Sentenza n. 490/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma
quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, promossi con tre ordinanze emesse il 20 marzo 1991 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte
rispettivamente ai nn. 526, 527 e 528 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di De Robertis Roberto, Rossi Folco
e Bifulco Luigi, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Renato Recca per De Robertis Roberto, Rossi Folco
e Bifulco Luigi e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di tre giudizi, in cui i ricorrenti, dipendenti del
Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di
Cancelleria del ruolo ad esaurimento, avevano impugnato le note con
cui l'Amministrazione aveva respinto le loro domande volte ad
ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento della
massima anzianità pensionabile, nonché i decreti di collocamento in
pensione al 65° anno di età, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con tre identiche ordinanze emesse il 20 marzo 1991, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in
cui non estende al predetto personale la possibilità di permanere in
servizio tra il 65° ed il 70° anno di età, onde raggiungere la
massima anzianità pensionabile.
Rileva il giudice rimettente che il beneficio in questione,
previsto per il personale della scuola e poi concesso ai dirigenti
civili dello Stato nonché, con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai
primari ospedalieri, non risulta ispirato al fine di trattenere in
servizio personale dotato di particolare qualificazione, ma trova la
sua ratio in un'agevolazione per i dipendenti intesa a scongiurare
gli effetti negativi di una tardiva assunzione nella Pubblica
Amministrazione.
Ciò premesso, si paleserebbe del tutto irrazionale e
discriminatoria l'esclusione della categoria dei ricorrenti, che
svolgono compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie,
non dissimili da quelli dirigenziali e per i quali era
originariamente previsto, nell'ordinamento specifico (cfr. art. 157
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196), il trattenimento in servizio
fino al 70° anno di età, come per il personale della scuola. Ma
mentre per quest'ultimo, una volta intervenuto l'effetto abrogativo
del d.P.R. n. 1092 del 1973 (che ha ricondotto a 65 anni il limite
massimo di pensionamento), si è provveduto con norme transitorie
assicurando ( ex art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477) la possibilità di permanere in servizio non
oltre il 70° anno per raggiungere la massima anzianità pensionabile,
nessun provvedimento è stato emanato a favore dei direttori di
cancelleria in argomento, con ciò prospettandosi lesione del
principio di eguaglianza.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria di non fondatezza della questione, richiamando le
considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 461 del 1989.
3. - Si sono costituite le parti private insistendo per la
illegittimità costituzionale, con argomenti analoghi a quelli
prospettati in ordinanza di rimessione. Tali considerazioni sono
state altresì ribadite dalle parti stesse in tre identiche memorie
depositate nell'imminenza dell'udienza. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma
quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37.
La norma è denunziata nella parte in cui non prevede il
trattenimento in servizio, sino al raggiungimento del numero di anni
richiesto per conseguire il massimo della pensione, in favore del
personale del Ministero di grazia e giustizia appartenente ai ruoli
ad esaurimento della ex carriera direttiva. Tale categoria
risulterebbe ingiustificatamente discriminata rispetto agli altri
dirigenti dello Stato ai quali la normativa in argomento consente di
permanere in servizio, ai fini anzidetti, tra il sessantacinquesimo
ed il settantesimo anno di età.
I tre giudizi riguardano la stessa questione e debbono quindi
esser riuniti.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che l'art. 15 della legge di delega sul personale
della scuola 30 luglio 1973, n. 477, introdusse, per gli appartenenti
a tutte le qualifiche in servizio al 1° ottobre 1974, la possibilità
di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo
anno di età onde raggiungere il massimo della pensione. Il primo
comma della citata disposizione poneva infatti la regola generale del
collocamento a riposo il 1° ottobre successivo al compimento del
sessantacinquesimo anno di età ed il descritto regime si qualificava
in termini di deroga transitoria.
Nello stesso rapporto deve essere inscritta la norma impugnata
rispetto al principio sancito dall'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, che fissa appunto a
sessantacinque anni - per tutti gli impiegati e per gli operai di
sesso maschile - il limite di età per la cessazione dal servizio.
Del tutto simmetricamente in confronto con quanto previsto per il
personale scolastico, il denunziato art. 1, quarto comma quinquies,
aggiunto in sede di conversione in legge, estende tale normativa
(unitamente a quella dettata successivamente, sempre per il personale
scolastico, in materia di valutazione del servizio) ai dirigenti
civili dello Stato.
Il principio del conseguimento della posizione di quiescenza al
sessantacinquesimo anno rappresenta perciò la regola: anche se,
ammettendo delle eccezioni (cfr. sentenza n. 238 del 1988), non si
traduce in un divieto assoluto di permanere in servizio oltre quel
termine, non v'è dubbio che esso abbia portata generale, sicché a
metro della sua legittimità non può essere assunta una norma
derogatoria. L'affermazione, più volte da questa Corte enunciata
(cfr. sentenza n. 461 del 1989), deve essere confermata, anche in
presenza di molteplici eccezioni contenute in discipline speciali e
transitorie, ogni volta che la pronuncia richiesta sia nella sostanza
volta ad ottenere un'estensione ulteriore delle fattispecie
derogatorie del regime ordinario.
3. - Priva di pregio è infine l'argomentazione fondata sulla
recente legge 19 febbraio 1991, n. 50, che ha consentito, in via
permanente, ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in
servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo anno sino al
conseguimento del massimo della pensione.
Tale intervento legislativo è richiamato dal giudice a quo come
sintomatico di una presunta tendenza verso il superamento
dell'anzidetta regola generale. Non a caso la categoria interessata
non viene esplicitamente assunta quale tertium comparationis: la
posizione dei primari in argomento è infatti del tutto peculiare,
come singolari sono state le vicende della normativa che, proprio su
questo punto, li ha riguardati (cfr. sentenza n. 134 del 1986), onde,
anche a voler ammettere che di una terza deroga si tratti, se ne può
trarre soltanto conferma di come la valutazione delle specifiche
situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il
beneficio da concedere ed il costo - non solo economico -
dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1990, n. 37, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte