. - I comitati promotori ricorrenti chiedono che la Corte,
nonostante l'avvenuta effettuazione dei referendum si pronunci sui
principi costituzionali ai quali hanno fatto appello in sede di
ricorso. Dall'ordinanza di ammissibilità del conflitto, infatti,
sembrerebbero emergere due contrastanti criteri interpretativi
dell'atto impugnato (eguale ripartizione del tempo complessiva
presenza dei comitati promotori). Non sarebbe cioè condivisibile la
tesi secondo cui l'eguale ripartizione del tempo tra le opposte
indicazioni di voto consentirebbe di escludere la partecipazione dei
promotori alle tribune serali tra tutti i partiti politici, che
sarebbero, da una parte, le più seguite e, dall'altra, l'espressione
di un dibattito che si svolgerebbe tutto all'interno dell'organo che
ha emanato la legge di cui si chiede l'abrogazione o che non ha
provveduto ad abrogarla. Nessun partito o gruppo parlamentare, per
quanto favorevole ai referendum potrebbe considerarsi abilitato a
sostenere le ragioni che hanno indotto i promotori a richiederli. La
stessa lettera dell'art. 52 della legge n. 352 del 1970, chiedendo
che i promotori del referendum siano considerati, ai fini della
propaganda, "come gruppo unico", garantirebbe la partecipazione dei
promotori alla tribune riservate, e ciò sarebbe stato attuato nel
passato.
7. - Nel corso dell'udienza pubblica, la difesa della Commissione
parlamentare resistente ha depositato ulteriore documentazione. Considerato in diritto
1. - Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, quali
promotori e presentatori dei referendum abrogativi in tema di Ordine
dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera
dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e
golden share, indetti per la tornata del 15 giugno 1997, sollevano
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato al fine di ottenere
l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della delibera
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottata in data 20 maggio
1997, con cui viene disciplinata la trasmissione di Tribune da parte
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in
occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997.
I ricorrenti si dolgono della menomazione delle proprie
attribuzioni, garantite dall'art. 75 della Costituzione, che
discenderebbe dall'essere previsto nella delibera della Commissione
parlamentare un ciclo di quattro dibattiti riservato esclusivamente
ai gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del
Parlamento, e dall'essere stata la stessa delibera approvata in
ritardo con una conseguente, illegittima restrizione della campagna
radiotelevisiva referendaria.
2. - Deve essere confermata la ammissibilità del conflitto di
attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
già ritenuta, in via delibativa, nella ordinanza n. 171 del 1997.
Sussistono infatti i requisiti soggettivi, essendo indubitabili
anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto
referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di
referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della
frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa
referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che
attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso
il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Quanto al requisito oggettivo, si deve poi ribadire che gli atti di
indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico
radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la
realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994
e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione
costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di
partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse
risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle
attribuzioni che spetta ai comitati promotori tutelare.
3. - Non può essere accolta l'eccezione della difesa della
Commissione secondo la quale, a seguito dell'espletamento dei
referendum proposti dal comitato ricorrente e in considerazione
dell'esito degli stessi - mancato raggiungimento del quorum di
validità delle consultazioni a causa della massiccia astensione
degli aventi diritto al voto, non imputabile, secondo la Commissione,
ad un difetto di propaganda ma conseguente alla libera scelta del
corpo elettorale - sarebbe venuto meno l'interesse dei ricorrenti,
poiché all'eventuale sentenza della Corte non potrebbe seguire alcun
effetto giuridico sulle procedure già svoltesi.
I rilievi della difesa della Commissione investono il merito del
presente conflitto e non anche la sua ammissibilità. Una volta
ricostruita come espressione di un dovere costituzionale che incombe
sul Parlamento, e per esso sulla apposita Commissione parlamentare,
la formulazione di indirizzi sulla propaganda referendaria rispettosi
dei principi del pluralismo, ed una volta riconosciuto che a tale
dovere fa riscontro una attribuzione dei comitati promotori,
l'affermazione che una sentenza di questa Corte che accertasse la
violazione di quel dovere e la lesione di quella attribuzione sarebbe
inidonea a produrre effetti sul procedimento di referendum già
concluso non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, essendo
in linea teorica valutabile l'incidenza dell'accertata menomazione
sull'esito del referendum. Né varrebbe disquisire intorno
all'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, poiché, come già
a suo tempo osservato in altra occasione, residuerebbe comunque
"l'interesse del ricorrente ad ottenere quella decisione sulla
spettanza delle attribuzioni in contestazione che rappresenta -
specialmente nei conflitti tra poteri dello Stato - l'oggetto
principale del giudizio di questa Corte, in base all'art. 38 della
legge n. 87 del 1953" (sentenza n. 150 del 1981).
4. - Nel merito, il ricorso è infondato.
La delibera della Commissione parlamentare, approvata il 20 maggio
1997, stabiliva che, in occasione delle consultazioni referendarie
del 15 giugno 1997, fossero trasmessi su rete nazionale, secondo un
criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte
indicazioni di voto, un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti
referendari, riservato ai comitati promotori ed ai comitati per il no
costituitisi anteriormente alla data del 23 maggio 1997, un ciclo di
appelli ai votanti riservato ai medesimi soggetti, da trasmettere per
televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì
13 giugno, nonché un ciclo di quattro dibattiti riservato ai gruppi
parlamentari anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento.
La circostanza che per questi ultimi dibattiti non fosse prevista
la partecipazione dei comitati promotori non ha comportato alcuna
vulnerazione della loro posizione giuridica né alcuna menomazione
della sfera di attribuzioni loro garantita. La scelta della
Commissione di mantenere distinte le trasmissioni destinate ai
comitati da quelle riservate ai gruppi parlamentari, anche se non
imposta dalla Costituzione, rispecchia una non arbitraria visione del
referendum tendente a valorizzare la complessa posizione che
l'istituto assume nel sistema costituzionale: da un lato,
manifestazione di sovranità popolare non mediata che, in quanto
tale, postula un dibattito aperto nella società civile nel quale
abbiano voce, oltre ai promotori, di norma favorevoli
all'abrogazione, anche i soggetti che si organizzino per esprimere un
orientamento contrario; dall'altro, deliberazione su una legge, che
investe, cioè, un prodotto della rappresentanza politica e che non
può pertanto vedere esclusi dal dibattito pubblico i gruppi
parlamentari, riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del
sistema rappresentativo costituiscono struttura portante.
Da nessun principio costituzionale è desumibile un divieto a che,
in tema di propaganda radiotelevisiva referendaria, i due piani -
quello del libero e in qualche modo contingente aggregarsi delle
idee, delle opinioni e degli interessi attorno ad un quesito
specifico, sul quale si muovono i comitati, e quello delle più
stabili aggregazioni politiche, proprio dei gruppi parlamentari -
siano mantenuti distinti per una più chiara percezione da parte
dell'elettore della complessiva consistenza del quesito e della
molteplicità delle sue valenze.
È vero che il disegno costituzionale è sul punto sufficientemente
elastico da permettere, nella propaganda attraverso il servizio
pubblico radiotelevisivo, anche un'impostazione diversa e da
consentire, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, che
nella delibera della Commissione bicamerale il processo politico
referendario sia considerato unitariamente, con la previsione di
programmi di confronto diretto tra rappresentanti dei gruppi e
promotori, come avveniva nelle deliberazioni adottate dalla
Commissione in occasione di precedenti tornate referendarie.
L'essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione,
infatti, è la necessaria democraticità del processo politico
referendario e l'esigenza che in esso sia offerta dal servizio
pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche
attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione
referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione
dell'opinione pubblica; i modi e le forme in cui tale partecipazione
deve svolgersi sono rimessi, però, in assenza di disposizioni di
legge, alla discrezionalità della Commissione parlamentare che
incontra i limiti, nella specie non oltrepassati, dell'idoneità e
della congruità della scelta rispetto al fine da perseguire.
Non depone nel senso dell'esistenza di uno schema di propaganda
radiotelevisiva fisso ed infungibile l'art. 52 della legge n. 352 del
1970, invocato dai ricorrenti, il quale, nella ripartizione degli
spazi destinati alle affissioni, tratta i promotori come un unico
gruppo, sullo stesso piano, cioè, dei gruppi politici rappresentati
in Parlamento. Questa disposizione pone la regola che ai promotori
del referendum non possono essere destinati spazi di propaganda
minori o meno importanti di quelli riconosciuti ai gruppi politici;
non se ne desume l'ulteriore e diversa regola che gruppi e comitati
debbano disporre contestualmente dei medesimi spazi.
Dalla disciplina delle affissioni non si argomenta dunque il
diritto dei promotori di partecipare alle stesse trasmissioni
riservate ai gruppi politici, tanto più che l'applicazione, nel
significato preteso dai ricorrenti, dell'art. 52, il quale equipara
gruppi politici e comitati senza dare alcun rilievo all'orientamento
che i primi intendano manifestare in vista della consultazione
referendaria, sarebbe stata difficilmente conciliabile con la scelta,
non irragionevole e non preclusa alla Commissione bicamerale, di
valorizzare il carattere binario del quesito e di adottare, nella
ripartizione dei tempi di trasmissione, il criterio della rigorosa
equiparazione tra le opposte indicazioni di voto, sia nei confronti
tra comitati, sia nei dibattiti tra rappresentanti dei gruppi
politici.
5. - Infondata è pure la censura dei ricorrenti secondo i quali la
menomazione delle proprie attribuzioni deriverebbe dalla tardiva
adozione della delibera, approvata dalla Commissione parlamentare il
20 maggio 1997 in relazione a referendum indetti per il 15 giugno
1997; ciò che avrebbe determinato, a loro avviso, una illegittima
compressione del periodo di campagna referendaria.
Nessuna disposizione di legge stabilisce quanto tempo prima del
giorno previsto per la consultazione popolare debba essere adottata
la delibera relativa alla trasmissione delle tribune referendarie.
L'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che effettivamente
dispone che tale deliberazione debba intervenire non oltre il quinto
giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali, riguarda le
elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; e, mentre il successivo art. 20 estende la disciplina
alle elezioni del Parlamento europeo, dei Consigli regionali,
provinciali e comunali, del Sindaco e del Presidente della provincia,
nessuna norma si riferisce espressamente al referendum. Anche a voler
applicare in via analogica alle consultazioni referendarie il
principio ricavabile dal citato articolo 1, tale applicazione non
può che limitarsi, appunto, al principio e questo non è nel senso
che l'intero periodo compreso tra la data di adozione della delibera
e quella delle votazioni debba essere ininterrottamente coperto dalle
trasmissioni del servizio pubblico; è infatti positivamente
richiesto soltanto che gli spazi di propaganda siano "idonei",
adeguati, cioè, a una corretta e completa informazione
radiotelevisiva che è tutto quanto necessita all'espressione di un
voto consapevole da parte degli elettori.
D'altronde, una lesione delle attribuzioni dei comitati promotori,
in ordine alla propaganda referendaria, non potrebbe consistere nel
mero dato formale del ritardo nell'adozione della delibera. Perché
la lesione sussista, occorre che essa sia sostanziale, che cioè il
periodo di effettiva propaganda e gli spazi ad essa destinati
risultino insufficienti ed inadeguati secondo un criterio di
ragionevolezza. Ma l'applicazione di tale criterio porta a ritenere
che nessuna irragionevole compressione delle attribuzioni dei
promotori si è nella specie verificata, se si considera che l'atto
impugnato prevedeva, in loro favore, per ciascuno dei quesiti
referendari un ciclo di confronti suddivisi in più trasmissioni e un
ciclo di appelli ai votanti nella giornata di venerdì 13 giugno
1997, in orario serale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la
disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della
delibera in data 20 maggio 1997 concernente la trasmissione di
Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15
giugno 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte